Art. 1.
Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1955 agli impianti della ferrovia Garganica (San Severo-Rodi-Peschici) in regime di concessione all'industria privata, puo' essere accordato un concorso dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410 , relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1955 agli impianti della ferrovia Garganica (San Severo-Rodi-Peschici) in regime di concessione all'industria privata, puo' essere accordato un concorso dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410 , relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.