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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11869 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I In persona dei giudici: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 18224 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: disciplina del regime di affido e di mantenimento di figlio non matrimoniale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Coppola, giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace nonchè Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 30.8.2024, la sign. premesso che dalla relazione con il sign. Parte_1
è nato il 1°.
9.2024 e che la convivenza era durata solo 6 mesi – esponeva di Persona_1 Per_2 non essere a conoscenza dell'attività lavorativa svolta dal ma di sapere solo che lo stesso si era Per_1 stabilito a vivere presso la casa dei genitori, pur avendo mantenuto la residenza presso la sua abitazione (ex -casa familiare di proprietà di lei) sita in via Politi 15. Deduceva che il padre del figlio non aveva mai provveduto al suo mantenimento ( se non piccole e sporadiche somme) e che non vedeva quasi mai il figlio nonostante lei glielo avesse chiesto per il bene di
. Non è mai stato presente nelle festività, né si è mai interessato delle esigenze di studio o di Per_2 salute del bambino. Lei aveva sempre provveduto ad ogni esigenza del figlio, che riusciva a mantenere con l'aiuto della famiglia e con il suo lavoro saltuario. Chiedeva, pertanto, l'affido esclusivo del minore con previsione della disciplina di visite del padre, nonché la determinazione di un contributo al mantenimento nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'intero assegno unico.
All'udienza del 21.3.2025 è stata ascoltata la che ha dichiarato: io ed il ci siamo Pt_1 CP_1 lasciati circa 5 anni fa quando era piccolo. Ora ha 11 anni quasi e fa la 5° elementare alla Per_2 scuola D'Aosta Scura a via Francesco Girardi;
entra alle ore 8.00 ed esce alle 15.40. Vive con me in una casa a Vico Politi 15 (Montecalvario) ed è casa di mia proprietà. Quando posso faccio la parrucchiera a domicilio o la domestica. Faccio qualunque cosa per mantenere mio figlio. Non mi ha mai dato niente per mio figlio. Lui mi dice che non lavora e non può darmi niente. Quando stavamo insieme non mi dava niente e scompariva per lunghi periodi. Stava sempre per strada e mantenevo io la famiglia. Quando vuole prende anche se non è costante. Può capitare che lo vede qualche volta in un mese o Per_2 scompare per lunghi periodi. soffre molto di questa assenza e io gli dico che il padre lavora Per_2 fuori. Poi ricompare e lo viene a prendere per qualche ora. So che abita con il padre a vico Santa Caterina a Formiello (San Lorenzo). Qualche volta l'ha portato a dormire dal nonno ma io oggi non vorrei che questo accada più perché non mi fido. Non si è mai interessato della scuola del figlio né di niente altro. Mi sono sempre occupata di tutto io. Ha due sorelle e tre fratelli che ogni tanto sento a telefono ma hanno la loro vita e non mi aiutano. Neppure il padre mi ha mai aiutato. L'ultima volta l'ho visto alla Comunione di . Il padre di mio figlio non venne alla Comunione. Ogni tanto il Per_2 fa la ricarica sulla playstation a mio figlio. Non mi sono mai rivolta ai SS. Alla festa del papà CP_1
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non è venuto anche se lui lo ha aspettava e gli aveva scritto la letterina. Nelle feste comandate o nelle ricorrenze non gli ha mai fatto regali;
forse qualche volta, ma non ricordo più.
Il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: Orbene, va premesso che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009). In sostanza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio di quella che un tempo era definita potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. Nel caso di specie, dalla condotta del - come descritta dalla ricorrente - non si evidenziano CP_1 elementi sintomatici della inidoneità dello stesso ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente. Non sembra che, allo stato, la condotta del padre, sebbene discutibile, stia determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse del minore ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso. Il padre, infatti, come dichiarato dalla stessa , si informa del figlio, le risponde quando Pt_2 lei lo cerca, ma, tuttavia, non corrisponde alcunchè per il minore né è di alcun supporto per quanto concerne le decisioni che lo riguardano. Pertanto, - non potendosi ignorare tali elementi – questo Giudice dispone – provvisoriamente - l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Per_2 Tuttavia, tenuto conto della necessità per la madre di adottare per il minore le decisioni che riguardano la scuola, la salute, lo sport, le gite scolastiche, autorizza la madre ad adottare in maniera esclusiva, senza obbligo di informazione del padre, ogni decisione nell'interesse del figlio. La madre, in ogni caso, informerà il padre ed, in caso di mancata risposta, prenderà per il figlio le decisioni che riterrà urgenti o necessarie. Per quanto riguarda le visite padre-figlio minore, alla luce delle dichiarazioni della madre – che non ha manifestato alcuna ostatività, ma che, al contrario, auspica un rafforzamento del rapporto con il bambino- si stabilisce che il padre potrà tenere con sé due pomeriggi a settimana, Per_2 orientativamente il martedì ed il giovedi pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00, prelevandolo a casa della madre e riaccompagnandolo. Potrà, inoltre, tenere con sé il figlio il sabato o la domenica con gli stessi orari senza pernottamenti, che, al momento, non possono essere disposti. Nelle imminenti festività pasquali il minore starà con il padre il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì in Albis, e sarà cura dei genitori accordarsi, sempre tenendo conto delle esigenze del piccolo. Riserva ogni ulteriore provvedimento, non esclusa la modifica dell'affido condiviso in affido esclusivo e la trasmissione degli atti al PM.
