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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5881 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7681/2020 promossa
DA
, in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Radina
- PARTE ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Airaghi Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
CON L'INTERVENTO DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- Controparte_2 sentata e difesa dall'avv. Francesco Gentile
- TE CH -
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate all'udienza del 8 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il condominio di conveniva in Parte_1 Pt_1 giudizio l'arch. , nella sua qualità di amministratore della comunione sino al 4 di- Controparte_1 cembre 2018, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni provocati, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., quantificati in euro 12.307,36.
Esponeva che l'arch. , dimissionaria dal 12 luglio 2018, era rimasta in carica in regime di CP_1 prorogatio sino al 4 dicembre dello stesso anno, quando il Tribunale di Milano aveva nominato un nuovo amministratore su ricorso di uno dei condomini.
Il provvedimento veniva notificato all'arch. il 18 dicembre 2018. CP_1
In occasione del passaggio di consegne, avvenuto il successivo 18 gennaio 2019, venivano riscon- trate diverse inadempienze imputabili all'amministratore uscente.
In primo luogo, l'arch. aveva esposto il condominio ad una sanzione per il mancato ver- CP_1 samento dei contributi INPS e INAIL in favore della lavoratrice addetta alle Parte_2 pulizie delle parti comuni. Nello specifico, venivano in rilievo tre sanzioni, una di euro 3.874,39 per mancato pagamento di contributi Inps, un'altra di euro 500,00 per non aver istituito e tenuto il libro unico del lavoro e una terza di euro 404,53 per mancata apertura presso l'Inail di un rap- porto assicurativo ed evasione totale del premio.
In secondo luogo, l'arch. non aveva coltivato una procedura esecutiva davanti al Tribuna- CP_1 le di che era stata perciò estinta, con conseguente perdita di tutte le anticipazioni sostenu- Pt_1 te dal condominio in qualità di creditore procedente, per complessivi euro 4.345,37.
Infine, in data 15 gennaio 2019 (quindi successivamente alla notificazione della revoca), l'arch.
, senza alcun diritto ed autorizzazione, aveva prelevato dal conto corrente condominiale CP_1
l'importo di euro 3.183,07 attraverso due bonifici in suo favore rispettivamente di euro 136,81 ed euro 3.001,26.
Di qui la domanda di risarcimento avanzata da parte attrice per il ristoro del danno patrimoniale subìto.
2. – Costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e chiedeva altresì di differimento della prima udienza per consentire la chiamata in manleva della propria compagnia assicurativa. Quanto al merito, per un verso invocava il rigetto delle domande attoree e, per altro verso, chiedeva di accertare il suo diritto al compenso e alle anticipazioni di cui al rendiconto di gestione 2018 e di dichiarare, quindi, la liceità del prelievo effettuato in data 15 gennaio 2019.
2 Alle accuse mosse nei suoi riguardi replicava sostenendo: (i) di essere venuta a conoscenza del provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario soltanto il 18 gennaio 2019, in data suc- cessiva al prelievo di denaro;
(ii) che la decisione di non regolarizzare la posizione della lavoratrice addetta alle pulizie era stata presa dall'assemblea; (iii) che l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare era indipendente dalla sua volontà e che il danno conseguente alla declaratoria di estinzione non era provato.
3. – Autorizzata la chiamata di (che si costituiva con comparsa del Controparte_3
26 febbraio 2021) ed esperita senza successo la procedura di mediazione, la causa veniva istruita mediante documentazione e assunzione di prove orali e quindi trattenuta in decisione, previa as- segnazione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. – Con riferimento alla sanzione irrogata per il mancato versamento dei contributi INPS e
INAIL in favore dell'addetta alle pulizie dello stabile, la difesa di parte convenuta ha obiettato che l'irregolarità a monte era da imputare a una decisione presa dall'assemblea dei condomini per li- mitare i costi del servizio.
Al riguardo è stato prodotto il verbale del 20 ottobre 2007 da cui risulta che l'assemblea decideva di affidare ai coniugi e condomini dello stabile, “l'incombenza della pulizia che date le Per_1 Parte_2 caratteristiche del servizio consente di essere classificato tra i lavori saltuari e occasionali”, con l'ulteriore previ- sione che “all'occorrenza il signor (altro condomino, n.d.r.) [avrebbe verificato] la possibilità di Pt_3 fatturare attraverso la sua ditta” (all. n.7 fasc. parte convenuta).
La delibera in esame è nulla in quanto viola norme imperative in materia fiscale e previdenziale.
La nullità per “illiceità” della delibera condominiale ricorre quando quest'ultima, seppure adottata nell'ambito delle attribuzioni dell'assemblea, risulti avere un “contenuto illecito” (art. 1343 c.c.), nel senso che il decisum risulta contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costu- me.
