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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vercelli, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vercelli |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERCELLI Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA MASSIMO, Presidente
MICHELINI LUIGI, Relatore
RIGOLONE CLAUDIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 72/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - Partita_iva_ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Studio Difensore_1 - Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vercelli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z06UC00191 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto impugnato per tutte le motivazioni addotte. Con vittoria di diritti, spese ed onorari e distrazione delle spese a favore del difensore di parte ricorrente ed obbligo alla restituzione di quanto sia stato eventualmente indebitamente pagato.
Resistente: respingere il ricorso di parte in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'avviso di accertamento impugnato, con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio, tenendo anche conto del disposto di cui all'art. 15, comma 2-nonies, del D.lgs. 546/1992, relativo al mancato rispetto del principio di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente -operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali- ha tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, con il quale l'Ufficio, con riferimento all'anno di imposta 2020, ha contestato alla società la non corretta determinazione del "pro- rata" di detrazione IVA, recuperando a tassazione l'importo di € 14.135,00, oltre a sanzioni e interessi.
La vertenza trae origine dalla compravendita dalla società ad un privato di un immobile avvenuta nell'anno 2020, quando erano decorsi più di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori di edificazione dell'immobile compravenduto. Ad avviso della ricorrente dal lasso di tempo intercorso deriverebbe la natura occasionale dell'operazione di compravendita, con conseguente asserita corretta esclusione dell'operazione stessa dal computo del "pro-rata".
La contribuente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
1. mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la fondatezza della pretesa tributaria;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 19 bis del DPR
633/1972 in materia di rettifica di detrazione IVA;
3. non corretta applicazione e quantificazione delle sanzioni.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia ha eccepito preliminarmente l'assoluta mancanza di chiarezza del ricorso, in violazione dell'art. 15, c. 2 nonies, del D.lgs. 544/1992. Nel merito, è stata chiesta la reiezione del ricorso in quanto infondato, dal momento che la cessione dell'immobile, quand'anche avvenuta dopo cinque anni dall'ultimazione dei lavori di edificazione, non può comunque configurarsi come attività occasionale ed estranea rispetto all'attività svolta dalla società ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione formulata dalla resistente di inammissibilità del ricorso per
"mancato rispetto dei principi di sintecità e chiarezza degli atti di parte". Ad avviso di questa Corte i motivi di ricorso sono stati esposti in maniera intelleggibile, con puntuale riferimento ai fatti ed alle norme asseritamente violate.
Nel merito, il ricorso è da ritenersi infondato. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la vendita da parte di una impresa che svolge regolarmente attività di cessione di immobili , anche se avvenuta oltre cinque anni dalla data di edificazione del bene compravenduto, non può comunque configurarsi come attività svolta in modo assolutamente occasionale e,quindi, estranea all'attività propria della società ricorrente (codice ATECO 41.20.00:costruzione di edifici residenziali e non residenziali). Tutti gli elementi in fatto e in diritto posti a base della pretesa tributaria sono stati dettagliatamente riportati nell'avviso di accertamento impugnato e trovano riscontro nella documentazione agli atti del giudizio: dal che l'infondatezza della eccezione di parte ricorrente di "mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la fontatezza della pretesa" e la non necessità di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla ricorrente (peraltro in modo irrituale).
Non sussiste, parimenti, la lamentata violazione dell'art. 19 bis del DPR 633/1992. Come puntualmente osservato dall'Ufficio, il comma 8 della norma in esame "si rivolge alla possibilità di rettifica dello stesso contribuente"..........Onere dell'ente impositore, semmai, è quello di notificare l'avviso di accertamento, per le imposte sui redditi, l'IVA e l'IRAP, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, termine che nel caso di specie risulta essere stato pienamente rispettato". Con riferimento al comma 1 della norma, è corretto l'assunto di parte resistente, secondo cui " il fatto che l'immobile sia stato ultimato nel 2010 e che la cessione sia avvenuta nel 2020 non rileva ai fini dell'accertamento. Il recupero della maggiore IVA dovuta, come ampiamente esplicato nell'avviso di accertamento impugnato, si riferisce all'anno d'imposta 2020, anno nel quale è avvenuta la cessione".
Per quanto attiene alle sanzioni, si osserva che le stesse sono state irrogate nella misura minima prevista ex lege e che l'Ufficio ha chiaramente esplicitato nell'avviso impugnato i criteri correttamente applicati per la relativa quantificazione. Non risulta , inoltre, invocabile nel caso in esame l'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, non avendo parte ricorrente fornito - e nemmeno offerto- alcuna prova in tal senso.
