Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvede con le entrate derivanti da prelevamenti di pari importo complessivo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria".
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni finanziari 1974 e 1975.
All'onere di cui al precedente articolo si provvede con le entrate derivanti da prelevamenti di pari importo complessivo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria".
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni finanziari 1974 e 1975.