Sono pure nulle, pertanto, le deliberazioni assembleari che abbiano un contenuto contrario a quelle norme non derogabili dalla volontà dei privati, poste a tutela degli interessi generali della collettività sociale o di interessi particolari che l'ordinamento reputa indisponibili, assicurandone comunque la tutela (Cass. n. 921/2023).
Ciò detto, per giurisprudenza pacifica, “[u]na deliberazione nulla dell'assemblea condominiale, secondo i principi generali degli organi collegiali, non può finché (o perché) non impugnata, ritenersi valida ed efficace nei con- fronti di tutti i partecipanti al a differenza di ciò che invece concerne le deliberazioni soltanto annulla- Parte_1
3 bili” e “la nullità della deliberazione assembleare costituisce altresì fatto ostativo all'insorgere del potere-dovere dell'amministratore, ex art. 1130, n. 1, c.c., di darne attuazione, sempre a differenza delle ipotesi di mera annul- labilità” (Cass. n. 23076 del 2018; Cass. n. 5258/2023).
Contrariamente a quanto assume la convenuta, è del tutto irrilevante che tale delibera fosse stata attuata da tutti gli amministratori che si sono succeduti nella gestione del condominio, non sussi- stendo per le deliberazioni condominiali nulle un meccanismo sanante, sul modello di quelli pre- visti per il testamento (art. 590 c.c.) o per la donazione (art. 799 c.c.), ove ad esse sia data volonta- ria esecuzione (Cass. n. 5258/2023 cit.) e non costituendo tale argomento una esimente in grado di liberare da responsabilità l'amministratore che colpevolmente si sia ad essa conformato, dan- dovi attuazione.
Nondimeno, la domanda risarcitoria deve essere rigettata per mancata allegazione e prova del danno lamentato.
Dal verbale unico di accertamento in data 24.04.2018 dell'Ispettorato territoriale del lavoro di
[...]
(all. 2 fasc. parte attrice) risulta che le sanzioni sono state inflitte personalmente CP_4 all'arch. , nella sua qualità di amministratore del condominio e autore dell'illecito: costei CP_1 figura dunque come debitore principale dell'obbligazione di pagamento, mentre il condominio viene indicato come obbligato in solido.
A fronte di ciò, entro il maturare delle preclusioni assertive parte attrice non ha allegato, prima ancora che provato, di aver sostenuto l'esborso in questione.
Pertanto, la sua pretesa non può trovare accoglimento.
5. – Quanto alla dedotta responsabilità della convenuta per l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare instaurata dinanzi al Tribunale di Milano (RGE n. 3897/2013), parte attrice contesta all'arch. di non aver curato diligentemente la procedura anzidetta, promossa nei confronti CP_1 di uno dei condomini, per un debito di euro 9.800,00. Nello specifico, era rimasto inadempiuto il provvedimento del 14.12.2017 con cui il G.E. aveva sospeso l'esecuzione in corso e ordinato “al- la parte più diligente” di introdurre il giudizio di divisione nel termine di centoottanta giorni, spirato il 12.06.2018, con conseguente dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva e perdita di tutte le anticipazioni sostenute dal in qualità di creditore procedente. Le conseguenze Parte_1 di detto inadempimento andrebbero dunque poste a carico dell'odierna convenuta la quale non avrebbe agito per tempo, esponendo l'attore ad esborsi non più recuperabili.
La domanda è infondata per un duplice ordine di ragioni.
4 In primo luogo, una volta che il cliente ha dato incarico all'avvocato per il compimento di un'attività giudiziaria, è quest'ultimo a dover provvedere all'adempimento delle obbligazioni deri- vanti dal mandato, senza che sia necessaria una costante opera di sollecitazione ed impulso del primo nei confronti del secondo.
In quest'ordine di concetti è quindi l'avvocato che abbia ricevuto l'incarico di assistere il condo- minio (nella veste di creditore procedente) in un'espropriazione immobiliare a dover compiere quanto necessario per coltivare il procedimento e, se del caso, a verificare se il cliente abbia anco- ra interesse a proseguire nell'azione esecutiva e ad assumere su di sé i conseguenti oneri economi- ci.
Nella vicenda in esame, nessun elemento consente di affermare che l'arch. fosse a cono- CP_1 scenza della dedotta inerzia del professionista: solo in tal caso, infatti, ella avrebbe dovuto attivar- si per richiamare il difensore ai propri obblighi professionali e potrebbe perciò essere chiamata a rispondere per le conseguenze dannose scaturite anche da proprie mancanze e omissioni. Vice- versa, ove manchi una simile prova, nessun addebito le può essere ragionevolmente mosso a tito- lo di negligenza.