Acquisita, inoltre, una relazione socio-ambientale sul nucleo della ricorrente ed investiti i SS competenti per territorio del compito di contattare il padre onde verificare la possibilità di assumere un maggiore impegno per il figlio, la causa è stata rinviata al 26.6.2025. I SS della IV Municipalità hanno dato atto che il più volte contattato, non si è mai presentato. CP_1 La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 16.10.2025.
La ricorrente ha chiesto: La sig.ra , nel riportarsi a tutto quello già precedentemente Parte_1 dedotto e rilevato, nei propri scritti difensivi ne chiede l'integrale accoglimento. In particolare si coglie l'occasione per evidenziare che ad oggi il non ha mai provveduto a corrispondere alcuna CP_1 forma di mantenimento per il minore, né ha chiesto di incontrarlo o tenerlo con sé per un periodo più lungo, e, che ad oggi il padre non vede né sente il figlio dal mese di giugno. (…) Tutto ciò Per_2 premesso, alla luce di quanto dedotto e di quanto già evidenziato sulla relazione dei servizi sociali del Comune di Napoli sul sig. nella quale trova conferma in pieno la descrizione fatta dalla CP_1 ricorrente sul sig. il quale si è, ancora una volta, mostrato disinteressato rispetto a qualsiasi CP_1 forma di impegno da assumere per il figlio, avendo disatteso ben quattro appuntamenti fissati presso i servizi sociali competenti, e non essendosi mai preoccupato nemmeno di ricontattarli per sincerarsi o scusarsi dell'assenza, la sig.ra conclude chiedendo l'affidamento esclusivo del minore Parte_1
2 3
, con ampio diritto di visita del padre e obbligo per la ricorrente di informare il padre circa le Per_2 decisioni più importanti della vita del minore, e di determinarsi un assegno di mantenimento pari ad € 350,00 mensili in considerazione del fatto che visto il comportamento del la ricorrente non ha CP_1 possibilità di chiedere ed ottenere il pagamento delle spese straordinarie. Si chiede, inoltre, alla luce della circostanza che mai alcun mantenimento è stato mai versato che la ricorrente possa chiedere all'INPS l'assegno unico per il figlio nella misura del 100%. Per_2
Il PM, con parere del 28.10.2025, ha chiesto disporsi l'affido super-esclusivo del minore alla madre con conferma delle restanti statuizioni.
Orbene, il Tribunale, preso atto di quanto emerso dall'istruttoria svolta – dispone l'affido super-esclusivo di alla madre che adotterà ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione Per_2 nell'interesse del minore. Dal comportamento del padre - si evidenziano elementi altamente sintomatici della inidoneità dell'uomo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse del minore ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso, non valendo ad offrire alle stesse quell'ambiente familiare stabile e sereno a cui lo stesso ha pure diritto. In punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Orbene, nel caso concreto, non pare potersi dubitare – alla luce di quanto emerso dalle relazioni dei SS - che il resistente sia ormai assente dalla vita del figlio, si sia disinteressato completamente di Per_2 non contribuendo al suo mantenimento neppure con l'invio di piccole somme e rendendosi praticamente irreperibile dagli operatori dei SS che l'hanno contattato invano. Il ha incontrato il figlio poche volte negli ultimi 4 anni (vedi relazione del 9.9.2025) e da circa 3 CP_1 mesi non lo vede e non lo sente. Per_2 Nonostante la ricorrente – che ha contratto matrimonio con altro uomo – mantenga contatti con le sorelle del , non trova nella famiglia dello stesso alcun sostegno che, invece, riceve dalla sua famiglia di Per_1 origine che è sufficientemente agiata.
