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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1480/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10117/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240112383833000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240019160229000 BOLLO 2018 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008584387000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1461/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/4/2025 ed iscritto al RGC 10117/25 Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento n° 07120240112383833000 per €. 63,51 relativa a tassa automobilistica 2017, n°
07120240019162229000 per €. 156,31 relativa a tassa automobilistica 2018 e n° 07120250008584387000 per €. 105,32 relativa a tassa automobilistica 2019 denunciando fra l'altro la prescrizione del diritto non avendo mai ricevuto pregressi avvisi di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando il proprio difetto di legittimazione per le censure antecedenti alla presa in carico del ruolo e provvedendo alla chiamata in causa dell'ente impositore
Si costituiva in giudizio la Regione Campania rilevando che i pregressi avvisi di accertamento risultavano debitamente notificati e non impugnati dal contribuente onde nessuna ulteriore censura sul fondamento della pretesa poteva trovare ingresso nella presente sede giudiziale.
Il ricorrente depositava memorie illustrative, contestando la regolarità delle notificazioni per compiuta giacenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Ed invero l'ente resistente non ha adeguatamente documentato la corretta notificazione degli atti presupposti relativi alla cartella n° 0 07120240019162229000 (tassa automobilistica 2018) non essendo stata depositata la cartolina di ricevimento della raccomandata debitamente compilata (attestante l'accesso presso la residenza del contribuente e la constatazione dell'assenza del destinatario), trattandosi di attività prodromiche al deposito dell'atto stesso presso l'ufficio ed alla relativa decorrenza del termine per la “compiuta giacenza” né risultando in altro modo documentata l'irreperibilità del destinatario ai fini della comunicazione mediante deposito presso l'ufficio (vi è solo avviso di ricevimento in bianco attestante la spedizione da parte di Società_1 di una raccomandata e una busta associata CRC post con un timbro di compiuta giacenza privo di sottoscrizione).
Vi sono viceversa in atti copie delle restanti relate attestanti la intercorsa consegna del plico al domicilio del contribuente rispettivamente in data 17/4/2023 e 23/8/2022 con sottoscrizione del destinatario per avvenuta ricezione.
Spese compensate tenuto conto del complessivo esito della lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10117/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240112383833000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240019160229000 BOLLO 2018 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008584387000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1461/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/4/2025 ed iscritto al RGC 10117/25 Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento n° 07120240112383833000 per €. 63,51 relativa a tassa automobilistica 2017, n°
07120240019162229000 per €. 156,31 relativa a tassa automobilistica 2018 e n° 07120250008584387000 per €. 105,32 relativa a tassa automobilistica 2019 denunciando fra l'altro la prescrizione del diritto non avendo mai ricevuto pregressi avvisi di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando il proprio difetto di legittimazione per le censure antecedenti alla presa in carico del ruolo e provvedendo alla chiamata in causa dell'ente impositore
Si costituiva in giudizio la Regione Campania rilevando che i pregressi avvisi di accertamento risultavano debitamente notificati e non impugnati dal contribuente onde nessuna ulteriore censura sul fondamento della pretesa poteva trovare ingresso nella presente sede giudiziale.
Il ricorrente depositava memorie illustrative, contestando la regolarità delle notificazioni per compiuta giacenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Ed invero l'ente resistente non ha adeguatamente documentato la corretta notificazione degli atti presupposti relativi alla cartella n° 0 07120240019162229000 (tassa automobilistica 2018) non essendo stata depositata la cartolina di ricevimento della raccomandata debitamente compilata (attestante l'accesso presso la residenza del contribuente e la constatazione dell'assenza del destinatario), trattandosi di attività prodromiche al deposito dell'atto stesso presso l'ufficio ed alla relativa decorrenza del termine per la “compiuta giacenza” né risultando in altro modo documentata l'irreperibilità del destinatario ai fini della comunicazione mediante deposito presso l'ufficio (vi è solo avviso di ricevimento in bianco attestante la spedizione da parte di Società_1 di una raccomandata e una busta associata CRC post con un timbro di compiuta giacenza privo di sottoscrizione).
Vi sono viceversa in atti copie delle restanti relate attestanti la intercorsa consegna del plico al domicilio del contribuente rispettivamente in data 17/4/2023 e 23/8/2022 con sottoscrizione del destinatario per avvenuta ricezione.
Spese compensate tenuto conto del complessivo esito della lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese di giudizio.