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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15168 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 55523/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVIII Sezione Civile specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e diritti della persona
***
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
NC IA, nella causa civile di I Grado iscritta al n. 55523/2023 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
[...]
) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cipriani del foro di Roma, presso il
[...] suo studio sito in Roma, Via Val Cristallina 3 è elettivamente domiciliato
- ricorrenti nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento dello status di apolide
***
1. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello status di apolidia esponendo di essere nato a [...], da genitori cittadini della ex Jugoslavia e che pertanto non risulta avere alcuna cittadinanza;
di essere sempre vissuto
1 in Italia e di essere residente a [...], come comprovato dal certificato di residenza in atti, ma di essere temporaneamente ristretto presso la Casa
Circondariale di San Severo (FG).
2. Il si è costituito in giudizio, eccependo in via Controparte_1 preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha la dimora, ossia il Tribunale di
OG (nel cui distretto è sita la Casa Circondariale di San Severo) e in via subordinata l'inammissibilità della domanda, per l'intervenuta formazione di giudicato esterno sulla domanda del ricorrente. Nel merito ha eccepito il difetto di prova della domanda.
3. Con il decreto di fissazione dell'udienza la giudice ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione relativa alla incompetenza territoriale di questa sezione specializzata.
4. All'udienza del 17.7.2025, tenuta in modalità cartolare parte ricorrente ha depositato note ex art. 127 ter c.p.c., chiarendo che la propria dimora al momento della proposizione del ricorso era a Roma e ha richiamato le difese precedentemente svolte. Il non ha depositato note di trattazione. CP_1
5. La causa è stata quindi riservata in decisione.
6. In via preliminare, va osservato che alla luce della documentazione in atti e delle affermazioni contenute nel ricorso e nelle note scritte di udienza, non appare sufficientemente chiaro se il ricorrente dimorasse a OG ovvero a
Roma, al momento di proposizione del ricorso. Non può, quindi, trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale della sezione specializzata del Tribunale adito.
7. Ed infatti ai sensi dell'art. 4 comma 5 in relazione all'art 3 comma 2 del D.L.
n. 13/2017, convertito nella L. n. 46/2017, nelle cause in materia di apolidia
è competente la sezione specializzata nell'ambito della cui competenza il ricorrente ha la dimora, che deve essere distinta sia dalla residenza, sia dal luogo di permanenza temporaneo.
8. Deve, invece, essere accolta la domanda subordinata di inammissibilità della domanda per intervenuta formazione di giudicato sulla domanda proposta dall' in relazione alla precedente ordinanza r.g. n. 2855/2022 Repert. Pt_1
2 n. 10140/2023 del 03.05.2023 del Tribunale di Roma, con la quale è stata respinta la precedente domanda di accertamento dello status di apolide del ricorrente, per difetto di prova dei relativi presupposti.
9. L'eccezione di giudicato è eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, posto che “il giudicato interno e quello esterno hanno la medesima autorità e tale autorità è quella prevista dall'art. 2909 c.c. L'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, la decisione delle controversie e la stabilità di queste decisioni non interessano soltanto le parti in causa (cfr.
Cass. SS.UU. n. 226 del 2021).
10. La giurisprudenza testé citata ha chiarito, inoltre, che il giudice è obbligato a rilevare l'esistenza di un giudicato, una volta che quest'ultimo è entrato a fare parte del materiale documentale acquisito al processo.
11. Ebbene, nel caso che qui interessa, il ha eccepito e documentato CP_1 che , nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 [...]
ha presentato identico ricorso per l'accertamento dello C.F._2 stato di apolide innanzi al Tribunale di Roma, iscritto al n. di R.G. 2855/2022
(cfr. doc. 2 e deciso con ordinanza di rigetto del Controparte_2
3.5.2023 (cfr. doc. 3 , non impugnata. Controparte_2
L'Amministrazione osserva che parte ricorrente non ha dedotto ragioni di ordine fattuale diverse rispetto a quelle poste a sostegno della precedente domanda, né risultano allegati documenti ulteriori o successivi a quelli posti a corredo della precedente domanda, né è dedotta una diversa situazione di fatto ovvero circostanze sopravvenute alla precedente decisione.
