Articolo 3 della Legge 5 maggio 1977, n. 209
Articolo 2
Versione
5 giugno 1977
Art. 3.
All'onere di lire 6.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 giugno 1977