Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 03/02/2026, n. 1196
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza per erronea ricostruzione dei fatti e irrilevanza della prescrizione

    La Corte ritiene che la ricostruzione dei fatti non sia rilevante ai fini della decisione, la quale è incentrata sulla ritualità e tempestività della notifica.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza per violazione norme sulla notifica (mancata seconda raccomandata informativa)

    La Corte rigetta il motivo, affermando che in caso di notifica diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, qualora si perfezioni per compiuta giacenza, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982. La notifica si intende perfezionata decorsi 10 giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza.

  • Rigettato
    Condanna alle spese del doppio grado di giudizio

    La Corte rigetta la richiesta di condanna alle spese, non specificando ulteriormente il motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 03/02/2026, n. 1196
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1196
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo