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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 19/12/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1258/2024 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice ED AR all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1258/2024 r.g.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Maria Onori (C.F. Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Foligno Via N. C.F._2
Sauro n. 4/B, come da procura a margine del ricorso in appello;
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso la cui sede è CP_1
ex lege domiciliato in via degli Offici n. 12; CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza ex art. 127ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 7 (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso introduttivo depositato il 09/09/2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 43/2024, emessa dal Giudice di Pace di Foligno, depositata in cancelleria il 10/07/2024, con la quale era stata rigettata l'opposizione all'ordinanza prot. n. 5876/2021 , notificata il 14/11/2022, con CP_2
la quale era disposta la revoca della patente di guida di ai sensi degli artt. 187 co. 1 e 224 Parte_1
C.d.S..
L'appellante ha rappresentato, infatti, che allo stesso era stato contestato il reato di cui all'art. 187 co. 1
C.d.S., mentre lo stesso circolava con l'autovettura targata EJ189DY in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, causando un sinistro stradale con altro veicolo;
in relazione a tale fatto veniva anche disposta la sospensione cautelare della patente.
Il conseguente procedimento penale si concludeva con la il decreto penale di condanna, del Tribunale di
Spoleto, n. 212/2022 del 13/07/2022, non opposto, con il quale veniva condannato il al pagamento Pt_1
di un'ammenda di euro 10.000,00 e veniva disposta la revoca della patente di guida. Successivamente, ai sensi dell'art. 224 co. 1 e 2 C.d.s., il Prefetto aveva emesso il decreto di revoca della patente di guida, oggi in contestazione.
Il dunque, proponeva opposizione a tale sanzione evidenziando come il Prefetto avesse emesso il Pt_1
provvedimento in assenza dei presupposti di fatto necessari, in quanto il non aveva in alcun modo Pt_1
causato il sinistro ma era stato solo vittima del medesimo alla luce della dinamica dei fatti.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione, contestando le censure di parte ricorrente.
A seguito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace rigettava il ricorso proposto, evidenziando che
“l'ordinanza in esame è semplicemente un atto esecutivo della decisione divenuta irrevocabile. Ogni motivo di rimostranza doveva e poteva essere fatto valere in sede penale, risultando ormai il giudizio passato ingiudicato. La revoca della patente quindi non è esaminabile in questo giudizio perché contenuto nel decreto del Giudice Penale divenuto irrevocabile. A nulla attiene sempre in questo giudizio quanto disposto all'art. 460 V comma C.p.p.. inerente alla mancanza di efficacia di giudicato nei confronti del giudizio civile o amministrativo poiché il giudizio amministrativo che è in esame con il presente
pagina 2 di 7 ricorso, è l'ordinanza di cui in oggetto che, di per sé, risulta legittima ed è di mera esecuzione di un provvedimento penale.
Mentre la revoca è parte del giudizio penale che per essere esaminato doveva seguire la procedura dell'opposizione al Decreto
Penale”.
Avverso tale provvedimento l'odierno appellante ha proposto impugnazione, evidenziando come la pronuncia del Giudice di Pace fosse del tutto errata, nella misura in cui, in verità, il Prefetto aveva valorizzato il verbale di accertamento dell'illecito e non aveva compiuto la dovuta istruttoria relativa alla dinamica del sinistro e alla sua riconducibilità causale alla condotta del Inoltre, ha insistito nella non Pt_1
opponibilità nella presente sede del decreto penale di condanna.
Costituendosi in giudizio, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e contestato le deduzioni avversarie, in particolare, evidenziando la congruità della motivazione del giudice di prime cure.
Ritenuta la causa immediatamente matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza tenutasi, a seguito di differimento e ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il 18/12/2025, nell'ambito della quale le parti hanno concluso come da note scritte.
* * * * *
L'appello proposto si ritiene infondato per le ragioni che seguono.