, ascoltato dagli operatori, è apparso un bambino sereno e socievole, motivato nello studio. E' Per_2 molto legato al nonno materno ed è apparso triste nel parlare del padre. E' chiaro che – essendo il bambino rimasto solo con la madre che provvede al suo mantenimento, alla sua crescita emotiva, affettiva e materiale – lo stesso non vede e non sente il padre da tempo e l'assenza prolungata del dalla vita del figlio rende quanto mai complessa la gestione dello stesso da parte CP_1 della madre che può, fortunatamente, avvalersi dell'aiuto economico della sua famiglia. Il Tribunale, pertanto, ritenuto che il regime di affido condiviso non sia, allo stato, conforme all'interesse del piccolo , dispone l'affido super-esclusivo del minore alla madre conformemente al parere Per_2 del PM. Nulla si statuisce in ordine alle visite padre-figlio che potranno essere svolte solo all'esito di seri percorsi che il padre - se vorrà – inizierà presso i SS competenti, e solo dopo aver dato prova di essere un genitore responsabile e consapevole.
Circa il contributo al mantenimento del minore, il Collegio conferma l'ordinanza del Gi con la quale era stato posto provvisoriamente a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 nella misura di € 250,00 mensili che, allo stato, in assenza di nuovi elementi sopravvenuti, può ritenersi congrua. La decorrenza è stabilita dal ricorso introduttivo, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat da novembre 2026. L'assegno unico per il minore sarà percepito per intero dalla madre. I genitori contribuiranno entrambi nella misura del 50% alle spese straordinarie, come da Protocollo del 2018.
3 4
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
decide come di seguito: Controparte_1
- Affida il minore in via super-esclusiva alla madre, autorizzando il genitore affidatario Per_2 a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del figlio ai sensi dell'art. 337 quater cc;
- Nulla provvede in ordine alle visite padre-figlio, per come espresso in parte motiva;
- Pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 250,00 Controparte_1 quale contributo al mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale da novembre 2026 secondo gli indici Istat e decorrenza dal ricorso;
- Pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
- Dispone che l'assegno unico per il minore sia percepito per intero dalla madre;
- Spese non ripetibili.
Si Comunichi. Napoli, 7.11.2025
Il Presidente rel.est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I In persona dei giudici: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 18224 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: disciplina del regime di affido e di mantenimento di figlio non matrimoniale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Coppola, giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace nonchè Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 30.8.2024, la sign. premesso che dalla relazione con il sign. Parte_1
è nato il 1°.
9.2024 e che la convivenza era durata solo 6 mesi – esponeva di Persona_1 Per_2 non essere a conoscenza dell'attività lavorativa svolta dal ma di sapere solo che lo stesso si era Per_1 stabilito a vivere presso la casa dei genitori, pur avendo mantenuto la residenza presso la sua abitazione (ex -casa familiare di proprietà di lei) sita in via Politi 15. Deduceva che il padre del figlio non aveva mai provveduto al suo mantenimento ( se non piccole e sporadiche somme) e che non vedeva quasi mai il figlio nonostante lei glielo avesse chiesto per il bene di
. Non è mai stato presente nelle festività, né si è mai interessato delle esigenze di studio o di Per_2 salute del bambino. Lei aveva sempre provveduto ad ogni esigenza del figlio, che riusciva a mantenere con l'aiuto della famiglia e con il suo lavoro saltuario. Chiedeva, pertanto, l'affido esclusivo del minore con previsione della disciplina di visite del padre, nonché la determinazione di un contributo al mantenimento nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'intero assegno unico.