Risulta, per contro, che con comunicazione inviata via e-mail in data 11.01.2018 (ossia diversi mesi prima della scadenza del termine perentorio assegnato dal GE) l'arch. avesse espres- CP_1 samente invitato l'avv. Comite “a procedere con il giudizio di divisione dell'immobile senza attendere il termi- ne ultimo dato dal Giudice” (all. 11 fasc. parte convenuta), dando perciò una inequivoca disposizione in tal senso.
In secondo luogo, manca il nesso di causalità tra la condotta censurata da parte attrice e il danno lamentato.
Nella mail del 10.11.2021 (prodotta sub all. 18 fasc. parte attrice) l'avv. Comite, rispondendo al difensore dei parte attrice, spiegava come l'estinzione della procedura fosse dipesa dalla mancata introduzione del giudizio di divisione da parte del creditore intervenuto Equitalia, unico soggetto ad avere un concreto interesse ad avviare il giudizio e a sostenere i relativi costi: secondo l'avv.
Comite, infatti, l'agente per la riscossione era intervenuto nell'esecuzione promossa dal condomi- nio azionando un credito di oltre cinquecentomila euro che, data “l'evidente incapienza della procedu- ra”, avrebbe assorbito l'intero ricavato della liquidazione e “non avrebbe permesso alcun recupero a favo- re del condominio”. L'avv. Comite precisava inoltre che, a fronte dell'indisponibilità dell'agente per la
5 riscossione, “il Condominio avrebbe dovuto mettere a disposizione dei fondi, a titolo di anticipazioni, per proce- dere in luogo di Equitalia. Fondi che, tuttavia, come noto, il Condominio non possedeva”.
Stando così le cose, e in difetto di allegazioni o elementi di segno contrario (non offerti da parte attrice), è lecito ritenere che l'intervento di Equitalia avesse precluso ogni ragionevole prospettiva di recupero di somme da parte del all'esito della liquidazione del compendio pigno- Parte_1 rato, rendendo così irragionevole l'assunzione degli oneri economici connessi alla prosecuzione di una procedura divenuta palesemente inutile e antieconomica (oneri cui, peraltro, il Parte_1 non avrebbe potuto far fronte per indisponibilità di fondi).
Anche sotto tale profilo la domanda risarcitoria va quindi respinta.
6. – Venendo all'ultima contestazione sollevata da parte attrice, occorre rilevare che dall'estratto del conto corrente del (all. 6 fasc. parte attrice) risultano due bonifici rispettivamente Parte_1 di euro 3.001,26 e di euro 136,81 in favore di privi di causale. Controparte_1
Tali disposizioni costituiscono senz'altro un indebito prelievo di denaro, da ritenersi illecito in quanto privo di causale e mancante della preventiva approvazione da parte dell'assemblea con- dominiale.
La convenuta ha dedotto che in tal modo ella aveva incamerato le somme corrispondenti al com- penso maturato per la gestione 2018.
Il compenso dell'amministratore, tuttavia, costituendo una spesa a carico del condominio, è una voce del relativo bilancio che necessita di approvazione in sede di deliberazione concernente il consuntivo spese.
Secondo giurisprudenza consolidata, “il contratto tipico di amministrazione di condominio è comunque ri- conducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso (v. Cass. Sez. Un. 29/10/2004, n. 20957) e il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presenta- zione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Sez. 2, Sentenza n. 1429 del 08/03/1979; Sez. 3,
Sentenza n. 3596 del 28/04/1990); proprio le specifiche norme dettate in materia di condominio, poi, prevedono che l'assemblea sia esclusivamente competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché in mancanza di un rendiconto approvato il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (Sez. 2, Sentenza
n. 14197 del 2011; Sez. 2 - , Ordinanza n. 7874 del 19/03/2021)” (così Cass. n. 17713/2023).
In assenza di una deliberazione dell'assemblea, dunque, l'amministratore non può esigere il pa- gamento del suo compenso e il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, poiché “il principio
6 dell'art. 1720 cod. civ. – secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario – deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può consi- derarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea” (Cass. n. 14197 del 2011).
Nel caso di specie, è pacifico e incontestato tra le parti che, al momento del prelievo del
15.01.2019, il rendiconto annuale di gestione per il 2018 non era stato approvato.
La convenuta non era perciò legittimata a prelevare dal conto alcuna somma a titolo di compensi per l'attività svolta (giustificazione causale che peraltro, come detto, non risulta neppure indicata nell'estratto conto versato in atti).
7. – L'arch. ha comunque chiesto al Tribunale di accertare il suo diritto al compenso e, CP_1 conseguentemente, di dichiarare lecito il prelievo effettuato ovvero, in alternativa, di accertare il suo diritto alla percezione di quella somma, con ogni statuizione conseguenziale.
