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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente e Relatore
CRISCI LUCIANA, Giudice
D'ALTERIO GERARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4227/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300922/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300922/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300922/2025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300922/2025 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300922/2025 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in intestazione, notificato il 25.6.2025, con il quale erano accertate le imposte ivi indicate oltre sanzioni ed accessori per avere esso ricorrente omesse le dichiarazioni prescritte ai fini delle II.DD., IRAP ed IVA a fronte di provvigioni percepite.
Deduceva: avere l'Ufficio emesso l'atto impugnato sulla scorta della contestata omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni IRAP ed IVA;
di avere, seppur tardivamente, presentate le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed IVA ma disattese dall'Ufficio; di essere nullo l'atto impugnato per aver ritenuto non attendibili le presentate dichiarazioni e cioè senza avere effettuato alcun riscontro documentale.
Allegava l'atto impugnato e documentazione. Concludeva per l'annullamento dell'avviso ed in subordine per l'applicazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta deducendo: di avere effettuato il recupero delle imposte con separati atti per l'anno 2020 e 2021; di ritenersi omessa quella relativa all'anno 2021 poiché tardivamente presentata oltre il termine normativamente previsto;
di essere conseguenzialmente infondato il ricorso;
di non potersi, così, applicare il regime forfetario invocato dal ricorrente con le dichiarazioni tardivamente presentate.
Chiedeva disporsi la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 4226/2025 tra le stesse parti e nel merito il rigetto del ricorso.
Allegava documentazione.
Il ricorrente presentava memorie illustrative evidenziando: non potersi ritenere omesse ma tardive le dichiarazioni presentate dal ricorrente oltre il termine di giorni 90 qualora ancora non sia stata avviata l'attività accertativa da parte dell'Ufficio; il difetto di motivazione dell'atto; l'illegittimità dell'accertamento induttivo;
il mancato riconoscimento dei costi;
non sussistere l'obbligazione relativamente all'IRAP vertendosi in tema di procacciatore di affari senza autonoma organizzazione;
di aver già l'ufficio per l'anno 2020 rideterminata l'imposta ritenuto applicabile il regime forfetario;
la violazione del diritto al contraddittorio;
l'illegittimità dell'IVA accertata.
All'udienza pubblica del 19.01.2026, disattesa la chiesta riunione di giudizi, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come a dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato come l'intestata Corte non ritiene utile disporre la riunione di questo giudizio a quello n. 4236/2025, tra le stesse parti, tenuto conto che per quello n.ro 4226/2025 l'Ufficio ha, poi, richiesto la dichiarazione di parziale cessata materia del contendere avendo riconosciuto in testa al ricorrente il diritto ad avvalersi del regime forfetario.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Le dichiarazioni sono da considerarsi omesse perché tardivamente presentate oltre il termine di giorni 90 ai sensi dell'art. 2, comma 7 del DPR 322/1998. La doglianza del ricorrente è sul punto infondata.
Il ricorso presenta profili di inammissibilità, come espressamente comminata, laddove esso manchi dei motivi e ciò a mente dell'art. 18 comma 2 lett. e) del D.L.vo 546/92.
Per motivi non possono ritenersi le generiche contestazioni dell'atto impugnato.
Nel ricorso vengono indicati quali motivi la nullità dell'atto impugnato per avere l'Ufficio con generiche motivazioni ritenuto non attendibili le dichiarazioni presentate dal contribuente e per non aver verificato che lo stesso non è soggetto IRAP.
Trattasi, così, di motivi al limite dell'apparenza.
A prescindere l'atto impugnato è ampiamente ed esaustivamente motivato.
Il ricorrente limita le allegazioni alle sole dichiarazioni integrative senza produrre ulteriore documentazione dal che l'intestata Corte anche volendo non può procedere ad un compiuto esame nel merito circa la nullità, genericamente denunziata, dell'atto impugnato.
Va pure precisato che il ricorrente, nonostante l'Ufficio non abbia prodotto documentazione alcuna legittimante motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 del D.L.vo 546/92, con la memoria illustrativa succitata introduce nuove censure all'atto impugnato che pertanto non possono trovare ingresso nel giudizio.
A prescindere il ricorrente nella prodotta dichiarazione tardiva in data 23.12.2023 dei redditi delle persone fisiche per l'anno 2021 ha compilato il quadro RG relativo ad ai ricavi ed ai costi mostrando di volersi avvalere del regime semplificato e non forfetario che pure gli era stato dall'Ufficio riconosciuto per l'anno di imposta
2020.
