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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
CLAUDIO LUIGI, Presidente
NAPOLIELLO ASSUNTA, AT
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1960/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249014115836000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150000476749000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150000476749000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160027311575000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190049488279000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190049488279000 IVA-ALTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200031056470000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200031056470000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2514/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste affinchè il ricorso venga accolto.
Resistente riportandosi, si oppone alle richieste di parte ricorrente e ne richiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto depositato il 14.6.2024, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 01420249014115836, notificata il 21 maggio 2024 dall'Agente
della Riscossione, a seguito del mancato pagamento di cartelle di pagamento, limitatamente a quelle emesse da Agenzia delle Entrate, in particolare:
- N. 014 2015 0000476 749 000
- N. 014 2016 0027311 575 000
- N. 014 2019 0049488 279 000
- N. 014 2020 0031056 470 000.
Eccepiva la prescrizione dei contributi.
Ha resistito alla impugnazione la Agenzia delle Entrate Riscossione ed Agenzia delle Entrate.
Con successiva memoria difensiva, eccepiva anche la tardività della costituzione di ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato:
Preliminarmente, sussiste il difetto di giurisdizione dell'adita Corte tributaria con riferimento agli avvisi di addebito INPS indicati nella intimazione impugnata: ormai è principio tralaticio e pacifico per cui la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario secondo la natura, tributaria o non tributaria, del credito azionato. Nella specie trattandosi di omesso versamento di contributi previdenziali Inps, di natura non tributaria, la giurisdizione appartiene al GO e, in particolare, al giudice del lavoro.
Va dunque declinata, in parte qua, la giurisdizione in favore del G.O. con termine di gg. 60 per la riassunzione.
Per il resto, e con riferimento alle cartelle indicate e riferibili ad Agenzia delle Entrate, sempre in via preliminare, come ricordato anche di recente dalla S.C. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12672 del 13/05/2025), nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.
Nel merito, con riferimento alle ulteriori censure, si rileva che:
le prime due cartelle di pagamento, le cartelle n. 01420150000476749 e n. 01420160027311575, sono state già oggetto di precedente impugnazione ad iniziativa del medesimo ricorrente, ed i relativi contenziosi si sono conclusi, con le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale, rispettivamente n.
1472/01/2019, depositata il 9 maggio 2019 e passata in giudicato, e n. 1089/01/2021 depositata il 25 marzo
2021 e passata anch'essa in giudicato. Con la conseguenza, da un lato che vizi afferenti alla mancata notifica delle cartelle presupposto, ovvero vizi afferenti queste, sono ormai precluse dal giudicato formatosi sui titoli.
Consegue, inoltre, che il termine di prescrizione ex art. 2953 cc è divenuto decennale a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza. E che nel caso, dal momento del passaggio in giudicato delle due sentenze alla data di notifica della intimazione impugnata, alcuna prescrizione decennale è maturata anche con riguardo agli interessi e le sanzioni richieste.
In modo analogo, con riferimento alla cartella n. 01420200031056470 contenente due ruoli, di cui il primo avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo per il recupero delle spese di giudizio alle quali il ricorrente è stato condannato con sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 913/05/2019, depositata il 15 maggio 2019 e passata in giudicato il 16 dicembre 2019.
Col passaggio in giudicato della sentenza, inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione come detto in precedenza.
Quanto alla cartella n. 01420190049488279, la stessa contiene due ruoli entrambi originati dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 6 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, il primo sul Modello Unico/2017– anno d'imposta 2016, di somme dovute all'erario per omesso versamento di Irpef e addizionali Regionale
e Comunale, unitamente alle relative sanzioni ed interessi;
il secondo sul Modello Iva- Liquidazioni periodiche
Iva 2018- anno di imposta 2017 di somme dovute per omesso versamento di Iva, oltre a sanzioni ed interessi.
