Articolo 6 della Legge 12 luglio 1999, n. 237
Articolo 5Articolo 7
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10 agosto 1999
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9 gennaio 2001
Art. 6. (Contributi a manifestazioni ed istituzioni culturali) 1. Per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1o dicembre 1997, n. 420 , e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999 e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000. 2. Il contributo dello Stato di cui all' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 1o dicembre 1997, n. 420 , e' stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. 3. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per le celebrazioni e le manifestazioni culturali di valorizzazione della cultura locale da realizzare in occasione dell'anno 2000. ((Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001.)) 4. A decorrere dal 1999 e' autorizzata la spesa di lire un miliardo quale contributo dello Stato all'associazione Ferrara Musica. 5. E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 quale contributo dello Stato alla Societa' di cultura La Biennale di Venezia. 6. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla fondazione Ravenna Manifestazioni.
Entrata in vigore il 9 gennaio 2001
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