Articolo 53 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
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Art. 53. Disposizioni concernenti lo stabilimento
ILVA di Genova Cornigliano 1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall' articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione a sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,6 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria, che ne dispone per consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di attivita' produttive in forme ambientalmente compatibili, nonche' per la definizione dell'assetto infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra l'altro, sia le risorse indicate all' articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , sia quelle indicate all' articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 .
2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una societa' per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale societa' verra' altresi' partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa' per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalita' piu' opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuita' dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate al comma 1. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuita' occupazionale di tutti i lavoratori interessati ((anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)) . Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2016
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