Se ne ha che l'Ufficio ha correttamente operato, ad eccezione di quanto si dira, evidenziando non solo le omesse denunce (imposte dirette ed IVA) ma anche l'omesso pagamento delle imposte a seguito della tardiva presentazione delle stesse.
Ha ancora evidenziato la palese incongruenza della dichiarazione laddove vengono esposti ricavi per euro
37.679,00 a fronte di costi superiori per euro 38.265,00.
Il ricorrente pur avendo fatto riserva col ricorso di allegare e documentare non vi ha provveduto limitandosi alla menzionata memoria illustrativa.
Col ricorso, seppur in presenza dei denunziati vizi, il ricorrente lamenta comunque di essere non soggetto ad IRAP per carenza dei presupposti soggettivi.
In tema va detto che gli agenti di commercio, quale il ricorrente, possono essere esclusi dall'IRAP qualora operino senza dipendenti e collaboratori in mancanza di una struttura organizzativa con l'impiego di modesti beni strumentali (Cass. n. 15586/2011).
In merito l'Ufficio nulla argomenta di specifico al fine di ritenere sussistente l'obbligazione IRAP nonostante l'espressa contestazione sul punto del ricorrente.
Giova evidenziare come a mente dell'art. 7, comma 5 bis, del D.L.vo 546/92, in presenza di contestazioni,
l'Ufficio è onerato di “dimostrare in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
A tale obbligo, quanto all'IRAP, l'Ufficio non mostra di aver provveduto mentre per converso non può essere richiesto al ricorrente di provare l'assenza di quegli elementi (dipendenti, struttura organizzativa, modesto impiego di beni strumentali) escludenti l'assoggettamento all'imposta IRAP.
Va, pertanto, il ricorso parzialmente accolto nei limiti della sola imposta IRAP e rigettato nel resto. Spese compensate a ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara non dovuta la sola imposta IRAP di cui all'atto impugnato comprese sanzioni ed interessi connessi. Compensa le spese. Caserta lì 19.01.2026 Il V. Presidente
Relatore dott. Carlo Zannini
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente e Relatore
CRISCI LUCIANA, Giudice
D'ALTERIO GERARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4227/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300922/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300922/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300922/2025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300922/2025 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010300922/2025 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in intestazione, notificato il 25.6.2025, con il quale erano accertate le imposte ivi indicate oltre sanzioni ed accessori per avere esso ricorrente omesse le dichiarazioni prescritte ai fini delle II.DD., IRAP ed IVA a fronte di provvigioni percepite.
Deduceva: avere l'Ufficio emesso l'atto impugnato sulla scorta della contestata omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni IRAP ed IVA;
di avere, seppur tardivamente, presentate le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed IVA ma disattese dall'Ufficio; di essere nullo l'atto impugnato per aver ritenuto non attendibili le presentate dichiarazioni e cioè senza avere effettuato alcun riscontro documentale.
Allegava l'atto impugnato e documentazione. Concludeva per l'annullamento dell'avviso ed in subordine per l'applicazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta deducendo: di avere effettuato il recupero delle imposte con separati atti per l'anno 2020 e 2021; di ritenersi omessa quella relativa all'anno 2021 poiché tardivamente presentata oltre il termine normativamente previsto;
di essere conseguenzialmente infondato il ricorso;
di non potersi, così, applicare il regime forfetario invocato dal ricorrente con le dichiarazioni tardivamente presentate.
Chiedeva disporsi la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 4226/2025 tra le stesse parti e nel merito il rigetto del ricorso.
Allegava documentazione.
Il ricorrente presentava memorie illustrative evidenziando: non potersi ritenere omesse ma tardive le dichiarazioni presentate dal ricorrente oltre il termine di giorni 90 qualora ancora non sia stata avviata l'attività accertativa da parte dell'Ufficio; il difetto di motivazione dell'atto; l'illegittimità dell'accertamento induttivo;
il mancato riconoscimento dei costi;
non sussistere l'obbligazione relativamente all'IRAP vertendosi in tema di procacciatore di affari senza autonoma organizzazione;
di aver già l'ufficio per l'anno 2020 rideterminata l'imposta ritenuto applicabile il regime forfetario;
la violazione del diritto al contraddittorio;
l'illegittimità dell'IVA accertata.