1. Preliminarmente, si ritiene l'ammissibilità del gravame proposto;
invero, sebbene il ricorrente non abbia concretamente posto alla base dell'impugnazioni nuovi motivi, ha chiaramente contestato il percorso logico seguito dal Giudice di prime cure, che è stato anche riportato specificamente dall'appellante, ribadendo le ragioni per le quali riteneva il ragionamento del Giudice di Pace non condivisibile e fondata l'originaria opposizione.
L'appello, dunque, si ritiene ammissibile.
2. Quanto al merito dei motivi proposti, tuttavia, non si ritiene l'accoglibilità degli stessi.
Orbene, osserva questo giudicante come il provvedimento di revoca adottato dal Prefetto, reso ai sensi dell'art. 224 C.d.s., si sostanzi in un atto di esecuzione del giudicato penale demandato all'Autorità amministrativa competente, con la conseguenza che tale atto non può essere sospeso e poi rimosso se non pagina 3 di 7 a seguito del venire meno, nelle forme previste dalla legge, della statuizione penale di condanna (o di applicazione della pena) cui la sanzione accede. In altre parole, non rientra nelle attribuzioni del Tribunale quella di annullare il provvedimento prefettizio di revoca, ponendosi in contrasto con la statuizione penale e vanificandola, non potendo conoscere e giudicare un atto di mera esecuzione del giudicato penale.
In proposito, peraltro, si è pronunciata anche la Suprema Corte;
in una fattispecie sostanzialmente analoga,
Cass. civ. Sez. II 11.05.2006, n. 10838 ha annullato senza rinvio la decisione del Giudice di Pace osservando: “Ora è noto che, il giudice penale, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, deve disporre la sospensione (o la revoca) della patente di guida, che conseguono di diritto, come disposto dall'art. 222 C.d.S.
(giur. costante: ex multis Cass. Pen. 19099/95 e Cass. Pen. SS.UU. n. 8488/98) ed il Prefetto, ricevuta la comunicazione della sentenza, adotta il conseguente provvedimento di sospensione per la durata stabilita dall'A.G. (art. 224 C.d.S.), senza
(poter) compiere alcuna valutazione discrezionale. Il provvedimento di sospensione adottato dal Prefetto si sostanzia in un atto di esecuzione del giudicato (penale demandato all'Autorità amministrativa competente, e tale atto non può essere successivamente rimosso se non a seguito del venir meno - nelle forme stabilite dalla legge - della statuizione penale di condanna
(o di applicazione della pena) cui la sanzione accede. Deriva da quanto ora detto che il giudice di pace non poteva disporre, per nessuna ragione, la restituzione del documento di abilitazione alla guida, ponendosi in contrasto con la statuizione penale e sostanzialmente vanificandola nè, quindi, poteva confermare, come ha fatto, il provvedimento di restituzione in sede di decisione finale sull'opposizione proposta dal […]. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio relativamente al capo 2
del dispositivo, che deve essere da essa espunto”).
Dunque, nell'ipotesi in esame, il Prefetto, con la sua ordinanza, non ha fatto altro che dare applicazione all'art. 224 comma 2 C.d.S., secondo cui egli deve adottare il provvedimento irrogativo della sanzione accessoria della revoca della patente di guida entro giorni 15 dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile. Si tratta in buona sostanza di un “atto dovuto conseguente a statuizione penale definitiva, il cui raccordo tra amministrazione e giurisdizione è stato stabilito dalle Sezioni unite penali di questa stessa Corte, le quali hanno enunciato le regole disciplinanti i rapporti relativi alla sospensione provvisoria della patente inflitta in via
pagina 4 di 7 cautelare dal Prefetto e quella definitiva conseguente alla condanna penale irrogata dal giudice. Con la sentenza n. 20 del
2000, la Corte ha enunciato il principio di diritto in base al quale la differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale, rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice” (così si è espressa Cass. civ. Sez. I, 01.08.2003, n. 11714).
Dunque, devono condividersi le considerazioni del Giudice di prime cure sul punto, il quale ha ben evidenziato come le eventuali doglianze in merito alla sussistenza dei presupposti per disporre la revoca della patente dovessero essere formulate dinanzi al Giudice penale, mediante opposizione al decreto penale, divenuto ormai definitivo.