Il ruolo, come provato da Agenzia, è stato consegnato il 10 ottobre 2019, in tempo utile per il rispetto del termine triennale di decadenza di cui all'articolo 25 d.P.R. 602 del 1973 lettera a).
infondati anche gli ulteriori motivi di ricorso:
l'intimazione impugnata è conforme al modello previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, "è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze"…provvedimento direttoriale del 17 febbraio 2015 e successive modificazioni. La giurisprudenza di legittimità, in un caso sovrapponile a quello trattato, ha affermato che l'avviso che contiene l'intimazione di pagamento, redatto in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall'Agente della riscossione, non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato (Cass.Ord.21065 4 luglio 2022); tanto esclude che per la sua validità sia necessario allegare la copia delle cartelle esattoriali sottese i cui dati identificativi sono riportati nella intimazione;
infondata anche la censura circa la mancata indicazione del tasso di interesse applicato/ nel mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti: ora, se si ha riguardo agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.
P.R. n. 602 del 1973 ed indicati nell'avviso, questi sono stati calcolati nel rispetto della norma richiamata per cui: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". La S.C. (sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011), ha da sempre affermato che il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Con riguardo agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la S.C. (sentenza n. 26671 del 2009) afferma "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari,
… nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”;
Sulla cd. anatocismo fiscale, l'art. 7 comma 2 sexies e septies del DL 70/2011, come modificato dalla legge di conversione, ha stabilito che, per i ruoli consegnati a decorrere dal 13 luglio 2011, se il contribuente non versa le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, gli interessi di mora sono calcolati sulla somma iscritta a ruolo con l'esclusione delle somme relative alle sanzioni pecuniarie e interessi.
In altri termini, gli interessi sono conteggiati solo su di un “netto” tralasciando dalla base di computo le somme relative a sanzioni e ad interessi: così come accaduto nella intimazione opposta (sulla completezza del calcolo e motivazione in tema, cfr. Cassazione civile, sez. Tributaria, 15-04-2011, n. 8613).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle di cui in motivazione e per il resto rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
4000,00, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, tenuto conto anche della fase cautelare.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
CLAUDIO LUIGI, Presidente
NAPOLIELLO ASSUNTA, AT
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1960/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249014115836000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150000476749000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150000476749000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160027311575000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190049488279000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190049488279000 IVA-ALTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200031056470000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200031056470000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2514/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste affinchè il ricorso venga accolto.
Resistente riportandosi, si oppone alle richieste di parte ricorrente e ne richiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto depositato il 14.6.2024, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 01420249014115836, notificata il 21 maggio 2024 dall'Agente
della Riscossione, a seguito del mancato pagamento di cartelle di pagamento, limitatamente a quelle emesse da Agenzia delle Entrate, in particolare:
- N. 014 2015 0000476 749 000
- N. 014 2016 0027311 575 000
- N. 014 2019 0049488 279 000
- N. 014 2020 0031056 470 000.
Eccepiva la prescrizione dei contributi.
Ha resistito alla impugnazione la Agenzia delle Entrate Riscossione ed Agenzia delle Entrate.
Con successiva memoria difensiva, eccepiva anche la tardività della costituzione di ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato:
Preliminarmente, sussiste il difetto di giurisdizione dell'adita Corte tributaria con riferimento agli avvisi di addebito INPS indicati nella intimazione impugnata: ormai è principio tralaticio e pacifico per cui la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario secondo la natura, tributaria o non tributaria, del credito azionato. Nella specie trattandosi di omesso versamento di contributi previdenziali Inps, di natura non tributaria, la giurisdizione appartiene al GO e, in particolare, al giudice del lavoro.
Va dunque declinata, in parte qua, la giurisdizione in favore del G.O. con termine di gg. 60 per la riassunzione.
Per il resto, e con riferimento alle cartelle indicate e riferibili ad Agenzia delle Entrate, sempre in via preliminare, come ricordato anche di recente dalla S.C. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12672 del 13/05/2025), nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.
