Sentenza 15 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2019, n. 11523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11523 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di BL EM, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2017 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per la ricorrente l'avv. Giorgio Martellino, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Belvedere, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 7 dicembre 2017, la Corte d'appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto dall'odierna ricorrente, confermando la sentenza con cui la stessa era stata ritenuta responsabile dei reati urbanistico-edilizi e paesaggistico di cui alla rubrica in relazione all'abusiva realizzazione, in zona vincolata, di un manufatto in cemento armato in assenza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica ed in violazione delle disposizioni sulle costruzioni in cemento armato e ricadenti in zona sismica.
2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, deducendo con un unico motivo il vizio di difetto di motivazione per aver la Corte territoriale confermato l'individuazione nella ricorrente della committente delle opere abusive, limitandosi a ripetere le motivazioni addotte nella sentenza di primo grado ed in alcun modo esaminando le argomentate critiche sul punto rassegnate nel gravame.
3. Il ricorso è fondato e può essere deciso con sentenza motivazione semplificata.
3.1. In effetti, la sentenza impugnata conferma in poche righe l'accertamento in capo all'odierna ricorrente della qualifica di committente delle opere abusive, ricavandola dalle stesse argomentazioni spese nella pronuncia di primo grado, vale a dire che l'intervento era stato effettuato su un terreno di proprietà dei suoceri, adiacente all'abitazione dell'imputata, e che questa fosse stata l'unica persona presente al momento del sopralluogo di polizia giudiziaria, avendo la disponibilità dei luoghi e l'interesse alla realizzazione di quelle opere in adiacenza alla propria abitazione ed accettando la nomina a custodia dei manufatti poi sequestrati. Con il gravame, tuttavia, l'imputata aveva rassegnato specifiche critiche alla logicità di quella conclusione, che, se ritenute fondate, ben avrebbero potuto condurre ad escludere la prova in capo ad essa della qualità di committente (v. pp.
2-5 atto di appello, riprodotte nel ricorso alle pp. 4 e 5, sub nn. da 1 a 8). Posto che esse non sono state in alcun modo esaminate dalla Corte territoriale e attesa la loro decisività, è dunque ravvisabile sul punto un'omessa motivazione che impone l'annullamento della sentenza impugnata. Di fatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco). In particolare, il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).
3.2. I reati - contestati come accertati e consumati in data 15 giugno 2006 (data del sequestro) - sono tuttavia ad oggi prescritti perché, diversamente da quanto indicato nella sentenza di secondo grado (che, senza specificazioni, indica in anni sette e mesi sei la durata della sospensione del corso della prescrizione), la sospensione vale soltanto per il complessivo periodo di anni sette, mesi uno e giorni 13, vale a dire per le seguenti richieste di rinvio del processo avanzate dalla difesa e accolte dal giudice: dal 16 giugno 2007 all'il gennaio 2008 (mesi sei e giorni 26); dal 14 novembre 2008 al 30 marzo 2009 (per complessivi 61 giorni, trattandosi di impedimento del difensore); dal 20 marzo 2009 - in forza di ulteriori rinvii - sino al 10 ottobre 2014 (per complessivi anni cinque, mesi sei e giorni 20); dal 24 aprile 2015 al 19 febbraio 2016 (per mesi nove e giorni 26). Sommando il periodo di sospensione al decorso quinquennale della prescrizione, i reati si sono dunque estinti il 28 luglio 2018. 3.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio essendo i reati estinti per prescrizione, con conseguente revoca dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva e rimessione in pristino dello stato dei luoghi impartito con la sentenza di primo grado, posto che dette statuizioni presuppongono comunque la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso, come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Catanzaro, Rv. 270907; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi, Rv. 265616). Ai sensi dell'art. 101 d.P.R. 380 del 2001, copia della sentenza irrevocabile dovrà essere inoltre comunicata, a cura della cancelleria, al competente ufficio tecnico della regione Calabria. La richiesta, depositata in udienza, di provvedere sulla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'imputata, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non può essere esaminata in questa sede, posto che, in tali casi, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità è il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, potendo la Corte di cassazione accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e non avendo, pertanto, la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di merito una volta definito il giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 41525 del 15/12/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 271339). Detta conclusione, peraltro, è conforme al principio desumibile dall'art. 93, comma 1, d.P.R. 115 del 2002, che attribuisce al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato col ricorso per cassazione anche la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Sez. 3, n. 39875 del 17/09/2015, Martino, Rv. 264790).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. Revoca l'ordine di demolizione e di rinnessione in pristino. Dispone che copia della sentenza sia trasmessa al competente ufficio tecnico della regione Calabria. Cos