Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2026REG.PROV.COLL.
N. 00065/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agrigento, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 1798/2023, resa tra le parti, pubblicata il 30 maggio 2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. NE AD e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. 30 maggio 2023, n. 1798 che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto il provvedimento prot. n. 75875 del 2 ottobre 2018, nella parte in cui il Comune di Agrigento, per i lavori eseguiti in C. da -OMISSIS-, nel rilasciare la concessione edilizia in sanatoria limitatamente alla porzione di piano terra e piano seminterrato, aveva posto la condizione secondo cui “il rilascio materiale della C.E. potrà avvenire solo dopo l’avvenuta demolizione della tettoia di mq. 10,95, del locale impianti di mq. 10,30 e del locale w.c. di mq. 4,39 non facenti parte della sanatoria edilizia, del pagamento della sanzione pari al doppio del costo di produzione di € 149.094,00 per come stabilito dall’art. 13 L.R. 16/2016, relativa all’ampliamento di cui fa riferimento la sanatoria edilizia L. 724/94 .... e l’ampliamento di mq. 12,00 del piano terra realizzato con C.E. 68/93 ”.
2. Il giudice di primo grado ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, in quanto, attesa l’inapplicabilità del condono ex legge n. 724 del 1994 poiché le opere erano state ultimate successivamente al 31 dicembre 1993, circostanza che non era stata contestata dal ricorrente con specifico motivo di ricorso, il Comune correttamente aveva proceduto alla “fiscalizzazione” dell’abuso ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 16 del 2016; né poteva trovare accoglimento la prospettazione del ricorrente che, in ragione dell’unicità strutturale dell’immobile, aspirava ad attrarre retroattivamente le opere oggetto della tardiva istanza di condono ai sensi della legge n. 724 del 1994 nella successiva istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 326 del 2003, mirando, sulla base dell’unicità strutturale del manufatto in esame, a postergare il limite temporale della condonabilità prevista dalla legge n. 326 del 2003 di opere abusive dopo lo spirare del termine di presentazione delle relative istanze, da considerarsi di natura assolutamente perentoria.
3. Il Comune di Agrigento, regolarmente evocato in giudizio, non ha svolto difese.
4. Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo deduce “ Illegittimità della sentenza impugnata per erronea interpretazione ed applicazione della l. 724/94 e della l. 326/03. Illegittimità dell’atto impugnato per violazione di legge (724/94 E 326/03). Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione ”. Diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R. il provvedimento impugnato era illegittimo e di contro era fondata la istanza di rideterminazione (conversione) della domanda di condono edilizio, in quanto era principio consolidato ritenere che le tre leggi di sanatoria, n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e n. 326 del 2003, si ponevano tra loro in una situazione di continuità. Ed invero, l’art. 32, comma 25, della legge n. 326 del 2003 prevedeva che “ Le disposizioni di cui ai capi IV e V della L. 28/2/1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dall’art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724, si applicano alle opere abusive che risultano ultimate entro il 31 marzo 2003 ”, con la conseguenza che la domanda di condono inoltrata ai sensi della legge n. 724 del 1994 doveva essere comunque esaminata secondo le disposizioni di cui all’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003, così come convertito dalla legge n. 326 del 2003. Sussisteva, dunque, una univocità delle norme relative ai tre condoni succedutesi nel tempo, che induceva a ritenere che un abuso non sanabile secondo un condono potesse essere valutato ai sensi dell'altro, pur nei limiti dell'applicazione dei nuovi e maggiori oneri di urbanizzazione e della relativa oblazione. Pertanto, l'art. 32, comma 25, della legge n. 326 del 2003 consentiva di sanare gli ampliamenti di manufatti già oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985 e della legge n. 724 del 1994 purché realizzati entro il 31 marzo 2003, cosa che chiaramente sussisteva nel caso di specie essendo stato l'immobile oggetto di contestazione edificato entro il 31 dicembre 1993. Corretta invece, doveva ritenersi la determinazione fatta dal Comune in ordine all'applicazione dell’art. 13 della legge regionale n. 16 del 2016 con riguardo all'ampliamento di mq. 12, relativo al pian terreno, con conseguente disponibilità, previo ricalcolo delle somme effettivamente dovute a procedere immediatamente al pagamento della relativa monetizzazione.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Come si legge nell’atto di appello, -OMISSIS- aveva realizzato in data antecedente al 31 dicembre 1993, adiacente a un immobile preesistente ed oggetto di concessione edilizia, un altro manufatto di mq. 50 circa e per tale nuovo immobile aveva presentato in data 1 marzo 1995, prot. n. -OMISSIS- domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724 del 1994; successivamente aveva realizzato altre opere per le quali aveva presentato domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326 del 2003. In data 7 giugno 2016 aveva presentato al Comune di Agrigento istanza di rideterminazione (conversione) della domanda di condono edilizio già richiesta ai sensi della legge n. 724 del 1994, per il manufatto sito al piano interrato. Infine, il 22 luglio 2017 aveva presentato una richiesta di riesame delle domande di condono edilizio già formulate con la rideterminazione (conversione) di quella di cui alla legge n. 724 del 1994, in quella di cui alla successiva legge n. 326 del 2003.
1.3 Tanto premesso, questo Consiglio ha affermato che «I condoni edilizi sono uno strumento di carattere eccezionale e sono dunque informati ad un particolare rigore dei presupposti sostanziali e formali, affinché si determini un elevato grado di certezza sulla concreta portata dell’utilizzo di ciascun condono da parte dei cittadini e che ciò significa che ogni condono ha un suo autonomo rilievo e che eventuali momenti di raccordo tra i diversi condoni possono sussistere soltanto se previsti dalla legge. Nel caso dei rapporti tra il primo ed il secondo condono il legislatore ha contemplato espressamente (art. 39, c. 10-bis, l. n. 724/1994; art. 2, c. 38, l. n. 662/1996) la possibilità di una “rideterminazione” della domanda entro appositi termini perentori (e pur sempre limitatamente ai casi nei quali la prima domanda fosse stata presentata nei termini della legge del n. 47 del 1985), così, al contempo, confermando che ogni condono necessita sempre di una apposita domanda (nuova o, solo ove espressamente previsto, per rideterminazione) ed escludendo che la domanda presentata per un condono possa automaticamente valere per un condono successivo) » (Cons. Stato, Ad. Plen. 22 luglio 1999 n. 20; C.G.A.R.S., sez. giur., 7 ottobre 2022, n. 1013 e, più di recente, C.G.A.R.S., sez. giur., 24 aprile 2024, n. 322).
1.4 Sovviene, nello stesso senso, anche il giudice delle leggi che, statuendo sui rapporti tra il primo e il secondo condono, ha ribadito l’esigenza di « stabilire termini rigorosi per consentire la sanatoria, ed evitare la protrazione di situazioni incerte, con il pericolo di ulteriori abusi ”, e che a ciò si collega “ il buon andamento della pubblica amministrazione e la primaria esigenza di misure effettive contro il perpetuarsi di abusi e il protrarsi della facoltà di sanatorie » (Corte Cost., 10 maggio 2002, n. 174).
1.5 Come già precisato da questo Consiglio « La giurisprudenza amministrativa ne ha tratto significative conseguenze, che questo Consiglio condivide:“le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 174 del 2002 … consentono di evidenziare come il regime giuridico sopravvenuto, dettato dalla l. n. 724 del 1994, non potesse trovare applicazione automatica alle domande di condono presentate ai sensi della l. n. 47 del 1985, occorrendo a tali fini che la parte interessata avanzasse una tempestiva richiesta di rideterminazione all'Amministrazione procedente, nel rispetto di un preciso termine di decadenza all'uopo fissato dal legislatore (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 662/96)”, sicché “anche al fine di assicurare un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina primaria in commento, deve ritenersi … che il regime giuridico dettato dalla l. n. 724 del 1994 non potesse trovare applicazione automaticamente - a prescindere da un'istanza di parte - in relazione alle domande di condono già presentate ai sensi della l. n. 47 del 1985, essendosi in presenza di discipline tra loro differenti e concorrenti.”, “dovendo” quindi “il Comune, in assenza di una diversa istanza, … definire il procedimento ai sensi della l. n. 47 del 1985, sulla cui base era stata presentata l'istanza di condono” (CdS sez. VI 26.04.2021 n. 3343; Id. sez. VI 14.09.2020 n. 5442). Come è stato più in generale osservato, i casi di c.d. “condono” sono “applicabili solamente a manufatti abusivi realizzati entro una data prefissata dal legislatore e solo in presenza di specifiche e fondate domande degli interessati” (CdS sez. IV 27.12.2021 n. 8631) » (cfr. C.G.A.R.S., sez. giur., 7 ottobre 2022, n. 1013).
1.6 In ordine, dunque, all’attivazione dei rispettivi procedimenti deve escludersi qualsivoglia automatismo nei rapporti tra le leggi di condono, ivi compreso, come nel caso di specie, il rapporto tra il secondo e il terzo condono.
1.7 Corretta è, dunque, la sentenza impugnata che ha ritenuto errata la prospettazione del ricorrente che aspirava, in ragione dell’unicità strutturale dell’immobile, ad attrarre retroattivamente le opere oggetto della istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 724 del 1994 nella successiva istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 326 del 2003, in quanto l’istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 326 del 2003 in data 7 giugno 2016, prot. 45874 (oggetto di diniego), avuto riguardo specificamente al manufatto di mq. 50 oggetto della domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 724 del 1994 in data 1 marzo 1995, prot. n. -OMISSIS-, era, contrariamente a quanto affermato dall’appellante (che, sul punto, asserisce che “il sig. -OMISSIS- avendo appreso a mezzo del suo tecnico soltanto nel mese di giugno del 2016 che il Comune non intendeva accogliere la domanda di condono ex L. 724/1994 per il piano interrato ne ha richiesto la sua conversione con quella di cui alla L. 326/2003 ”), tardiva, e di conseguenza non poteva convertirsi in una tempestiva istanza ai sensi del terzo condono, dato che, per quanto già rilevato, le istanze di condono devono essere sottoposte all’esame dell’amministrazione entro termini perentori previsti dalle specifiche disposizioni normative.
1.8 Non è, dunque, condivisibile la prospettazione difensiva che sottolinea la situazione di continuità esistente tra le tre leggi di sanatoria n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e n. 326 del 2003, richiamando giurisprudenza di merito (T.A.R. Catania n. 71 del 2007 e T.A.R. Catania n. 694 del 2006), che valorizza un approccio sostanzialistico nel rapporto tra le leggi di condono partendo, tuttavia, da una premessa che prescinde dai principi sopra richiamati in tema di condono e secondo cui i condoni edilizi sono uno strumento di carattere eccezionale e sono, dunque, informati a un particolare rigore dei presupposti sostanziali e formali, affinché si determini un elevato grado di certezza sulla concreta portata dell’utilizzo di ciascun condono da parte degli interessati (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 22 luglio 1999 n. 20, paragrafo 2.2., ultimo periodo: “ la specialità della normativa sul condono edilizio, attesa la sua natura derogatoria ed eccezionale, … ne impone una lettura di stretta interpretazione ”). Si tratti di principi che sono stati ancora una volta confermati dal giudice delle leggi, nella sentenza 24 giugno 2004 n. 196 (richiamata anche dall’appellante), dove si legge che « Malgrado la titolazione dell'art. 32 sia “Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni delle aree demaniali”, l'oggetto fondamentale di tale disposizione è la previsione e la disciplina di un nuovo condono edilizio esteso all'intero territorio nazionale, di carattere temporaneo ed eccezionale rispetto all'istituto a carattere generale e permanente del “permesso di costruire in sanatoria”, disciplinato dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ancorato a presupposti in parte diversi e comunque sottoposto a condizioni assai più restrittive » ed ancora che « Questa Corte, nella già richiamata giurisprudenza in tema di condono edilizio, ha più volte messo in evidenza che fondamento giustificativo di questa legislazione è stata la necessità di “chiudere un passato illegale” in attesa di poter infine giungere ad una repressione efficace dell'abusivismo edilizio, pur se non sono state estranee a simili legislazioni anche “ragioni contingenti e straordinarie di natura finanziaria” (tra le altre, cfr. sentenze n. 256 del 1996, n. 427 del 1995 e n. 369 del 1988, nonché ordinanza n. 174 del 2002). Ciò a giustificazione di un provvedimento normativo senza dubbio eccezionale e straordinario, che deve trovare la propria ratio sia nella “persistenza del fenomeno dell'abusivismo, con conseguente esigenza di recupero della legalità”, sia nella imputabilità di tale fenomeno di abusivismo “almeno in parte, proprio alla scarsa incisività e tempestività dell'azione di controllo del territorio da parte degli enti locali e delle Regioni” (cfr. sentenza n. 256 del 1996 e, analogamente, sentenze n. 302 del 1996 e n. 270 del 1996 » .
1.9 Per tutto quanto esposto, l’appello va respinto.
2. Nessuna statuizione va assunta sulle spese processuali, non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello (n. 65/2024 R.G.), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB OV, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
NE AD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NE AD | OB OV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.