CASS
Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2023, n. 38320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38320 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile IL VI nel procedimento a carico di: OL SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/07/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto pronunciarsi ljannullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38320 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 25/05/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell'appello, ha assolto RE IP per non avere commesso il fatto, così riformando la pronuncia resa in primo grado dal Giudice di pace, il quale aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 582, per avere cagionato a VI CI, costituitosi parte civile, lesioni giudicate guaribili in giorni otto. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione VI CI, per il tramite del proprio difensore, Avv. Carmelo Genovese, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la testimonianza resa dalla persona offesa fosse inutilizzabile in quanto il CI era, al contempo, persona offesa nel procedimento de quo e indagato per reato connesso, posto in essere ai danni del IP nel medesimo contesto fattuale: pertanto, prima di assumere l'ufficio di testimone assistito, egli avrebbe dovuto ricevere gli avvisi previsti dall'art. 64 del codice di rito, che non risultano essere stati forniti. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe in tal modo violato l'art. 7 del d. Igs. n. 274/2000, che, in deroga rispetto alla disciplina ordinaria sulla connessione, limita i casi di connessione a due sole ipotesi (quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione;
se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione o omissione), nessuna delle quali ricorre nel caso di specie. In ogni caso, anche a voler ritenere la connessione tra il procedimento de quo e quello celebrato a parti invertite (CI indagato per lesioni nei confronti di IP), osserva la difesa che al CI era stato fornito l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., come risulta dal verbale d'udienza del 9 febbraio 2018 inerente al procedimento penale nel quale il CI era persona imputata e il IP persona offesa. Pertanto, poiché l'escussione del ricorrente, in qualità di imputato nel procedimento collegato, è avvenuta in data 9 febbraio 2018, mentre l'escussione dello stesso, in qualità di persona offesa, è avvenuta successivamente (il 21 marzo 2018), non era necessario che il Giudice di pace fornisse al CI l'avvertimento ex art. 64 del codice di rito. Nota infine il ricorrente come Giudice di pace non fosse comunque a conoscenza della pendenza del connesso procedimento, avendone appreso notizia soltanto in data 11 dicembre 2019, data dell'emissione della sentenza. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio;
le conclusioni scritte 1 della difesa del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, che ha chiesto la reiezione del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264479 - 01) In questa prospettiva, il legame che giustifica l'applicabilità della disciplina processuale della quale si tratta non si identifica nei casi che, ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 274 del 2000, giustificano il simultaneus processus dinanzi al giudice di pace, essendo evidentemente diverse le finalità delle regole in tema di competenza e quelle di garanzie nell'assunzione della prova dichiarativa. D'altra parte, è del tutto irrilevante l'avviso dato in altro processo. Il cenno all'assenza di conoscenza del procedimento collegato da parte del Giudice di pace è, infine, assolutamente assertivo. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25/05/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto pronunciarsi ljannullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38320 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 25/05/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell'appello, ha assolto RE IP per non avere commesso il fatto, così riformando la pronuncia resa in primo grado dal Giudice di pace, il quale aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 582, per avere cagionato a VI CI, costituitosi parte civile, lesioni giudicate guaribili in giorni otto. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione VI CI, per il tramite del proprio difensore, Avv. Carmelo Genovese, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la testimonianza resa dalla persona offesa fosse inutilizzabile in quanto il CI era, al contempo, persona offesa nel procedimento de quo e indagato per reato connesso, posto in essere ai danni del IP nel medesimo contesto fattuale: pertanto, prima di assumere l'ufficio di testimone assistito, egli avrebbe dovuto ricevere gli avvisi previsti dall'art. 64 del codice di rito, che non risultano essere stati forniti. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe in tal modo violato l'art. 7 del d. Igs. n. 274/2000, che, in deroga rispetto alla disciplina ordinaria sulla connessione, limita i casi di connessione a due sole ipotesi (quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione;
se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione o omissione), nessuna delle quali ricorre nel caso di specie. In ogni caso, anche a voler ritenere la connessione tra il procedimento de quo e quello celebrato a parti invertite (CI indagato per lesioni nei confronti di IP), osserva la difesa che al CI era stato fornito l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., come risulta dal verbale d'udienza del 9 febbraio 2018 inerente al procedimento penale nel quale il CI era persona imputata e il IP persona offesa. Pertanto, poiché l'escussione del ricorrente, in qualità di imputato nel procedimento collegato, è avvenuta in data 9 febbraio 2018, mentre l'escussione dello stesso, in qualità di persona offesa, è avvenuta successivamente (il 21 marzo 2018), non era necessario che il Giudice di pace fornisse al CI l'avvertimento ex art. 64 del codice di rito. Nota infine il ricorrente come Giudice di pace non fosse comunque a conoscenza della pendenza del connesso procedimento, avendone appreso notizia soltanto in data 11 dicembre 2019, data dell'emissione della sentenza. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio;
le conclusioni scritte 1 della difesa del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, che ha chiesto la reiezione del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264479 - 01) In questa prospettiva, il legame che giustifica l'applicabilità della disciplina processuale della quale si tratta non si identifica nei casi che, ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 274 del 2000, giustificano il simultaneus processus dinanzi al giudice di pace, essendo evidentemente diverse le finalità delle regole in tema di competenza e quelle di garanzie nell'assunzione della prova dichiarativa. D'altra parte, è del tutto irrilevante l'avviso dato in altro processo. Il cenno all'assenza di conoscenza del procedimento collegato da parte del Giudice di pace è, infine, assolutamente assertivo. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25/05/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente