CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 07/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14167/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112400785150 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11971/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento TARI n. 112400785150, dell'importo complessivo di euro 1.411,00, relativo agli anni d'imposta dal 2015 al 2019, emesso da Roma Capitale.
Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro:
la carenza del presupposto soggettivo del tributo, non avendo egli occupato né detenuto l'immobile oggetto di imposizione sin dall'anno 2003;
l'assenza e/o invalidità della notifica degli atti presupposti;
la prescrizione delle annualità richieste;
la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
l'illegittimità della pretesa in relazione a precedenti giudicati favorevoli al contribuente per annualità analoghe.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Successivamente, in pendenza del giudizio, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria integrativa, rappresentando di aver proceduto allo storno integrale dell'avviso di pagamento impugnato n. 112400785150, nonché alla corretta registrazione della variazione dell'utenza TARI, con conseguente annullamento totale dell'atto, come da documento n. U241000088776 del 29 ottobre 2024, emesso da AMA S.p.A. e comunicato al ricorrente.
Roma Capitale ha, pertanto, chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta pacificamente che l'avviso di pagamento TARI n. 112400785150, oggetto di impugnazione, è stato integralmente annullato dall'Amministrazione resistente in corso di causa, con eliminazione totale della pretesa tributaria contestata.
Ne consegue che è venuto meno l'interesse delle parti alla decisione nel merito, dovendosi dichiarare il giudizio estinto per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/1992.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Giudice ritiene di non potere accogliere la richiesta di compensazione avanzata da Roma Capitale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in ipotesi di cessata materia del contendere derivante dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, il giudice è tenuto a valutare la soccombenza virtuale, individuando la parte che avrebbe presumibilmente subito l'esito sfavorevole del giudizio ove questo fosse proseguito.
Nel caso di specie, l'annullamento dell'atto è intervenuto solo a seguito dell'instaurazione del contenzioso, nonostante il ricorrente avesse previamente presentato istanza di autotutela, e a fronte di censure specifiche e circostanziate che risultano coerenti con la documentazione prodotta e con precedenti giudizi favorevoli al contribuente.
Pertanto, deve ritenersi che Roma Capitale abbia dato causa al giudizio, versando in una situazione di soccombenza virtuale, con conseguente applicazione del principio di causalità.
Le spese di lite vanno dunque poste integralmente a carico dell'Ente resistente e vengono liquidate tenendo conto del valore della controversia, della natura della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore del ricorrente Dott. Difensore_1 che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Roma, 26.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
SA TE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14167/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112400785150 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11971/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento TARI n. 112400785150, dell'importo complessivo di euro 1.411,00, relativo agli anni d'imposta dal 2015 al 2019, emesso da Roma Capitale.
Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro:
la carenza del presupposto soggettivo del tributo, non avendo egli occupato né detenuto l'immobile oggetto di imposizione sin dall'anno 2003;
l'assenza e/o invalidità della notifica degli atti presupposti;
la prescrizione delle annualità richieste;
la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
l'illegittimità della pretesa in relazione a precedenti giudicati favorevoli al contribuente per annualità analoghe.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Successivamente, in pendenza del giudizio, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria integrativa, rappresentando di aver proceduto allo storno integrale dell'avviso di pagamento impugnato n. 112400785150, nonché alla corretta registrazione della variazione dell'utenza TARI, con conseguente annullamento totale dell'atto, come da documento n. U241000088776 del 29 ottobre 2024, emesso da AMA S.p.A. e comunicato al ricorrente.
Roma Capitale ha, pertanto, chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta pacificamente che l'avviso di pagamento TARI n. 112400785150, oggetto di impugnazione, è stato integralmente annullato dall'Amministrazione resistente in corso di causa, con eliminazione totale della pretesa tributaria contestata.
Ne consegue che è venuto meno l'interesse delle parti alla decisione nel merito, dovendosi dichiarare il giudizio estinto per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/1992.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Giudice ritiene di non potere accogliere la richiesta di compensazione avanzata da Roma Capitale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in ipotesi di cessata materia del contendere derivante dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, il giudice è tenuto a valutare la soccombenza virtuale, individuando la parte che avrebbe presumibilmente subito l'esito sfavorevole del giudizio ove questo fosse proseguito.
Nel caso di specie, l'annullamento dell'atto è intervenuto solo a seguito dell'instaurazione del contenzioso, nonostante il ricorrente avesse previamente presentato istanza di autotutela, e a fronte di censure specifiche e circostanziate che risultano coerenti con la documentazione prodotta e con precedenti giudizi favorevoli al contribuente.
Pertanto, deve ritenersi che Roma Capitale abbia dato causa al giudizio, versando in una situazione di soccombenza virtuale, con conseguente applicazione del principio di causalità.
Le spese di lite vanno dunque poste integralmente a carico dell'Ente resistente e vengono liquidate tenendo conto del valore della controversia, della natura della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore del ricorrente Dott. Difensore_1 che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Roma, 26.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
SA TE