Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 21/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Barrese
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Biondo
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 e Parte_2 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/10/2007 in LL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 28, part II, serie C anno 2007) e che dall'unione non sono nati figli, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
I. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito entro i trenta giorni successivi.
III. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
IV. Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 21/10/2007 in LL
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 28, part II, serie
C anno 2007) e che dall'unione non sono nati figli.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_2 Controparte_1
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito entro i trenta giorni successivi.
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri
3. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
4. Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola