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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 19/02/2026, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2599/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT OB MARIA, Relatore
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12469/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palestrina - Palestrina 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249028557375000 IMU 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249028557375000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249028557375000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249028557375000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249028557375000 TASI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160018489774001 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192493312001 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000001126 TASI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000001284 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000001712 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre nei confronti Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Palestrina per l'annullamento, previa sospensione, dell'intimazione di pagamento n. 09720249028557375000 e delle sottese cartelle esattoriali come nel seguito indicate a) la cartella esattoriale, n. 09720160018489774001, asseritamente notificata in data 28/06/2016 ed inerente agli importi iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per conto del Comune di Palestrina, a titolo di ICI ora IMU, per l'anno 2010;
b) la cartella esattoriale, n. 09720200192493312001, asseritamente notificata in data 10/03/2022 ed inerente agli importi iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per conto del Comune di Palestrina, a titolo di Ta.Ri., per l'anno 2014;
c) l'avviso di accertamento, n. 000000001126, asseritamente notificata in data 24/11/2021 ed inerente agli importi iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per conto del Comune di Palestrina, a titolo di TASI, per l'anno 2016;
d) l'avviso di accertamento, n. 000000001284, asseritamente notificata in data 08/01/2021 ed inerente agli importi iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per conto del Comune di Palestrina, a titolo di Ta.Ri., per l'anno 2015;
e) l'avviso di accertamento, n. 000000001712, asseritamente notificata in data 24/11/2021 ed inerente agli importi iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per conto del Comune di Palestrina, a titolo di IMU, per l'anno 2016. Solleva i seguenti motivi: omessa notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata;
prescrizione dei titoli e decadenza dal diritto alla riscossione delle somme portate nelle cartelle esattoriali e violazione di diversi principi in materia di discrezionalità amministrativa e del diritto alla difesa del contribuente.
1.1. Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
1.2. Si è altresì costituita la città di Palestrina chiedendo il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dei motivi proposti.
1.3. Con memoria ritualmente depositata la ricorrente insisteva ulteriormente nelle argomentazioni proposte nel ricorso replicando alle controdeduzioni delle parti resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso un atto che non è autonomamente impugnabile, atteso che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti resistenti, non specificamente contestata dal ricorrente, tutte le cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata, sono state regolarmente notificate alla contribuente e pertanto sono decorsi i termini per impugnarle.
Con riguardo alla dicitura 'ANNULLATA' riportata su parte degli avvisi di ricevimento, eccepita dalla ricorrente, rileva la Corte che la notifica è valida se gli avvisi contengono, come nel caso di specie, la prova della consegna, l'esito è individuabile, e non vi sono incertezze su destinatario e data. La suddetta dicitura costituisce solo un'irregolarità formale che non determina alcuna nullità, in quanto non genera incertezza sugli elementi essenziale del procedimento di notifica. Difatti, quando su una sezione dell'avviso di ricevimento di una raccomandata compare la dicitura 'annullata', mentre l'altra parte risulta regolarmente compilata e consegnata al destinatario, ciò sta a significare che l'addetto postale ha compilato per errore un riquadro sbagliato dell'AR oppure una sezione non necessaria. Ha quindi annullato quella parte lasciando valida la parte correttamente compilata. Il che evidentemente non incide sulla validità della notifica.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l'impossibilità per la Corte di esaminare le ulteriori questioni proposte.
L'esame del merito delle questioni proposte esime il Collegio dal pronunciarsi sull'istanza di sospensiva.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese del procedimento che si ritiene di determinare in euro 1.500,00, per ciascuna parte oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna parte resistente, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Roma, 23 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone Dott. Antonino La Malfa
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT OB MARIA, Relatore
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12469/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palestrina - Palestrina 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249028557375000 IMU 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249028557375000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249028557375000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249028557375000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249028557375000 TASI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160018489774001 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192493312001 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000001126 TASI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000001284 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000001712 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre nei confronti Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Palestrina per l'annullamento, previa sospensione, dell'intimazione di pagamento n. 09720249028557375000 e delle sottese cartelle esattoriali come nel seguito indicate a) la cartella esattoriale, n. 09720160018489774001, asseritamente notificata in data 28/06/2016 ed inerente agli importi iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per conto del Comune di Palestrina, a titolo di ICI ora IMU, per l'anno 2010;
b) la cartella esattoriale, n. 09720200192493312001, asseritamente notificata in data 10/03/2022 ed inerente agli importi iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per conto del Comune di Palestrina, a titolo di Ta.Ri., per l'anno 2014;
c) l'avviso di accertamento, n. 000000001126, asseritamente notificata in data 24/11/2021 ed inerente agli importi iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per conto del Comune di Palestrina, a titolo di TASI, per l'anno 2016;
d) l'avviso di accertamento, n. 000000001284, asseritamente notificata in data 08/01/2021 ed inerente agli importi iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per conto del Comune di Palestrina, a titolo di Ta.Ri., per l'anno 2015;
e) l'avviso di accertamento, n. 000000001712, asseritamente notificata in data 24/11/2021 ed inerente agli importi iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per conto del Comune di Palestrina, a titolo di IMU, per l'anno 2016. Solleva i seguenti motivi: omessa notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata;
prescrizione dei titoli e decadenza dal diritto alla riscossione delle somme portate nelle cartelle esattoriali e violazione di diversi principi in materia di discrezionalità amministrativa e del diritto alla difesa del contribuente.
1.1. Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
1.2. Si è altresì costituita la città di Palestrina chiedendo il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dei motivi proposti.
1.3. Con memoria ritualmente depositata la ricorrente insisteva ulteriormente nelle argomentazioni proposte nel ricorso replicando alle controdeduzioni delle parti resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso un atto che non è autonomamente impugnabile, atteso che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti resistenti, non specificamente contestata dal ricorrente, tutte le cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata, sono state regolarmente notificate alla contribuente e pertanto sono decorsi i termini per impugnarle.
Con riguardo alla dicitura 'ANNULLATA' riportata su parte degli avvisi di ricevimento, eccepita dalla ricorrente, rileva la Corte che la notifica è valida se gli avvisi contengono, come nel caso di specie, la prova della consegna, l'esito è individuabile, e non vi sono incertezze su destinatario e data. La suddetta dicitura costituisce solo un'irregolarità formale che non determina alcuna nullità, in quanto non genera incertezza sugli elementi essenziale del procedimento di notifica. Difatti, quando su una sezione dell'avviso di ricevimento di una raccomandata compare la dicitura 'annullata', mentre l'altra parte risulta regolarmente compilata e consegnata al destinatario, ciò sta a significare che l'addetto postale ha compilato per errore un riquadro sbagliato dell'AR oppure una sezione non necessaria. Ha quindi annullato quella parte lasciando valida la parte correttamente compilata. Il che evidentemente non incide sulla validità della notifica.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l'impossibilità per la Corte di esaminare le ulteriori questioni proposte.
L'esame del merito delle questioni proposte esime il Collegio dal pronunciarsi sull'istanza di sospensiva.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese del procedimento che si ritiene di determinare in euro 1.500,00, per ciascuna parte oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna parte resistente, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Roma, 23 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone Dott. Antonino La Malfa