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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 20/01/2026, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 818/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 16558/2025 depositato il 02/10/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 18
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
PU S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2026 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_2 , difesa come in atti, propone tempestivo ricorso per l'ottemperanza dell'Ordinanza n. 8844/2023 emessa dalla sezione n. 18, depositata il 20.11.2023, pronunciata in esito all'istanza di sospensione di cui alla causa iscritta al R.G. n. 11752/2023, passata in giudicato, con la quale la PU Srl è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate nell'importo di € 300,00 con attribuzione.
La ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, assume che PU non ha provveduto al pagamento delle somme liquidate e pertanto è stato notificato, in data 7.5.2024, atto di costituzione in mora ex art. 70 del D. L.vo 546/92, con richiesta di rimborso dell'importo liquidato in sentenza, per un totale di € 300,00, ma senza alcun esito;
chiede, pertanto, in accoglimento del ricorso, di invitare PU ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla citata ordinanza e delle spese, delle competenze successive, ed eventualmente, a nominare un Commissario ad acta per la sua esecuzione, con condanna alle spese di giudizio con attribuzione.
PU non si è costituita nel presente giudizio di ottemperanza.
Il 16.1.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente occorre stabilire la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di proponibilità del ricorso per giudizio di ottemperanza previsto e disciplinato dall'art. 70 del D. L.vo 546/92.
Dalla documentazione acquisita agli atti processuali emerge che il ricorso è stato proposto dalla Sig.ra Ricorrente_2, difesa dal Dott. Difensore_1, destinatario, quale anticipatario, delle spese liquidate, nella fase cautelare, con Ordinanza n. 8844/2023; vi è dunque legittimazione a richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla citata ordinanza passata in giudicato c.d. “formale”, per decorrenza del termine processuale di impugnazione.
Risultano ampiamente decorsi i termini cc.dd. “dilatori”, entro i quali è prescritto l'adempimento dell'obbligo posto a carico della convenuta, di giorni 30 dalla diffida e messa in mora della PU Srl.
Tenuto conto che la società intimata nulla ha controdedotto, essendo rimasta contumace – si ribadisce - nel presente giudizio, rispetto al doveroso adempimento del pagamento delle spese di giudizio disposto dal
Giudice, la Corte, in composizione monocratica, ritiene necessario, stante la fondatezza del ricorso, adottare i provvedimenti indispensabili per ottenere l'ottemperanza del dictum giudiziale in luogo della convenuta inadempiente, attenendosi scrupolosamente all'osservanza degli obblighi contenuti nel dispositivo della predetta ordinanza.
La Corte, pertanto, ritiene opportuno assegnare il termine di 45 giorni entro il quale PU Srl dovrà provvedere all'adozione dei concreti provvedimenti attuativi del titolo giudiziale da eseguire;
qualora entro il termine assegnato non dovesse provvedere a quanto statuito, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Dott. Nominativo_1, per come RGR 16558/25 individuato dal Presidente della CGT di 2° grado della Campania e segnalato a mezzo email del 16.1.2026, che provvederà agli atti dovuti per l'esecuzione di questa sentenza.
Si attribuisce al Commissario ad acta il compenso di € 269,00, oltre accessori.
Condanna PU Srl al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza nella misura di
€ 284,00, oltre accessori e cut, con attribuzione al difensore antistatario dott. Difensore_1.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed assegna a PU Srl il termine di giorni 45 a decorrere dalla notifica della presente decisione per adempiere a quanto statuito con Ordinanza della CGT di 1° grado di Napoli n. 8844/2023.
