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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 10495/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SAINI DANIELA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SAINI DANIELA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 16/05/2025, con cui e unitisi Parte_1 CP_1 in matrimonio in Albania in data 8.5.2002 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castel Mella-BS al numero 14 parte II serie C dell'anno 2019), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 19.5.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 12.12.19;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che dovranno assumere di comune accordo le Per_1
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decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute;
il minore manterrà stabile residenza presso l'abitazione materna, di proprietà esclusiva della stessa.
2) disporre che i genitori dovranno collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando lo desidera previo accordo con la madre e in ogni caso: nei week-end a fine settimana alternati, prelevandolo il venerdì alle 17.30 dalla casa materna e riportandolo direttamente a scuola il lunedì; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé un pomeriggio a settimana, il mercoledì, prelevandolo alle 17.30 dalla casa materna e riaccompagnandolo direttamente a scuola il giorno successivo;
durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli la Parte_1 CP_1 somma mensile complessiva di € 450,00 fino all'autosufficienza economica degli stessi, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese eccedenti all'ordinario mantenimento di cui al Protocollo del Tribunale di Brescia;
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento del coniuge»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio tra i coniugi:
Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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