Nel merito, con riferimento alle ulteriori censure, si rileva che:
le prime due cartelle di pagamento, le cartelle n. 01420150000476749 e n. 01420160027311575, sono state già oggetto di precedente impugnazione ad iniziativa del medesimo ricorrente, ed i relativi contenziosi si sono conclusi, con le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale, rispettivamente n.
1472/01/2019, depositata il 9 maggio 2019 e passata in giudicato, e n. 1089/01/2021 depositata il 25 marzo
2021 e passata anch'essa in giudicato. Con la conseguenza, da un lato che vizi afferenti alla mancata notifica delle cartelle presupposto, ovvero vizi afferenti queste, sono ormai precluse dal giudicato formatosi sui titoli.
Consegue, inoltre, che il termine di prescrizione ex art. 2953 cc è divenuto decennale a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza. E che nel caso, dal momento del passaggio in giudicato delle due sentenze alla data di notifica della intimazione impugnata, alcuna prescrizione decennale è maturata anche con riguardo agli interessi e le sanzioni richieste.
In modo analogo, con riferimento alla cartella n. 01420200031056470 contenente due ruoli, di cui il primo avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo per il recupero delle spese di giudizio alle quali il ricorrente è stato condannato con sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 913/05/2019, depositata il 15 maggio 2019 e passata in giudicato il 16 dicembre 2019.
Col passaggio in giudicato della sentenza, inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione come detto in precedenza.
Quanto alla cartella n. 01420190049488279, la stessa contiene due ruoli entrambi originati dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 6 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, il primo sul Modello Unico/2017– anno d'imposta 2016, di somme dovute all'erario per omesso versamento di Irpef e addizionali Regionale
e Comunale, unitamente alle relative sanzioni ed interessi;
il secondo sul Modello Iva- Liquidazioni periodiche
Iva 2018- anno di imposta 2017 di somme dovute per omesso versamento di Iva, oltre a sanzioni ed interessi.
Il ruolo, come provato da Agenzia, è stato consegnato il 10 ottobre 2019, in tempo utile per il rispetto del termine triennale di decadenza di cui all'articolo 25 d.P.R. 602 del 1973 lettera a).
infondati anche gli ulteriori motivi di ricorso:
l'intimazione impugnata è conforme al modello previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, "è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze"…provvedimento direttoriale del 17 febbraio 2015 e successive modificazioni. La giurisprudenza di legittimità, in un caso sovrapponile a quello trattato, ha affermato che l'avviso che contiene l'intimazione di pagamento, redatto in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall'Agente della riscossione, non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato (Cass.Ord.21065 4 luglio 2022); tanto esclude che per la sua validità sia necessario allegare la copia delle cartelle esattoriali sottese i cui dati identificativi sono riportati nella intimazione;
infondata anche la censura circa la mancata indicazione del tasso di interesse applicato/ nel mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti: ora, se si ha riguardo agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.
P.R. n. 602 del 1973 ed indicati nell'avviso, questi sono stati calcolati nel rispetto della norma richiamata per cui: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". La S.C. (sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011), ha da sempre affermato che il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Con riguardo agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la S.C. (sentenza n. 26671 del 2009) afferma "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari,
… nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”;
Sulla cd. anatocismo fiscale, l'art. 7 comma 2 sexies e septies del DL 70/2011, come modificato dalla legge di conversione, ha stabilito che, per i ruoli consegnati a decorrere dal 13 luglio 2011, se il contribuente non versa le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, gli interessi di mora sono calcolati sulla somma iscritta a ruolo con l'esclusione delle somme relative alle sanzioni pecuniarie e interessi.
In altri termini, gli interessi sono conteggiati solo su di un “netto” tralasciando dalla base di computo le somme relative a sanzioni e ad interessi: così come accaduto nella intimazione opposta (sulla completezza del calcolo e motivazione in tema, cfr. Cassazione civile, sez. Tributaria, 15-04-2011, n. 8613).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle di cui in motivazione e per il resto rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
4000,00, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, tenuto conto anche della fase cautelare.