Qualora entro il predetto termine PU Srl risultasse inadempiente, nomina Commissario ad acta il Dott. Nominativo_1, iscritto al registro ODCEC di Napoli, nato a [...] il [...], che provvederà agli atti dovuti per l'esecuzione di questa decisione. Attribuisce al Commissario ad acta il compenso di € 269,00, oltre accessori di legge. Condanna PU Srl al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza nella misura di € 284,00, oltre accessori di legge e cut, con attribuzione al difensore antistatario dott. Difensore_1.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 16558/2025 depositato il 02/10/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 18
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
PU S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2026 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_2 , difesa come in atti, propone tempestivo ricorso per l'ottemperanza dell'Ordinanza n. 8844/2023 emessa dalla sezione n. 18, depositata il 20.11.2023, pronunciata in esito all'istanza di sospensione di cui alla causa iscritta al R.G. n. 11752/2023, passata in giudicato, con la quale la PU Srl è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate nell'importo di € 300,00 con attribuzione.
La ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, assume che PU non ha provveduto al pagamento delle somme liquidate e pertanto è stato notificato, in data 7.5.2024, atto di costituzione in mora ex art. 70 del D. L.vo 546/92, con richiesta di rimborso dell'importo liquidato in sentenza, per un totale di € 300,00, ma senza alcun esito;
chiede, pertanto, in accoglimento del ricorso, di invitare PU ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla citata ordinanza e delle spese, delle competenze successive, ed eventualmente, a nominare un Commissario ad acta per la sua esecuzione, con condanna alle spese di giudizio con attribuzione.
PU non si è costituita nel presente giudizio di ottemperanza.
Il 16.1.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente occorre stabilire la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di proponibilità del ricorso per giudizio di ottemperanza previsto e disciplinato dall'art. 70 del D. L.vo 546/92.
Dalla documentazione acquisita agli atti processuali emerge che il ricorso è stato proposto dalla Sig.ra Ricorrente_2, difesa dal Dott. Difensore_1, destinatario, quale anticipatario, delle spese liquidate, nella fase cautelare, con Ordinanza n. 8844/2023; vi è dunque legittimazione a richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla citata ordinanza passata in giudicato c.d. “formale”, per decorrenza del termine processuale di impugnazione.
Risultano ampiamente decorsi i termini cc.dd. “dilatori”, entro i quali è prescritto l'adempimento dell'obbligo posto a carico della convenuta, di giorni 30 dalla diffida e messa in mora della PU Srl.
Tenuto conto che la società intimata nulla ha controdedotto, essendo rimasta contumace – si ribadisce - nel presente giudizio, rispetto al doveroso adempimento del pagamento delle spese di giudizio disposto dal
Giudice, la Corte, in composizione monocratica, ritiene necessario, stante la fondatezza del ricorso, adottare i provvedimenti indispensabili per ottenere l'ottemperanza del dictum giudiziale in luogo della convenuta inadempiente, attenendosi scrupolosamente all'osservanza degli obblighi contenuti nel dispositivo della predetta ordinanza.
La Corte, pertanto, ritiene opportuno assegnare il termine di 45 giorni entro il quale PU Srl dovrà provvedere all'adozione dei concreti provvedimenti attuativi del titolo giudiziale da eseguire;
qualora entro il termine assegnato non dovesse provvedere a quanto statuito, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Dott. Nominativo_1, per come RGR 16558/25 individuato dal Presidente della CGT di 2° grado della Campania e segnalato a mezzo email del 16.1.2026, che provvederà agli atti dovuti per l'esecuzione di questa sentenza.
Si attribuisce al Commissario ad acta il compenso di € 269,00, oltre accessori.
Condanna PU Srl al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza nella misura di
€ 284,00, oltre accessori e cut, con attribuzione al difensore antistatario dott. Difensore_1.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed assegna a PU Srl il termine di giorni 45 a decorrere dalla notifica della presente decisione per adempiere a quanto statuito con Ordinanza della CGT di 1° grado di Napoli n. 8844/2023.
Qualora entro il predetto termine PU Srl risultasse inadempiente, nomina Commissario ad acta il Dott. Nominativo_1, iscritto al registro ODCEC di Napoli, nato a [...] il [...], che provvederà agli atti dovuti per l'esecuzione di questa decisione. Attribuisce al Commissario ad acta il compenso di € 269,00, oltre accessori di legge. Condanna PU Srl al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza nella misura di € 284,00, oltre accessori di legge e cut, con attribuzione al difensore antistatario dott. Difensore_1.