Viceversa, nei confronti del successivo decreto di mera esecuzione del Prefetto, si sarebbero al più potuti formulare motivi di opposizioni relativi al singolo atto, e successivi all'emissione della sanzione della revoca, quali la tardività dell'emissione del medesimo ovvero l'erronea quantificazione del termine dopo il quale la patente poteva riottenersi (determinazione, questa, di competenza del Prefetto anche nel caso in esame). Tuttavia, tali motivi (astrattamente ammissibili nella presente sede) non sono stati proposti dall'odierno appellante.
Né alcuna rilevanza ha il fatto che la sanzione accessoria della revoca della patente sia stata emessa con decreto penale piuttosto che con sentenza;
invero, appare di chiaro tenore l'art. 224 C.d.s., il quale stabilisce che “Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato o di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento a accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale della . Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della Parte_2
patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della . Pt_2
pagina 5 di 7 Parimenti, l'art. 224ter C.d.s., seppur con riferimento alle altre sanzioni amministrative accessorie, fa indifferentemente riferimento alla sentenza e al decreto penale di condanna.
Non vi sono dubbi, dunque, che il sistema sanzionatorio in materia prevede che la potestà sanzionatoria, e la logicamente precedente competenza all'accertamento dei relativi presupposti, passi al giudice penale nei casi come quello oggetto della presente impugnazione e, solo in tale sede, si potranno contestare eventuali vizi del sindacato operato dal giudice competente, a prescindere che questi utilizzi lo strumento della sentenza o del decreto per la condanna.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello appare infondato.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m.
147/2022, tenuto conto delle fasi di lite svolte, della durata del giudizio e della semplicità delle questioni poste all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa).
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Condanna parte appellante a rifondere alla appellata le spese di lite che liquida in euro 2.909,00 (euro
851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva ed euro 1.453,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa;
- dichiara che, ai sensi dell'art. 13 co. 1quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Sentenza resa ex articolo 437 e 429 c.p.c..
pagina 6 di 7 Spoleto, 19/12/2025
Il giudice
ED AR
pagina 7 di 7
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice ED AR all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1258/2024 r.g.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Maria Onori (C.F. Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Foligno Via N. C.F._2
Sauro n. 4/B, come da procura a margine del ricorso in appello;
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso la cui sede è CP_1
ex lege domiciliato in via degli Offici n. 12; CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza ex art. 127ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 7 (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso introduttivo depositato il 09/09/2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 43/2024, emessa dal Giudice di Pace di Foligno, depositata in cancelleria il 10/07/2024, con la quale era stata rigettata l'opposizione all'ordinanza prot. n. 5876/2021 , notificata il 14/11/2022, con CP_2
la quale era disposta la revoca della patente di guida di ai sensi degli artt. 187 co. 1 e 224 Parte_1
C.d.S..
L'appellante ha rappresentato, infatti, che allo stesso era stato contestato il reato di cui all'art. 187 co. 1
C.d.S., mentre lo stesso circolava con l'autovettura targata EJ189DY in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, causando un sinistro stradale con altro veicolo;
in relazione a tale fatto veniva anche disposta la sospensione cautelare della patente.
Il conseguente procedimento penale si concludeva con la il decreto penale di condanna, del Tribunale di
Spoleto, n. 212/2022 del 13/07/2022, non opposto, con il quale veniva condannato il al pagamento Pt_1
di un'ammenda di euro 10.000,00 e veniva disposta la revoca della patente di guida. Successivamente, ai sensi dell'art. 224 co. 1 e 2 C.d.s., il Prefetto aveva emesso il decreto di revoca della patente di guida, oggi in contestazione.
Il dunque, proponeva opposizione a tale sanzione evidenziando come il Prefetto avesse emesso il Pt_1
provvedimento in assenza dei presupposti di fatto necessari, in quanto il non aveva in alcun modo Pt_1
causato il sinistro ma era stato solo vittima del medesimo alla luce della dinamica dei fatti.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione, contestando le censure di parte ricorrente.
