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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMICO ERNESTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8923091250000073 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8923091250000125 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8923091250000187 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8923091250000262 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8923091250000358 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugnava parte ricorrente l'atto di cui in epigrafe sulla scorta della circostanza secondo cui l'immobile sottoposto a TARI e oggetto di causa era inabitabile dal 2019 al 2024, così non potendo produrre rifiuti urbani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al dilà degli oneri dichiarativi ricordati da parte resistente, il ricorso si fonda solo sulla circostanza della suddetta inabitabilità per i lavori di ristrutturazione in corso.
Orbene, tale circostanza è solo affermata ma non provata in alcun modo, ben potendo esserlo con un modesto sforzo argomentativo e probatorio (le foto dell'immobile - doc. 8 del ricorso - non possono esser collocate temporalmente con sicurezza e la comunicazione di cambio di abitazione - successivo doc. 9 -
è in sè e per sè neutra).
Il ricorso non può esser accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, che liquida in € 300, oltre accessori.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMICO ERNESTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8923091250000073 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8923091250000125 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8923091250000187 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8923091250000262 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8923091250000358 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugnava parte ricorrente l'atto di cui in epigrafe sulla scorta della circostanza secondo cui l'immobile sottoposto a TARI e oggetto di causa era inabitabile dal 2019 al 2024, così non potendo produrre rifiuti urbani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al dilà degli oneri dichiarativi ricordati da parte resistente, il ricorso si fonda solo sulla circostanza della suddetta inabitabilità per i lavori di ristrutturazione in corso.
Orbene, tale circostanza è solo affermata ma non provata in alcun modo, ben potendo esserlo con un modesto sforzo argomentativo e probatorio (le foto dell'immobile - doc. 8 del ricorso - non possono esser collocate temporalmente con sicurezza e la comunicazione di cambio di abitazione - successivo doc. 9 -
è in sè e per sè neutra).
Il ricorso non può esser accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, che liquida in € 300, oltre accessori.