CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2023, n. 28347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28347 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 giugno 2022, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata in data 26 gennaio 2018 dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica in sede di giudizio abbreviato nei confronti del ricorrente con la quale UR era stato condannato per il reato di cui all'art. 496 cod. pen., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di giustizia. L'accusa ha quale oggetto le false dichiarazioni rese in occasione di un controllo alla guida di un veicolo in relazione al quale l'imputato risultava sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita;
nella circostanza UR, forniva false generalità ai Pubblici ufficiali in servizio indicando quelle del fratello. In San Severo in data 23 gennaio 2015. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 28347 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 10/05/2023 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con l'unico motivo, è stata dedotta la illegittimità costituzionale dell'art.496 cod. pen. In particolare, osserva la difesa, che a seguito delle modifiche relative al trattamento sanzionatorio in relazione alla fattispecie contestata (1.24 luglio 2008 n.125), la stessa risulta punibile con una pena ricompresa tra un anno e cinque anni di reclusione, laddove in precedenza era prevista la pena alternativa della reclusione sino ad un anno o della multa sino a 516,00 euro. La pena, eccessiva e irragionevole, contrasta con l'art.3 Cost., non solo in quanto in precedenza era punita con una pena molto inferiore nonché alternativa, ma anche perché altre fattispecie incriminatrici più gravi sono punite con pene inferiori. La difesa richiama a titolo esemplificativo le fattispecie di cui agli artt. 480, 481 cod. pen. punite con pena detentiva compresa tra i tre mesi e i due anni di reclusione, pur trattandosi di falsi commessi da pubblici ufficiali ( 480 falsità ideologica in certificazione amministrative di pubblico ufficiale 481 di incaricato di servizio di pubblica necessità. Titolo falsità in atti). Sul punto la sentenza impugnata si è limitata a ritenere la questione manifestamente infondata in quanto l'inasprimento della pena rientra nella piena discrezionalità legislativa, senza tenere conto della palese disparità di trattamento rispetto alle due fattispecie incriminatrici richiamate alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la pronunzia n.117 del 7 giugno 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1.In primo luogo dall'esame della relazione illustrativa delle modifiche normative contenute nel decreto-legge. n. 92/2008 convertito nella legge n. 125/2008 (cd. "pacchetto sicurezza"), risulta che il sensibile inasprimento del trattamento sanzionatorio per la fattispecie penale in esame è legato ad una riconsiderazione delle esigenze di sicurezza pubblica in ragione di riscontrate nuove esigenze di contrasto alla criminalità. La rivalutazione operata non contiene profili di palese e intollerabile irragionevolezza tali ravvisare una non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollecitata dalla difesa in rapporto al principio di parità di trattamento di situazioni uguali. 1.2 Va altresì richiamato il percorso argonnentativo della Consulta in casi analoghi, relativi cioè a invocate ingiustificate disparità di trattamento di natura 2 sanzionatoria in alcune fattispecie penali (Corte cost. 12 febraio 2010 n.47 in relazione agli art. 372 cod. pen. e art.368 cod. pen.), percorso che ha condotto a ritenere comunque infondata la questione sollevata. La Consulta ha chiarito che: "[..] è possibile censurare la discrezionalità del legislatore in ordine alla individuazione delle condotte punibili ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio soltanto nel caso in cui la stessa sia stata esercitata in modo manifestamente irragionevole, arbitrario o radicalmente ingiustificato (ex multis: sentenze n. 161 del 2009, n. 22 del 2007, n. 394 del 2006, n. 325 del 2005; ordinanze n. 41 del 2009 e n. 52 del 2008) [..]". Nel caso in esame, come nel caso posto all'attenzione della Corte cost. si deve escludere, alla luce dei lavortti, preparatori, che la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio per il delitto di cui all'art.496 cod. pen. violi il principio di ragionevolezza o di proporzionalità, in quanto l'inasprimento della pena risulta giustificato: - dalle esigenze espresse nei lavor ri preparatori in precedenza richiamati;
rientra nella discrezionalità del legislatore anche la facoltà di modulare il trattamento sanzionatorio in riferimento al dilagare di un fenomeno criminoso che si intende reprimere. Sotto tale profilo, il ricorrente trascura di considerare la diversa incidenza del delitto in questione con riferimento alle molteplici implicazioni sempre aventi rilevanza penale che può assumere la dichiarazione mendace su qualità sensibili della propria e dell'altrui persona nei rapporti con i pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio;
- dal rilievo che l'illecito in questione presenta un disvalore intrinseco che gli attribuisce carattere di gravità, anche se la circostanza oggetto di mendacio o di reticenza non desta particolare allarme sociale. Infine le fattispecie poste a confronto, invero, ancorché catalogate tra i delitti contro la fede pubblica non hanno la stessa oggettività giuridica, sicché deve escludersi che il differente trattamento sanzionatorio sia il frutto di una scelta arbitraria o ingiustificata (ex multis: sentenza n. 161 del 2009; ordinane n. 229 del 2006, n. 170 del 2006, n. 45 del 2006 e n. 438 del 2001). 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
