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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13145 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 18.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 30039/2025 R.G. cont.
TRA
e , in qualità di geni- Parte_1 Parte_2 tori della minore , rappresentati e difesi dall' avv. Federico Lucci, Persona_1 giusta procura in atti, presso il cui studio in Sora, via Firenze n.13 sono elettivamente do- miciliati
RICORRENTI
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato dr.ssa Roberta
Cannas, con il quale domicilia presso la sede Roma Flaminio. Via Giulio Ro- CP_2 mano 46
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.9.2025 i ricorrenti in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, se- zione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa promossa avverso l ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto della figlia minore a gode- CP_1 re dell'indennità di frequenza di cui all'art.1 legge 289/90 con decorrenza dal 5.12.2023 e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre in- teressi legali, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Deducevano i ricorrenti a sostegno della pretesa azionata: di avere presentato istanza di accertamento tecnico preventivo a fronte del giudizio sfavo- revole della Commissione medica;
CP_1 che il CTU nominato aveva riconosciuto la sussistenza in capo alla minore delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di frequenza ex art.1 legge 289/90 dal 5.12.2023; che le risultanze dell'ATP venivano omologate con decreto del 17.4.2025, notificato all'istituto in data 22.4.2025; che, nonostante la trasmissione in data 29.4.2025 del modello AP70, l non aveva CP_1 ancora provveduto alla liquidazione, pur decorsi i termini di legge.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l deduceva che l'ufficio amministrativo ave- CP_1 va disposto la liquidazione e provveduto al pagamento degli arretrati e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui parte ricorrente, unica comparsa, chie- deva concordemente pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere
- reclamando tuttavia la refusione delle spese di lite, per essere il pagamento intervenuto dopo il deposito del ricorso - il giudice decideva come da dispositivo.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
2 Invero, in base a tale principio, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese devono seguire la soccombenza virtuale dell'istituto che provvedeva solo dopo il deposito del ricorso al riconoscimento con TE08 del
6.10.2025 ed all'erogazione della prestazione con accredito del 3.11.2025.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in eu- CP_1 ro 1.864,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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