All'udienza del 21.3.2025 è stata ascoltata la che ha dichiarato: io ed il ci siamo Pt_1 CP_1 lasciati circa 5 anni fa quando era piccolo. Ora ha 11 anni quasi e fa la 5° elementare alla Per_2 scuola D'Aosta Scura a via Francesco Girardi;
entra alle ore 8.00 ed esce alle 15.40. Vive con me in una casa a Vico Politi 15 (Montecalvario) ed è casa di mia proprietà. Quando posso faccio la parrucchiera a domicilio o la domestica. Faccio qualunque cosa per mantenere mio figlio. Non mi ha mai dato niente per mio figlio. Lui mi dice che non lavora e non può darmi niente. Quando stavamo insieme non mi dava niente e scompariva per lunghi periodi. Stava sempre per strada e mantenevo io la famiglia. Quando vuole prende anche se non è costante. Può capitare che lo vede qualche volta in un mese o Per_2 scompare per lunghi periodi. soffre molto di questa assenza e io gli dico che il padre lavora Per_2 fuori. Poi ricompare e lo viene a prendere per qualche ora. So che abita con il padre a vico Santa Caterina a Formiello (San Lorenzo). Qualche volta l'ha portato a dormire dal nonno ma io oggi non vorrei che questo accada più perché non mi fido. Non si è mai interessato della scuola del figlio né di niente altro. Mi sono sempre occupata di tutto io. Ha due sorelle e tre fratelli che ogni tanto sento a telefono ma hanno la loro vita e non mi aiutano. Neppure il padre mi ha mai aiutato. L'ultima volta l'ho visto alla Comunione di . Il padre di mio figlio non venne alla Comunione. Ogni tanto il Per_2 fa la ricarica sulla playstation a mio figlio. Non mi sono mai rivolta ai SS. Alla festa del papà CP_1
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non è venuto anche se lui lo ha aspettava e gli aveva scritto la letterina. Nelle feste comandate o nelle ricorrenze non gli ha mai fatto regali;
forse qualche volta, ma non ricordo più.
Il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: Orbene, va premesso che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009). In sostanza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio di quella che un tempo era definita potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. Nel caso di specie, dalla condotta del - come descritta dalla ricorrente - non si evidenziano CP_1 elementi sintomatici della inidoneità dello stesso ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente. Non sembra che, allo stato, la condotta del padre, sebbene discutibile, stia determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse del minore ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso. Il padre, infatti, come dichiarato dalla stessa , si informa del figlio, le risponde quando Pt_2 lei lo cerca, ma, tuttavia, non corrisponde alcunchè per il minore né è di alcun supporto per quanto concerne le decisioni che lo riguardano. Pertanto, - non potendosi ignorare tali elementi – questo Giudice dispone – provvisoriamente - l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Per_2 Tuttavia, tenuto conto della necessità per la madre di adottare per il minore le decisioni che riguardano la scuola, la salute, lo sport, le gite scolastiche, autorizza la madre ad adottare in maniera esclusiva, senza obbligo di informazione del padre, ogni decisione nell'interesse del figlio. La madre, in ogni caso, informerà il padre ed, in caso di mancata risposta, prenderà per il figlio le decisioni che riterrà urgenti o necessarie. Per quanto riguarda le visite padre-figlio minore, alla luce delle dichiarazioni della madre – che non ha manifestato alcuna ostatività, ma che, al contrario, auspica un rafforzamento del rapporto con il bambino- si stabilisce che il padre potrà tenere con sé due pomeriggi a settimana, Per_2 orientativamente il martedì ed il giovedi pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00, prelevandolo a casa della madre e riaccompagnandolo. Potrà, inoltre, tenere con sé il figlio il sabato o la domenica con gli stessi orari senza pernottamenti, che, al momento, non possono essere disposti. Nelle imminenti festività pasquali il minore starà con il padre il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì in Albis, e sarà cura dei genitori accordarsi, sempre tenendo conto delle esigenze del piccolo. Riserva ogni ulteriore provvedimento, non esclusa la modifica dell'affido condiviso in affido esclusivo e la trasmissione degli atti al PM.
Acquisita, inoltre, una relazione socio-ambientale sul nucleo della ricorrente ed investiti i SS competenti per territorio del compito di contattare il padre onde verificare la possibilità di assumere un maggiore impegno per il figlio, la causa è stata rinviata al 26.6.2025. I SS della IV Municipalità hanno dato atto che il più volte contattato, non si è mai presentato. CP_1 La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 16.10.2025.