12. Si osserva che il presente giudizio è stato introdotto da al Parte_1 fine del riconoscimento dello stato di apolide e la domanda è perfettamente sovrapponibile a quella precedentemente formulata nel procedimento RG. N.
2855/2022 posto, peraltro, che i due atti introduttivi appaiono ictu oculi di identico tenore letterale. Risulta pertanto identica la pretesa vantata, sia per petitum che per causa petendi.
13. Sulla stabilità del giudicato in tema di apolidia, si osserva che l'accertamento negativo dello status ha necessariamente un'efficacia rebus sic
3 stantibus, posto che eventi successivi alla decisione potrebbero modificare la condizione giuridica del richiedente.
14. Ciò chiarito, nel caso che qui interessa non risulta dedotto alcun mutamento delle circostanze di fatto determinato da un evento successivo, quale la perdita della cittadinanza originaria e la impossibilità di acquisto di altra cittadinanza, verificatasi nel periodo posteriore alla prima decisione, neanche la richiesta di riconoscimento della cittadinanza al Paese d'origine e l'eventuale rifiuto di riconoscerla, comunque motivato.
15. L'ordinanza di rigetto della prima domanda non risulta impugnata, né parte ricorrente ha formulato alcun tipo di osservazioni sul punto. Deve pertanto ritenersi che la domanda di accertamento dell'apolidia formulata dal ricorrente sia coperta dal giudicato e che, quindi, debba dichiararsi inammissibile, per contrarietà al principio del ne bis in idem.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del quantificate in complessivi € 1.890,00 per compensi, Controparte_2 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 16 ottobre 2025
La Giudice dott.ssa NC IA
4
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVIII Sezione Civile specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e diritti della persona
***
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
NC IA, nella causa civile di I Grado iscritta al n. 55523/2023 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
[...]
) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cipriani del foro di Roma, presso il
[...] suo studio sito in Roma, Via Val Cristallina 3 è elettivamente domiciliato
- ricorrenti nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento dello status di apolide
***
1. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello status di apolidia esponendo di essere nato a [...], da genitori cittadini della ex Jugoslavia e che pertanto non risulta avere alcuna cittadinanza;
di essere sempre vissuto
1 in Italia e di essere residente a [...], come comprovato dal certificato di residenza in atti, ma di essere temporaneamente ristretto presso la Casa
Circondariale di San Severo (FG).
2. Il si è costituito in giudizio, eccependo in via Controparte_1 preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha la dimora, ossia il Tribunale di
OG (nel cui distretto è sita la Casa Circondariale di San Severo) e in via subordinata l'inammissibilità della domanda, per l'intervenuta formazione di giudicato esterno sulla domanda del ricorrente. Nel merito ha eccepito il difetto di prova della domanda.
3. Con il decreto di fissazione dell'udienza la giudice ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione relativa alla incompetenza territoriale di questa sezione specializzata.
4. All'udienza del 17.7.2025, tenuta in modalità cartolare parte ricorrente ha depositato note ex art. 127 ter c.p.c., chiarendo che la propria dimora al momento della proposizione del ricorso era a Roma e ha richiamato le difese precedentemente svolte. Il non ha depositato note di trattazione. CP_1
5. La causa è stata quindi riservata in decisione.
6. In via preliminare, va osservato che alla luce della documentazione in atti e delle affermazioni contenute nel ricorso e nelle note scritte di udienza, non appare sufficientemente chiaro se il ricorrente dimorasse a OG ovvero a
Roma, al momento di proposizione del ricorso. Non può, quindi, trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale della sezione specializzata del Tribunale adito.
