Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00465/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Laghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento di rigetto della richiesta di conversone del permesso di soggiorno da minore età a lavoro emesso dalla Questura di Ravenna in data 14.01.2026 e notificato in data 19 gennaio 2026;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento del 14.1.2026 con cui la Questura di Ravenna ha respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato, ex art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998.
L’impugnato diniego risulta fondato sui seguenti rilievi: -lo straniero, al momento della richiesta di conversione, non si trovava sul territorio nazionale da almeno tre anni e non ha seguito un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni (art. 32, comma 1 bis, D.Lgs n. 286/1998); -entrato in Italia il 20.3.2024, non ha ottenuto il permesso di soggiorno per minori in quanto alla data di presentazione dell’istanza (24.7.2024) aveva già raggiunto la maggiore età (-OMISSIS-); -il Comitato per minori stranieri (ora Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione) ha espresso parere negativo al proseguimento del soggiorno in Italia; -a seguito di accertamenti presso le banche dati di Inps e Agenzia delle Entrate è emersa la mancanza di versamenti contributivi in favore dello straniero.
Dopo una premessa in fatto, il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ Motivo unico: violazione di legge/eccesso di potere in quanto il “parere” non è vincolante per la questura, non è necessario un periodo di permanenza e un percorso di integrazione biennale ”; in sintesi, il ricorrente, premesso di rientrare nella prima ipotesi di cui all’art. 32, comma 1 bis, del D.Lgs n. 286/1998, ha lamentato che tale previsione normativa non richiederebbe, come necessaria, la partecipazione ad un programma di integrazione, né sarebbe richiesta una durata minima di permanenza sul T.N.; il parere del Comitato minori, inoltre, sarebbe necessario ma non vincolante restando in capo all’Amministrazione il potere discrezionale di valutare la situazione; nel caso concreto sarebbero sussistenti tutti i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno.
Per resistere al ricorso, con atto meramente formale si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova ricordare che l’art. 32 -recante “ Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età ”- del D.Lgs n. 281 del 1998 prevede, al comma 1 bis, che “ Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ”.
Ebbene, nel caso in esame non sussistono i presupposti di cui alla citata disposizione normativa.
Dal ricorso e dagli atti prodotti in causa emerge che il ricorrente, nato il [...], è entrato in Italia il 20.3.2024 e ha richiesto il permesso di soggiorno per minore età il 24.7.2024, permesso che gli è stato rifiutato in quanto divenuto già maggiorenne (il -OMISSIS-) al momento della richiesta.
Dagli atti del giudizio non risulta che il ricorrente sia stato affidato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184 del 1983 ovvero sottoposto a tutela, come richiesto dal primo periodo del comma 1 bis del citato art. 32 del D.Lgs. n. 286 del 1998, atteso che l’unico documento allegato al ricorso è una comunicazione e-mail relativa ad una dichiarazione di ospitalità di tale -OMISSIS-; non risulta nemmeno che il ricorrente sia stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni (circostanza, peraltro, non realizzabile, essendo entrato in Italia solo in data 20.3.2024) in un progetto di integrazione sociale e civile; dal provvedimento -così come dalla comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 -emerge che la Direzione Generale dell’Immigrazione e Politiche Sociali -ex Comitato minori -ha espresso parere negativo al proseguimento del soggiorno in Italia del ricorrente in quanto il medesimo “ nel breve periodo di permanenza in Italia da minorenne ha frequentato unicamente un corso di alfabetizzazione per un totale di 34 ore, non sufficiente per esprimersi favorevolmente sul percorso di integrazione sociale e civile svolto ”.
Dunque, da quanto sopra esposto, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, emerge che il ricorrente non riunisce i requisiti delineati dal primo periodo del comma 1 bis del citato art. 32, né si trova nella posizione delineata dal secondo periodo della medesima disposizione normativa, per cui il provvedimento di diniego in questa sede gravato appare immune dalle censure articolate in ricorso.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO NT, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
SI AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AL | AO NT |
IL SEGRETARIO