Art. 14.
All'onere di lire 480 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 13 per l'esercizio finanziario 1959-60 fara' fronte l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 675 , che modifica alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 480 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 13 per l'esercizio finanziario 1959-60 fara' fronte l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 675 , che modifica alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.