Il ricorso è, pertanto, meritevole di reiezione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso,ponendo a carico di parte ricorrente le spese di giudizio, che vengono liquidate nell'importo omnicomprensivo di € 3.000,00.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERCELLI Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA MASSIMO, Presidente
MICHELINI LUIGI, Relatore
RIGOLONE CLAUDIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 72/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - Partita_iva_ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Studio Difensore_1 - Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vercelli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z06UC00191 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto impugnato per tutte le motivazioni addotte. Con vittoria di diritti, spese ed onorari e distrazione delle spese a favore del difensore di parte ricorrente ed obbligo alla restituzione di quanto sia stato eventualmente indebitamente pagato.
Resistente: respingere il ricorso di parte in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'avviso di accertamento impugnato, con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio, tenendo anche conto del disposto di cui all'art. 15, comma 2-nonies, del D.lgs. 546/1992, relativo al mancato rispetto del principio di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente -operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali- ha tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, con il quale l'Ufficio, con riferimento all'anno di imposta 2020, ha contestato alla società la non corretta determinazione del "pro- rata" di detrazione IVA, recuperando a tassazione l'importo di € 14.135,00, oltre a sanzioni e interessi.
La vertenza trae origine dalla compravendita dalla società ad un privato di un immobile avvenuta nell'anno 2020, quando erano decorsi più di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori di edificazione dell'immobile compravenduto. Ad avviso della ricorrente dal lasso di tempo intercorso deriverebbe la natura occasionale dell'operazione di compravendita, con conseguente asserita corretta esclusione dell'operazione stessa dal computo del "pro-rata".
La contribuente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
1. mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la fondatezza della pretesa tributaria;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 19 bis del DPR
633/1972 in materia di rettifica di detrazione IVA;
3. non corretta applicazione e quantificazione delle sanzioni.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia ha eccepito preliminarmente l'assoluta mancanza di chiarezza del ricorso, in violazione dell'art. 15, c. 2 nonies, del D.lgs. 544/1992. Nel merito, è stata chiesta la reiezione del ricorso in quanto infondato, dal momento che la cessione dell'immobile, quand'anche avvenuta dopo cinque anni dall'ultimazione dei lavori di edificazione, non può comunque configurarsi come attività occasionale ed estranea rispetto all'attività svolta dalla società ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione formulata dalla resistente di inammissibilità del ricorso per
"mancato rispetto dei principi di sintecità e chiarezza degli atti di parte". Ad avviso di questa Corte i motivi di ricorso sono stati esposti in maniera intelleggibile, con puntuale riferimento ai fatti ed alle norme asseritamente violate.
Nel merito, il ricorso è da ritenersi infondato. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la vendita da parte di una impresa che svolge regolarmente attività di cessione di immobili , anche se avvenuta oltre cinque anni dalla data di edificazione del bene compravenduto, non può comunque configurarsi come attività svolta in modo assolutamente occasionale e,quindi, estranea all'attività propria della società ricorrente (codice ATECO 41.20.00:costruzione di edifici residenziali e non residenziali). Tutti gli elementi in fatto e in diritto posti a base della pretesa tributaria sono stati dettagliatamente riportati nell'avviso di accertamento impugnato e trovano riscontro nella documentazione agli atti del giudizio: dal che l'infondatezza della eccezione di parte ricorrente di "mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la fontatezza della pretesa" e la non necessità di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla ricorrente (peraltro in modo irrituale).
Non sussiste, parimenti, la lamentata violazione dell'art. 19 bis del DPR 633/1992. Come puntualmente osservato dall'Ufficio, il comma 8 della norma in esame "si rivolge alla possibilità di rettifica dello stesso contribuente"..........Onere dell'ente impositore, semmai, è quello di notificare l'avviso di accertamento, per le imposte sui redditi, l'IVA e l'IRAP, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, termine che nel caso di specie risulta essere stato pienamente rispettato". Con riferimento al comma 1 della norma, è corretto l'assunto di parte resistente, secondo cui " il fatto che l'immobile sia stato ultimato nel 2010 e che la cessione sia avvenuta nel 2020 non rileva ai fini dell'accertamento. Il recupero della maggiore IVA dovuta, come ampiamente esplicato nell'avviso di accertamento impugnato, si riferisce all'anno d'imposta 2020, anno nel quale è avvenuta la cessione".
Per quanto attiene alle sanzioni, si osserva che le stesse sono state irrogate nella misura minima prevista ex lege e che l'Ufficio ha chiaramente esplicitato nell'avviso impugnato i criteri correttamente applicati per la relativa quantificazione. Non risulta , inoltre, invocabile nel caso in esame l'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, non avendo parte ricorrente fornito - e nemmeno offerto- alcuna prova in tal senso.
Il ricorso è, pertanto, meritevole di reiezione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso,ponendo a carico di parte ricorrente le spese di giudizio, che vengono liquidate nell'importo omnicomprensivo di € 3.000,00.