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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. IA CA TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, gop avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 8208/2022 ed avente ad oggetto: o p p o s i z i o n e i n g i u n z i o n e p a g a m e n t o .
TRA
(CF. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in allegato all'atto di citazione ai sensi dell'articolo 83, comma 3, c.p.c. e art. 10 D.P.R.
123/2001, dall'Avv. Angelo Riccitelli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in San Nicola la Strada (CE) alla Via Manzoni, N° 86,
ATTORE
E
(P.IVA e CF ), in persona del Dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, CP_2 dall'Avv. dall'Avv. Pasquale Napolitano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla Via G. Rossini, n.22
CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Le parti, con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo, ove necessario, al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere Parte_1 venuto a conoscenza, mediante apposita notifica, in data 13.10.2022, della
1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200002170000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma complessiva di € 33.777,14, di cui
€31.682,69 per le cartelle esattoriali nn. 02820170007740172 e 02820170027719812, per spese processuali e per recupero multe e ammende, e di non essere state le stesse a lui notificate, citava in giudizio l' , per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via incidentale, la sospensione del provvedimento impugnato;
b) nel merito, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità, annullabilità, irritualità e non validità delle notifiche delle cartelle di pagamento sopra richiamate nonché l'inesistenza della pretesa creditoria con conseguente cancellazione del ruolo esattoriale emessa per tutti i chiari motivi di cui in narrativa;
c) accogliere la domanda dell'opponente e per effetto annullare l'atto impugnato, così come sopra indicato e specificato, e revocarlo unitamente alle cartelle di pagamento oggetto della presente impugnazione, con conseguente cancellazione del ruolo del concessionario, per tutti i motivi sopra esposti ed illustrati;
d) dichiarare la non debenza delle presunte somme vantate e pretese dai convenuti per i motivi suindicati riconoscendo
l'opponente estraneo ad ogni contestazione e pretesa di credito azionata e, pertanto, condannare l' all'immediata cancellazione dei ruoli Controparte_1 oggetto delle cartelle di pagamento in questione;
e) condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' Controparte_1
, a mezzo dell'Avv. Pasquale Napolitano, che chiedeva di rigettare ogni
[...] domanda proposta da parte attrice, in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto e, di conseguenza, di dichiarare la piena validità ed efficacia dell'avviso di addebito indicato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Espletata, dunque, l'istruttoria, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, riteneva la causa matura per la decisione, per cui venivano rassegnate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione di merito.
* * *
La domanda attorea deve essere accolta, stante l'irritualità del procedimento notificatorio delle cartelle esattoriali nn. 02820170007740172 e 02820170027719812.
Invero il legislatore, in tema di irreperibilità, ha predisposto un procedimento diverso a seconda che essa sia assoluta o relativa. Nel primo caso, il contribuente è irreperibile, quando risulta trasferitosi in un luogo sconosciuto, per cui l'agente notificatore dopo aver accertato, mediante adeguate ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non
è consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale, deve notificare gli avvisi e gli atti tributari impositivi ai sensi dell'art. 2 60 lett. e), d.P.R. n. 600/1973. Ai fini del perfezionamento della notifica, tuttavia, oltre al deposito dell'atto nella casa comunale è necessaria anche l'affissione dell'avviso nell'albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione.
L'irreperibilità, invece, è relativa quando è temporanea, nel senso che l'agente notificatore conosce sia la residenza che l'indirizzo del destinatario, ma quest'ultimo non viene rivenuto al momento della consegna dell'atto, per cui la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi deve essere eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Il perfezionamento del procedimento notificatorio richiede il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e, infine, la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto, trascorsi dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata (Cass., SS.UU,
15.04.2021, n. 10012).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata, è emerso che il messo notificatore, in data 24.01.2020, notificava le cartelle di pagamento Controparte_3 nn. 02820170007740172 e 02820170027719812, nelle forme dell'art. 140 c.p.c., stante l'assenza temporanea del destinatario. Tuttavia, dagli atti allegati in giudizio, non risulta avvenuto il perfezionamento del procedimento notificatorio, a causa della mancanza dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa, attestante l'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.
In particolare, all'esito dell'istruttoria , non è emersa la prova dell'affissione alla porta dell'attore dell'avviso di deposito, nonché dell'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal contribuente o da persona abilitata, nonché della raccomandata del
24.01.2020, allegata al fascicolo dell'Agente della riscossione, asseritamente inviata per informare il destinatario dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento in questione.
Per quanto riguarda, invece, le altre domande di parte attrice, attinenti al presunto difetto di motivazione e all'asserita mancanza delle modalità di calcolo degli interessi moratori, il noto principio della “ragione della liquidità” delle questioni assorbenti da decidere al fine della definizione del processo, esonera questo Giudicante dall'esaminarle, per cui le ulteriori doglianze di merito debbono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 − Accoglie la domanda di parte attrice, stante l'irritualità del procedimento notificatorio delle cartelle esattoriali nn. 02820170007740172 e 02820170027719812 e conseguentemente annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N° 02876202200002170000;
− condanna la convenuta, , al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 2.809,00, per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Santa Maria C.V., in data 22/10/2025
IL GOP
Avv. Angela Verolla
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