Come già detto, nell'ipotesi di mandato oneroso il diritto del mandatario al compenso e al rim- borso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del ren- diconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Cass. 3596/1990).
La contabilità presentata dall'amministratore del , seppure non dev'essere redatta con Parte_1 forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, “deve però essere idonea a rende- re intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, e cioè tale da fornire la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi dell'entità e causale degli esborsi fatti, e di tutti gli ele- menti di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito, nonché di stabi- lire se l'operato di chi rende il conto sia uniformato a criteri di buona amministrazione” (Cass. n. 3892/2017;
Cass. n. 1405/2007; Cass. n. 9099/2000).
In assenza di tale adempimento, il credito dell'amministratore alla percezione del proprio com- penso non può ritenersi provato.
Nel caso in esame, l'arch. ha prodotto il doc. 12 che, lungi dal poter essere qualificato CP_1 come rendiconto consuntivo, costituisce un semplice prospetto analitico delle sole spese sostenu- te dal condominio nel 2018 (la stessa denominazione del documento, riportata in basso a destra di ogni foglio, è “analitico spese ridotto”), mancante delle voci di entrata e di un piano di riparto con i relativi saldi di gestione dei singoli condomini, dunque inidoneo ad assolvere alla funzione pro- pria del consuntivo.
7 La mancanza di un valido rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea condominiale depone per il rigetto dell'istanza di accertamento esaminata in questa sede: la prova del diritto al compen- so dell'amministratore può infatti “essere desunta in modo attendibile dalla sola determinazione dell'ammon- tare complessivo dei versamenti effettuati dai condomini e dalle uscite per spese condominiali, con relativi documenti giustificativi”, contenuta in un documento che, rendendo intellegibili ai condomini le voci di entrata e di spesa, consenta loro di valutare in modo consapevole l'operato dell'amministratore (Cass. n.
3892/2017 cit.).
8. – In conclusione, la domanda di parte attrice deve essere accolta per il minore importo di euro
3.183,07. Trattandosi di debito di valore, tale somma deve essere rivalutata all'attualità in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT con decorrenza dalla verificazione del danno
(15.01.2019) sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995) e interessi al tas- so legale dalla data della sentenza sino al saldo.
9. – Parte convenuta ha chiesto di essere manlevata da (oggi Controparte_3 [...]
in virtù della polizza assicurativa n. 1 013 00001 00107418394. Controparte_2
La compagnia ha eccepito l'inoperatività della polizza rispetto a condotte consapevoli e volonta- rie (e, quindi, dolose) dell'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 7.1, Sezione 7, delle
C.G.A e dell'art. 1917 c.c.
La prima delle disposizioni richiamate descrive il rischio assicurato nei seguenti termini: “La Socie- tà si obbliga a tenere indenne L'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per: perdite patrimoniali involontariamente cagionate
a terzi, compresi i condomini, sia per colpa lieve che grave, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in poliz- za di AMMINISTRATORE. La garanzia è operante a condizione che l' svolga l'attività nel rispet- Parte_4 to delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano” (all. 2 fasc. terza intervenuta).
L'avverbio “involontariamente” – secondo la difesa di – circoscrive l'operatività della ga- CP_2 ranzia assicurativa alle sole condotte di natura colposa, in ossequio al divieto di assicurazione del- le condotte dolose previsto dalla norma generale di cui all'art. 1917, primo comma, ultimo alinea,
c.c.
L'interpretazione proposta da appare corretta e condivisibile e porta a ritenere inoperante CP_2 la copertura assicurativa rispetto al sinistro accertato in questa sede, costituito dal prelievo indebi- to di somme di danaro dal conto corrente del condominio: tale condotta non è infatti riconduci-
8 bile alla nozione di colpa professionale ma rappresenta un illecito commesso con dolo dall'amministratore.
Ne consegue che non è obbligata a tenere indenne la convenuta delle conseguenze pre- CP_2 giudizievoli derivanti dalla condanna al risarcimento del danno cagionato a parte attrice.
10 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. n. 147/2022, avuto ri- guardo al valore e alla natura della causa e tenuto conto del pregio dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Prima civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed ec- cezione disattesa e/o assorbita:
a) condanna a pagare al di la somma di Controparte_1 Parte_1 Pt_1 euro 3.183,07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicati in parte motiva;
b) condanna a rifondere al di le spese del Controparte_1 Parte_1 Pt_1 presente giudizio che liquida in euro 269,00 per esborsi e in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) condanna a rifondere a le spese del presente giu- Controparte_1 Controparte_2 dizio che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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