All'udienza pubblica del 19.01.2026, disattesa la chiesta riunione di giudizi, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come a dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato come l'intestata Corte non ritiene utile disporre la riunione di questo giudizio a quello n. 4236/2025, tra le stesse parti, tenuto conto che per quello n.ro 4226/2025 l'Ufficio ha, poi, richiesto la dichiarazione di parziale cessata materia del contendere avendo riconosciuto in testa al ricorrente il diritto ad avvalersi del regime forfetario.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Le dichiarazioni sono da considerarsi omesse perché tardivamente presentate oltre il termine di giorni 90 ai sensi dell'art. 2, comma 7 del DPR 322/1998. La doglianza del ricorrente è sul punto infondata.
Il ricorso presenta profili di inammissibilità, come espressamente comminata, laddove esso manchi dei motivi e ciò a mente dell'art. 18 comma 2 lett. e) del D.L.vo 546/92.
Per motivi non possono ritenersi le generiche contestazioni dell'atto impugnato.
Nel ricorso vengono indicati quali motivi la nullità dell'atto impugnato per avere l'Ufficio con generiche motivazioni ritenuto non attendibili le dichiarazioni presentate dal contribuente e per non aver verificato che lo stesso non è soggetto IRAP.
Trattasi, così, di motivi al limite dell'apparenza.
A prescindere l'atto impugnato è ampiamente ed esaustivamente motivato.
Il ricorrente limita le allegazioni alle sole dichiarazioni integrative senza produrre ulteriore documentazione dal che l'intestata Corte anche volendo non può procedere ad un compiuto esame nel merito circa la nullità, genericamente denunziata, dell'atto impugnato.
Va pure precisato che il ricorrente, nonostante l'Ufficio non abbia prodotto documentazione alcuna legittimante motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 del D.L.vo 546/92, con la memoria illustrativa succitata introduce nuove censure all'atto impugnato che pertanto non possono trovare ingresso nel giudizio.
A prescindere il ricorrente nella prodotta dichiarazione tardiva in data 23.12.2023 dei redditi delle persone fisiche per l'anno 2021 ha compilato il quadro RG relativo ad ai ricavi ed ai costi mostrando di volersi avvalere del regime semplificato e non forfetario che pure gli era stato dall'Ufficio riconosciuto per l'anno di imposta
2020.
Se ne ha che l'Ufficio ha correttamente operato, ad eccezione di quanto si dira, evidenziando non solo le omesse denunce (imposte dirette ed IVA) ma anche l'omesso pagamento delle imposte a seguito della tardiva presentazione delle stesse.
Ha ancora evidenziato la palese incongruenza della dichiarazione laddove vengono esposti ricavi per euro
37.679,00 a fronte di costi superiori per euro 38.265,00.
Il ricorrente pur avendo fatto riserva col ricorso di allegare e documentare non vi ha provveduto limitandosi alla menzionata memoria illustrativa.
Col ricorso, seppur in presenza dei denunziati vizi, il ricorrente lamenta comunque di essere non soggetto ad IRAP per carenza dei presupposti soggettivi.
In tema va detto che gli agenti di commercio, quale il ricorrente, possono essere esclusi dall'IRAP qualora operino senza dipendenti e collaboratori in mancanza di una struttura organizzativa con l'impiego di modesti beni strumentali (Cass. n. 15586/2011).
In merito l'Ufficio nulla argomenta di specifico al fine di ritenere sussistente l'obbligazione IRAP nonostante l'espressa contestazione sul punto del ricorrente.
Giova evidenziare come a mente dell'art. 7, comma 5 bis, del D.L.vo 546/92, in presenza di contestazioni,
l'Ufficio è onerato di “dimostrare in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
A tale obbligo, quanto all'IRAP, l'Ufficio non mostra di aver provveduto mentre per converso non può essere richiesto al ricorrente di provare l'assenza di quegli elementi (dipendenti, struttura organizzativa, modesto impiego di beni strumentali) escludenti l'assoggettamento all'imposta IRAP.
Va, pertanto, il ricorso parzialmente accolto nei limiti della sola imposta IRAP e rigettato nel resto. Spese compensate a ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara non dovuta la sola imposta IRAP di cui all'atto impugnato comprese sanzioni ed interessi connessi. Compensa le spese. Caserta lì 19.01.2026 Il V. Presidente
Relatore dott. Carlo Zannini