A seguito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace rigettava il ricorso proposto, evidenziando che
“l'ordinanza in esame è semplicemente un atto esecutivo della decisione divenuta irrevocabile. Ogni motivo di rimostranza doveva e poteva essere fatto valere in sede penale, risultando ormai il giudizio passato ingiudicato. La revoca della patente quindi non è esaminabile in questo giudizio perché contenuto nel decreto del Giudice Penale divenuto irrevocabile. A nulla attiene sempre in questo giudizio quanto disposto all'art. 460 V comma C.p.p.. inerente alla mancanza di efficacia di giudicato nei confronti del giudizio civile o amministrativo poiché il giudizio amministrativo che è in esame con il presente
pagina 2 di 7 ricorso, è l'ordinanza di cui in oggetto che, di per sé, risulta legittima ed è di mera esecuzione di un provvedimento penale.
Mentre la revoca è parte del giudizio penale che per essere esaminato doveva seguire la procedura dell'opposizione al Decreto
Penale”.
Avverso tale provvedimento l'odierno appellante ha proposto impugnazione, evidenziando come la pronuncia del Giudice di Pace fosse del tutto errata, nella misura in cui, in verità, il Prefetto aveva valorizzato il verbale di accertamento dell'illecito e non aveva compiuto la dovuta istruttoria relativa alla dinamica del sinistro e alla sua riconducibilità causale alla condotta del Inoltre, ha insistito nella non Pt_1
opponibilità nella presente sede del decreto penale di condanna.
Costituendosi in giudizio, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e contestato le deduzioni avversarie, in particolare, evidenziando la congruità della motivazione del giudice di prime cure.
Ritenuta la causa immediatamente matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza tenutasi, a seguito di differimento e ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il 18/12/2025, nell'ambito della quale le parti hanno concluso come da note scritte.
* * * * *
L'appello proposto si ritiene infondato per le ragioni che seguono.
1. Preliminarmente, si ritiene l'ammissibilità del gravame proposto;
invero, sebbene il ricorrente non abbia concretamente posto alla base dell'impugnazioni nuovi motivi, ha chiaramente contestato il percorso logico seguito dal Giudice di prime cure, che è stato anche riportato specificamente dall'appellante, ribadendo le ragioni per le quali riteneva il ragionamento del Giudice di Pace non condivisibile e fondata l'originaria opposizione.
L'appello, dunque, si ritiene ammissibile.
2. Quanto al merito dei motivi proposti, tuttavia, non si ritiene l'accoglibilità degli stessi.
Orbene, osserva questo giudicante come il provvedimento di revoca adottato dal Prefetto, reso ai sensi dell'art. 224 C.d.s., si sostanzi in un atto di esecuzione del giudicato penale demandato all'Autorità amministrativa competente, con la conseguenza che tale atto non può essere sospeso e poi rimosso se non pagina 3 di 7 a seguito del venire meno, nelle forme previste dalla legge, della statuizione penale di condanna (o di applicazione della pena) cui la sanzione accede. In altre parole, non rientra nelle attribuzioni del Tribunale quella di annullare il provvedimento prefettizio di revoca, ponendosi in contrasto con la statuizione penale e vanificandola, non potendo conoscere e giudicare un atto di mera esecuzione del giudicato penale.
In proposito, peraltro, si è pronunciata anche la Suprema Corte;
in una fattispecie sostanzialmente analoga,
Cass. civ. Sez. II 11.05.2006, n. 10838 ha annullato senza rinvio la decisione del Giudice di Pace osservando: “Ora è noto che, il giudice penale, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, deve disporre la sospensione (o la revoca) della patente di guida, che conseguono di diritto, come disposto dall'art. 222 C.d.S.