La ricorrente ha chiesto: La sig.ra , nel riportarsi a tutto quello già precedentemente Parte_1 dedotto e rilevato, nei propri scritti difensivi ne chiede l'integrale accoglimento. In particolare si coglie l'occasione per evidenziare che ad oggi il non ha mai provveduto a corrispondere alcuna CP_1 forma di mantenimento per il minore, né ha chiesto di incontrarlo o tenerlo con sé per un periodo più lungo, e, che ad oggi il padre non vede né sente il figlio dal mese di giugno. (…) Tutto ciò Per_2 premesso, alla luce di quanto dedotto e di quanto già evidenziato sulla relazione dei servizi sociali del Comune di Napoli sul sig. nella quale trova conferma in pieno la descrizione fatta dalla CP_1 ricorrente sul sig. il quale si è, ancora una volta, mostrato disinteressato rispetto a qualsiasi CP_1 forma di impegno da assumere per il figlio, avendo disatteso ben quattro appuntamenti fissati presso i servizi sociali competenti, e non essendosi mai preoccupato nemmeno di ricontattarli per sincerarsi o scusarsi dell'assenza, la sig.ra conclude chiedendo l'affidamento esclusivo del minore Parte_1
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, con ampio diritto di visita del padre e obbligo per la ricorrente di informare il padre circa le Per_2 decisioni più importanti della vita del minore, e di determinarsi un assegno di mantenimento pari ad € 350,00 mensili in considerazione del fatto che visto il comportamento del la ricorrente non ha CP_1 possibilità di chiedere ed ottenere il pagamento delle spese straordinarie. Si chiede, inoltre, alla luce della circostanza che mai alcun mantenimento è stato mai versato che la ricorrente possa chiedere all'INPS l'assegno unico per il figlio nella misura del 100%. Per_2
Il PM, con parere del 28.10.2025, ha chiesto disporsi l'affido super-esclusivo del minore alla madre con conferma delle restanti statuizioni.
Orbene, il Tribunale, preso atto di quanto emerso dall'istruttoria svolta – dispone l'affido super-esclusivo di alla madre che adotterà ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione Per_2 nell'interesse del minore. Dal comportamento del padre - si evidenziano elementi altamente sintomatici della inidoneità dell'uomo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse del minore ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso, non valendo ad offrire alle stesse quell'ambiente familiare stabile e sereno a cui lo stesso ha pure diritto. In punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Orbene, nel caso concreto, non pare potersi dubitare – alla luce di quanto emerso dalle relazioni dei SS - che il resistente sia ormai assente dalla vita del figlio, si sia disinteressato completamente di Per_2 non contribuendo al suo mantenimento neppure con l'invio di piccole somme e rendendosi praticamente irreperibile dagli operatori dei SS che l'hanno contattato invano. Il ha incontrato il figlio poche volte negli ultimi 4 anni (vedi relazione del 9.9.2025) e da circa 3 CP_1 mesi non lo vede e non lo sente. Per_2 Nonostante la ricorrente – che ha contratto matrimonio con altro uomo – mantenga contatti con le sorelle del , non trova nella famiglia dello stesso alcun sostegno che, invece, riceve dalla sua famiglia di Per_1 origine che è sufficientemente agiata.
, ascoltato dagli operatori, è apparso un bambino sereno e socievole, motivato nello studio. E' Per_2 molto legato al nonno materno ed è apparso triste nel parlare del padre. E' chiaro che – essendo il bambino rimasto solo con la madre che provvede al suo mantenimento, alla sua crescita emotiva, affettiva e materiale – lo stesso non vede e non sente il padre da tempo e l'assenza prolungata del dalla vita del figlio rende quanto mai complessa la gestione dello stesso da parte CP_1 della madre che può, fortunatamente, avvalersi dell'aiuto economico della sua famiglia. Il Tribunale, pertanto, ritenuto che il regime di affido condiviso non sia, allo stato, conforme all'interesse del piccolo , dispone l'affido super-esclusivo del minore alla madre conformemente al parere Per_2 del PM. Nulla si statuisce in ordine alle visite padre-figlio che potranno essere svolte solo all'esito di seri percorsi che il padre - se vorrà – inizierà presso i SS competenti, e solo dopo aver dato prova di essere un genitore responsabile e consapevole.
Circa il contributo al mantenimento del minore, il Collegio conferma l'ordinanza del Gi con la quale era stato posto provvisoriamente a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 nella misura di € 250,00 mensili che, allo stato, in assenza di nuovi elementi sopravvenuti, può ritenersi congrua. La decorrenza è stabilita dal ricorso introduttivo, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat da novembre 2026. L'assegno unico per il minore sarà percepito per intero dalla madre. I genitori contribuiranno entrambi nella misura del 50% alle spese straordinarie, come da Protocollo del 2018.
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Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
decide come di seguito: Controparte_1
- Affida il minore in via super-esclusiva alla madre, autorizzando il genitore affidatario Per_2 a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del figlio ai sensi dell'art. 337 quater cc;
- Nulla provvede in ordine alle visite padre-figlio, per come espresso in parte motiva;
- Pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 250,00 Controparte_1 quale contributo al mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale da novembre 2026 secondo gli indici Istat e decorrenza dal ricorso;
- Pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
- Dispone che l'assegno unico per il minore sia percepito per intero dalla madre;
- Spese non ripetibili.
Si Comunichi. Napoli, 7.11.2025
Il Presidente rel.est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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