Articolo 20 della Legge 1 dicembre 1986, n. 870
Articolo 19Articolo 21
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31 dicembre 1986
Art. 20. 1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anziche' alla data del 31 marzo 1987, come disposto dall' articolo 1, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 44 , e' prorogato fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1986