(giur. costante: ex multis Cass. Pen. 19099/95 e Cass. Pen. SS.UU. n. 8488/98) ed il Prefetto, ricevuta la comunicazione della sentenza, adotta il conseguente provvedimento di sospensione per la durata stabilita dall'A.G. (art. 224 C.d.S.), senza
(poter) compiere alcuna valutazione discrezionale. Il provvedimento di sospensione adottato dal Prefetto si sostanzia in un atto di esecuzione del giudicato (penale demandato all'Autorità amministrativa competente, e tale atto non può essere successivamente rimosso se non a seguito del venir meno - nelle forme stabilite dalla legge - della statuizione penale di condanna
(o di applicazione della pena) cui la sanzione accede. Deriva da quanto ora detto che il giudice di pace non poteva disporre, per nessuna ragione, la restituzione del documento di abilitazione alla guida, ponendosi in contrasto con la statuizione penale e sostanzialmente vanificandola nè, quindi, poteva confermare, come ha fatto, il provvedimento di restituzione in sede di decisione finale sull'opposizione proposta dal […]. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio relativamente al capo 2
del dispositivo, che deve essere da essa espunto”).
Dunque, nell'ipotesi in esame, il Prefetto, con la sua ordinanza, non ha fatto altro che dare applicazione all'art. 224 comma 2 C.d.S., secondo cui egli deve adottare il provvedimento irrogativo della sanzione accessoria della revoca della patente di guida entro giorni 15 dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile. Si tratta in buona sostanza di un “atto dovuto conseguente a statuizione penale definitiva, il cui raccordo tra amministrazione e giurisdizione è stato stabilito dalle Sezioni unite penali di questa stessa Corte, le quali hanno enunciato le regole disciplinanti i rapporti relativi alla sospensione provvisoria della patente inflitta in via
pagina 4 di 7 cautelare dal Prefetto e quella definitiva conseguente alla condanna penale irrogata dal giudice. Con la sentenza n. 20 del
2000, la Corte ha enunciato il principio di diritto in base al quale la differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale, rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice” (così si è espressa Cass. civ. Sez. I, 01.08.2003, n. 11714).
Dunque, devono condividersi le considerazioni del Giudice di prime cure sul punto, il quale ha ben evidenziato come le eventuali doglianze in merito alla sussistenza dei presupposti per disporre la revoca della patente dovessero essere formulate dinanzi al Giudice penale, mediante opposizione al decreto penale, divenuto ormai definitivo.
Viceversa, nei confronti del successivo decreto di mera esecuzione del Prefetto, si sarebbero al più potuti formulare motivi di opposizioni relativi al singolo atto, e successivi all'emissione della sanzione della revoca, quali la tardività dell'emissione del medesimo ovvero l'erronea quantificazione del termine dopo il quale la patente poteva riottenersi (determinazione, questa, di competenza del Prefetto anche nel caso in esame). Tuttavia, tali motivi (astrattamente ammissibili nella presente sede) non sono stati proposti dall'odierno appellante.
Né alcuna rilevanza ha il fatto che la sanzione accessoria della revoca della patente sia stata emessa con decreto penale piuttosto che con sentenza;
invero, appare di chiaro tenore l'art. 224 C.d.s., il quale stabilisce che “Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato o di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento a accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale della . Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della Parte_2
patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della . Pt_2
pagina 5 di 7 Parimenti, l'art. 224ter C.d.s., seppur con riferimento alle altre sanzioni amministrative accessorie, fa indifferentemente riferimento alla sentenza e al decreto penale di condanna.
Non vi sono dubbi, dunque, che il sistema sanzionatorio in materia prevede che la potestà sanzionatoria, e la logicamente precedente competenza all'accertamento dei relativi presupposti, passi al giudice penale nei casi come quello oggetto della presente impugnazione e, solo in tale sede, si potranno contestare eventuali vizi del sindacato operato dal giudice competente, a prescindere che questi utilizzi lo strumento della sentenza o del decreto per la condanna.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello appare infondato.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m.
147/2022, tenuto conto delle fasi di lite svolte, della durata del giudizio e della semplicità delle questioni poste all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa).
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Condanna parte appellante a rifondere alla appellata le spese di lite che liquida in euro 2.909,00 (euro
851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva ed euro 1.453,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa;
- dichiara che, ai sensi dell'art. 13 co. 1quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Sentenza resa ex articolo 437 e 429 c.p.c..
pagina 6 di 7 Spoleto, 19/12/2025
Il giudice
ED AR
pagina 7 di 7