3 Così deciso in Roma il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 giugno 2022, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata in data 26 gennaio 2018 dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica in sede di giudizio abbreviato nei confronti del ricorrente con la quale UR era stato condannato per il reato di cui all'art. 496 cod. pen., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di giustizia. L'accusa ha quale oggetto le false dichiarazioni rese in occasione di un controllo alla guida di un veicolo in relazione al quale l'imputato risultava sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita;
nella circostanza UR, forniva false generalità ai Pubblici ufficiali in servizio indicando quelle del fratello. In San Severo in data 23 gennaio 2015. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 28347 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 10/05/2023 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con l'unico motivo, è stata dedotta la illegittimità costituzionale dell'art.496 cod. pen. In particolare, osserva la difesa, che a seguito delle modifiche relative al trattamento sanzionatorio in relazione alla fattispecie contestata (1.24 luglio 2008 n.125), la stessa risulta punibile con una pena ricompresa tra un anno e cinque anni di reclusione, laddove in precedenza era prevista la pena alternativa della reclusione sino ad un anno o della multa sino a 516,00 euro. La pena, eccessiva e irragionevole, contrasta con l'art.3 Cost., non solo in quanto in precedenza era punita con una pena molto inferiore nonché alternativa, ma anche perché altre fattispecie incriminatrici più gravi sono punite con pene inferiori. La difesa richiama a titolo esemplificativo le fattispecie di cui agli artt. 480, 481 cod. pen. punite con pena detentiva compresa tra i tre mesi e i due anni di reclusione, pur trattandosi di falsi commessi da pubblici ufficiali ( 480 falsità ideologica in certificazione amministrative di pubblico ufficiale 481 di incaricato di servizio di pubblica necessità. Titolo falsità in atti). Sul punto la sentenza impugnata si è limitata a ritenere la questione manifestamente infondata in quanto l'inasprimento della pena rientra nella piena discrezionalità legislativa, senza tenere conto della palese disparità di trattamento rispetto alle due fattispecie incriminatrici richiamate alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la pronunzia n.117 del 7 giugno 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1.In primo luogo dall'esame della relazione illustrativa delle modifiche normative contenute nel decreto-legge. n. 92/2008 convertito nella legge n. 125/2008 (cd. "pacchetto sicurezza"), risulta che il sensibile inasprimento del trattamento sanzionatorio per la fattispecie penale in esame è legato ad una riconsiderazione delle esigenze di sicurezza pubblica in ragione di riscontrate nuove esigenze di contrasto alla criminalità. La rivalutazione operata non contiene profili di palese e intollerabile irragionevolezza tali ravvisare una non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollecitata dalla difesa in rapporto al principio di parità di trattamento di situazioni uguali. 1.2 Va altresì richiamato il percorso argonnentativo della Consulta in casi analoghi, relativi cioè a invocate ingiustificate disparità di trattamento di natura 2 sanzionatoria in alcune fattispecie penali (Corte cost. 12 febraio 2010 n.47 in relazione agli art. 372 cod. pen. e art.368 cod. pen.), percorso che ha condotto a ritenere comunque infondata la questione sollevata. La Consulta ha chiarito che: "[..] è possibile censurare la discrezionalità del legislatore in ordine alla individuazione delle condotte punibili ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio soltanto nel caso in cui la stessa sia stata esercitata in modo manifestamente irragionevole, arbitrario o radicalmente ingiustificato (ex multis: sentenze n. 161 del 2009, n. 22 del 2007, n. 394 del 2006, n. 325 del 2005; ordinanze n. 41 del 2009 e n. 52 del 2008) [..]". Nel caso in esame, come nel caso posto all'attenzione della Corte cost. si deve escludere, alla luce dei lavortti, preparatori, che la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio per il delitto di cui all'art.496 cod. pen. violi il principio di ragionevolezza o di proporzionalità, in quanto l'inasprimento della pena risulta giustificato: - dalle esigenze espresse nei lavor ri preparatori in precedenza richiamati;
rientra nella discrezionalità del legislatore anche la facoltà di modulare il trattamento sanzionatorio in riferimento al dilagare di un fenomeno criminoso che si intende reprimere. Sotto tale profilo, il ricorrente trascura di considerare la diversa incidenza del delitto in questione con riferimento alle molteplici implicazioni sempre aventi rilevanza penale che può assumere la dichiarazione mendace su qualità sensibili della propria e dell'altrui persona nei rapporti con i pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio;
- dal rilievo che l'illecito in questione presenta un disvalore intrinseco che gli attribuisce carattere di gravità, anche se la circostanza oggetto di mendacio o di reticenza non desta particolare allarme sociale. Infine le fattispecie poste a confronto, invero, ancorché catalogate tra i delitti contro la fede pubblica non hanno la stessa oggettività giuridica, sicché deve escludersi che il differente trattamento sanzionatorio sia il frutto di una scelta arbitraria o ingiustificata (ex multis: sentenza n. 161 del 2009; ordinane n. 229 del 2006, n. 170 del 2006, n. 45 del 2006 e n. 438 del 2001). 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
3 Così deciso in Roma il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Il Presidente