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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 03/02/2026, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1196/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DEL BENE ADRIANO, Relatore DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4409/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1631/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 4 e pubblicata il 02/04/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 55732400027011 DEL 14.10.2024 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 363/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta (sez. 4), il sig.
Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento notificatogli in data 14 ottobre 2024 e scaturito da un avviso di accertamento in materia di TARI per l'annualità 2018 pretesa dal comune di
Caserta per l'importo complessivo di € 1.613,07.
Il giudice monocratico rigettava il ricorso, evidenziando che era stato lo stesso ricorrente a produrre peraltro nella contumacia del concessionario l'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato unitamente all'avviso di compiuta giacenza della raccomandata che perfezionava la notifica del medesimo avviso di accertamento. Nella sentenza impugnata si precisava che l'avviso era stato emesso nel termine quinquennale tenuto conto della proroga di “ottantacinque giorni ai sensi del comma 1 dell'art. 67 del D.L. n° 18/2020: perché la giacenza di quella raccomandata si è compiuta il 22 marzo
2024”.
Proponeva appello il contribuente fondato sui seguenti motivi:
- illegittimità della sentenza nella parte in cui non ricostruisce correttamente i fatti di causa, atteso che nella sentenza appellata non si dà atto che gli atti comprovanti il processo notificatorio ed oggetto di contestazione erano stati ricevuti dal ricorrente a seguito di accesso agli atti presso il concessionario e comunque non era pertinente la parte di decisione che faceva riferimento al termine prescrizionale del tributo non essendo stati dedotti profili di rilevanza inerenti al decorso della prescrizione o alla maturata decadenza dal potere accertativo;
- illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 8 della legge 890/1982 e dell'art.
7-sexies dello statuto dei diritti del contribuente, dal momento che agli atti non risultava depositata poiché non consegnata dal concessionario all'appellante la seconda raccomandata informativa (CAD) di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n.890 del 1982;
- richiesta di condanna della Publiservizi al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in applicazione del principio della soccombenza.
Non si costituiva in giudizio la Publiservizi srl sebbene raggiunta da regolare processo notificatorio dell'atto di impugnazione.
All'udienza del 19.01.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il primo motivo di appello censura una presunta erroneità nella ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure che non assume alcuna rilevanza ai fini della tenuta complessiva della ratio decidendi della sentenza impugnata che è incentrata sulla ritualità e tempestività del processo notificatorio dell'atto prodromico a quello impugnato.
Privo di alcun pregio è il secondo motivo di appello, fondato sul difetto della produzione in giudizio della seconda raccomandata informatica (CAD).
Invero, il perfezionamento della notifica postale per compiuta giacenza esclude che nella fattispecie siano ravvisabili gli estremi della necessità della seconda raccomanda informativa. E' consolidato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982
(Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010). La Corte ha ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del Fisco. Non va ignorato che la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati
è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020).
L'orientamento sul punto della Cassazione è inequivocabile e granitico: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (cfr., tra le tante, Cass. n. 28872/2018).
Va pertanto confermata la sentenza di merito che sulla base della documentazione prodotta in giudizio dal contribuente ha riscontrato la ritualità della notifica dell'atto presupposto.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Mauro De Luca
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DEL BENE ADRIANO, Relatore DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4409/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1631/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 4 e pubblicata il 02/04/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 55732400027011 DEL 14.10.2024 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 363/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta (sez. 4), il sig.
Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento notificatogli in data 14 ottobre 2024 e scaturito da un avviso di accertamento in materia di TARI per l'annualità 2018 pretesa dal comune di
Caserta per l'importo complessivo di € 1.613,07.
Il giudice monocratico rigettava il ricorso, evidenziando che era stato lo stesso ricorrente a produrre peraltro nella contumacia del concessionario l'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato unitamente all'avviso di compiuta giacenza della raccomandata che perfezionava la notifica del medesimo avviso di accertamento. Nella sentenza impugnata si precisava che l'avviso era stato emesso nel termine quinquennale tenuto conto della proroga di “ottantacinque giorni ai sensi del comma 1 dell'art. 67 del D.L. n° 18/2020: perché la giacenza di quella raccomandata si è compiuta il 22 marzo
2024”.
Proponeva appello il contribuente fondato sui seguenti motivi:
- illegittimità della sentenza nella parte in cui non ricostruisce correttamente i fatti di causa, atteso che nella sentenza appellata non si dà atto che gli atti comprovanti il processo notificatorio ed oggetto di contestazione erano stati ricevuti dal ricorrente a seguito di accesso agli atti presso il concessionario e comunque non era pertinente la parte di decisione che faceva riferimento al termine prescrizionale del tributo non essendo stati dedotti profili di rilevanza inerenti al decorso della prescrizione o alla maturata decadenza dal potere accertativo;
- illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 8 della legge 890/1982 e dell'art.
7-sexies dello statuto dei diritti del contribuente, dal momento che agli atti non risultava depositata poiché non consegnata dal concessionario all'appellante la seconda raccomandata informativa (CAD) di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n.890 del 1982;
- richiesta di condanna della Publiservizi al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in applicazione del principio della soccombenza.
Non si costituiva in giudizio la Publiservizi srl sebbene raggiunta da regolare processo notificatorio dell'atto di impugnazione.
All'udienza del 19.01.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il primo motivo di appello censura una presunta erroneità nella ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure che non assume alcuna rilevanza ai fini della tenuta complessiva della ratio decidendi della sentenza impugnata che è incentrata sulla ritualità e tempestività del processo notificatorio dell'atto prodromico a quello impugnato.
Privo di alcun pregio è il secondo motivo di appello, fondato sul difetto della produzione in giudizio della seconda raccomandata informatica (CAD).
Invero, il perfezionamento della notifica postale per compiuta giacenza esclude che nella fattispecie siano ravvisabili gli estremi della necessità della seconda raccomanda informativa. E' consolidato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982
(Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010). La Corte ha ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del Fisco. Non va ignorato che la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati
è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020).
L'orientamento sul punto della Cassazione è inequivocabile e granitico: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (cfr., tra le tante, Cass. n. 28872/2018).
Va pertanto confermata la sentenza di merito che sulla base della documentazione prodotta in giudizio dal contribuente ha riscontrato la ritualità della notifica dell'atto presupposto.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Mauro De Luca