Articolo 1637 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1637.

(Accollo di casi fortuiti).

L'affittuario puo', con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.

E' nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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