Articolo 5 della Legge 20 dicembre 2000, n. 420
Articolo 4
Versione
3 febbraio 2001
Art. 5. 1. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano le sanzioni di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 , come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497 .
2. La violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione di cui all' articolo 20, settimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 .
3. In relazione alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, e' sempre ordinata la confisca dell'esplosivo non contrassegnato, ai sensi dell' articolo 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , anche in caso di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale .
Entrata in vigore il 3 febbraio 2001