7. Ed infatti ai sensi dell'art. 4 comma 5 in relazione all'art 3 comma 2 del D.L.
n. 13/2017, convertito nella L. n. 46/2017, nelle cause in materia di apolidia
è competente la sezione specializzata nell'ambito della cui competenza il ricorrente ha la dimora, che deve essere distinta sia dalla residenza, sia dal luogo di permanenza temporaneo.
8. Deve, invece, essere accolta la domanda subordinata di inammissibilità della domanda per intervenuta formazione di giudicato sulla domanda proposta dall' in relazione alla precedente ordinanza r.g. n. 2855/2022 Repert. Pt_1
2 n. 10140/2023 del 03.05.2023 del Tribunale di Roma, con la quale è stata respinta la precedente domanda di accertamento dello status di apolide del ricorrente, per difetto di prova dei relativi presupposti.
9. L'eccezione di giudicato è eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, posto che “il giudicato interno e quello esterno hanno la medesima autorità e tale autorità è quella prevista dall'art. 2909 c.c. L'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, la decisione delle controversie e la stabilità di queste decisioni non interessano soltanto le parti in causa (cfr.
Cass. SS.UU. n. 226 del 2021).
10. La giurisprudenza testé citata ha chiarito, inoltre, che il giudice è obbligato a rilevare l'esistenza di un giudicato, una volta che quest'ultimo è entrato a fare parte del materiale documentale acquisito al processo.
11. Ebbene, nel caso che qui interessa, il ha eccepito e documentato CP_1 che , nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 [...]
ha presentato identico ricorso per l'accertamento dello C.F._2 stato di apolide innanzi al Tribunale di Roma, iscritto al n. di R.G. 2855/2022
(cfr. doc. 2 e deciso con ordinanza di rigetto del Controparte_2
3.5.2023 (cfr. doc. 3 , non impugnata. Controparte_2
L'Amministrazione osserva che parte ricorrente non ha dedotto ragioni di ordine fattuale diverse rispetto a quelle poste a sostegno della precedente domanda, né risultano allegati documenti ulteriori o successivi a quelli posti a corredo della precedente domanda, né è dedotta una diversa situazione di fatto ovvero circostanze sopravvenute alla precedente decisione.
12. Si osserva che il presente giudizio è stato introdotto da al Parte_1 fine del riconoscimento dello stato di apolide e la domanda è perfettamente sovrapponibile a quella precedentemente formulata nel procedimento RG. N.
2855/2022 posto, peraltro, che i due atti introduttivi appaiono ictu oculi di identico tenore letterale. Risulta pertanto identica la pretesa vantata, sia per petitum che per causa petendi.
13. Sulla stabilità del giudicato in tema di apolidia, si osserva che l'accertamento negativo dello status ha necessariamente un'efficacia rebus sic
3 stantibus, posto che eventi successivi alla decisione potrebbero modificare la condizione giuridica del richiedente.
14. Ciò chiarito, nel caso che qui interessa non risulta dedotto alcun mutamento delle circostanze di fatto determinato da un evento successivo, quale la perdita della cittadinanza originaria e la impossibilità di acquisto di altra cittadinanza, verificatasi nel periodo posteriore alla prima decisione, neanche la richiesta di riconoscimento della cittadinanza al Paese d'origine e l'eventuale rifiuto di riconoscerla, comunque motivato.
15. L'ordinanza di rigetto della prima domanda non risulta impugnata, né parte ricorrente ha formulato alcun tipo di osservazioni sul punto. Deve pertanto ritenersi che la domanda di accertamento dell'apolidia formulata dal ricorrente sia coperta dal giudicato e che, quindi, debba dichiararsi inammissibile, per contrarietà al principio del ne bis in idem.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del quantificate in complessivi € 1.890,00 per compensi, Controparte_2 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 16 ottobre 2025
La Giudice dott.ssa NC IA
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