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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 362/2025 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Mussomeli, via Don Orione n. 6, presso lo studio dell'Avv. Luigi Culora
(C.F.: ) che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Rita C.F._1
Noto (CF: ), giusta procura in atti C.F._2
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Siracusa, in Viale Scala Greca n. 67/B, presso lo studio dell'Avv.
NO AD (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._3
CONVENUTA
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del gennaio 2025 ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 90/2025 del 07/01/2025 del Tribunale di Siracusa emesso nel procedimento monitorio n. 3903/2024 R.G. con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 48.344,48,
oltre interessi come da domanda e spese e compensi della procedura pari ad € 1370,00.
In via preliminare ha eccepito l'incompetenza territoriale di Codesto Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto n. 90/2025 a decidere l'odierna controversia, essendo competente il Tribunale di
Patti, per esplicita previsione indicata nell'art. 17 del contratto sottoscritto tra le parti del 15/05/2023
chiedendo quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito ha contestato l'altrui pretesa creditoria.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la quale aderendo alla Controparte_1
eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente a favore del Tribunale di Patti, ha chiesto disporsi la revoca del decreto opposto e la cancellazione della causa dal ruolo, rimettendo le parti davanti al giudice competente, concedendo quindi termine per la riassunzione e non pronunciarsi sulle spese.
Ebbene la eccezione risulta fondata atteso che l'art. 17 del contratto dispone che: “Competente per ogni controversia è il Foro di Patti (ME), da intendersi quale Foro unico ed esclusivo, anche in deroga agli artt. 18,19,20 c.p.c. e di ogni altro Foro previsto dal codice di procedura civile”.
Va pertanto accolta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente.
Ciò posto, osserva il Tribunale che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di pagina 2 di 4 opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revocarlo. In tal senso si è più
volte espressa la giurisprudenza prevalente sostenendo che, "nel caso di incompetenza (per valore,
materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità
del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente" (ex multis: Cass. n.14594/2012).
Alla luce dei sopra esposti rilievi, in definitiva, dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Siracusa ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di
Patti e, per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo stesso che va quindi revocato.
Infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Patti, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, come in dispositivo (con applicazione dei parametri minimi atteso l'iter definitorio più snello adottato e l'adesione di parte attrice all'eccezione di incompetenza)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa ad emettere il decreto ingiuntivo pagina 3 di 4 opposto, essendo competente il Tribunale di Patti e, per l'effetto:
-Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 90/2025 del 07/01/2025 del Tribunale di Siracusa emesso nel procedimento monitorio n. 3903/2024 R.G., che, per l'effetto, revoca;
-Fissa termine perentorio di mesi tre, entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al
Tribunale di Patti;
- Condanna n persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'opponente, Controparte_1
delle spese processuali che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, u. c., c.p.c
Siracusa, 17/12/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 362/2025 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Mussomeli, via Don Orione n. 6, presso lo studio dell'Avv. Luigi Culora
(C.F.: ) che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Rita C.F._1
Noto (CF: ), giusta procura in atti C.F._2
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Siracusa, in Viale Scala Greca n. 67/B, presso lo studio dell'Avv.
NO AD (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._3
CONVENUTA
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del gennaio 2025 ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 90/2025 del 07/01/2025 del Tribunale di Siracusa emesso nel procedimento monitorio n. 3903/2024 R.G. con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 48.344,48,
oltre interessi come da domanda e spese e compensi della procedura pari ad € 1370,00.
In via preliminare ha eccepito l'incompetenza territoriale di Codesto Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto n. 90/2025 a decidere l'odierna controversia, essendo competente il Tribunale di
Patti, per esplicita previsione indicata nell'art. 17 del contratto sottoscritto tra le parti del 15/05/2023
chiedendo quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito ha contestato l'altrui pretesa creditoria.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la quale aderendo alla Controparte_1
eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente a favore del Tribunale di Patti, ha chiesto disporsi la revoca del decreto opposto e la cancellazione della causa dal ruolo, rimettendo le parti davanti al giudice competente, concedendo quindi termine per la riassunzione e non pronunciarsi sulle spese.
Ebbene la eccezione risulta fondata atteso che l'art. 17 del contratto dispone che: “Competente per ogni controversia è il Foro di Patti (ME), da intendersi quale Foro unico ed esclusivo, anche in deroga agli artt. 18,19,20 c.p.c. e di ogni altro Foro previsto dal codice di procedura civile”.
Va pertanto accolta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente.
Ciò posto, osserva il Tribunale che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di pagina 2 di 4 opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revocarlo. In tal senso si è più
volte espressa la giurisprudenza prevalente sostenendo che, "nel caso di incompetenza (per valore,
materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità
del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente" (ex multis: Cass. n.14594/2012).
Alla luce dei sopra esposti rilievi, in definitiva, dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Siracusa ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di
Patti e, per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo stesso che va quindi revocato.
Infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Patti, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, come in dispositivo (con applicazione dei parametri minimi atteso l'iter definitorio più snello adottato e l'adesione di parte attrice all'eccezione di incompetenza)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa ad emettere il decreto ingiuntivo pagina 3 di 4 opposto, essendo competente il Tribunale di Patti e, per l'effetto:
-Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 90/2025 del 07/01/2025 del Tribunale di Siracusa emesso nel procedimento monitorio n. 3903/2024 R.G., che, per l'effetto, revoca;
-Fissa termine perentorio di mesi tre, entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al
Tribunale di Patti;
- Condanna n persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'opponente, Controparte_1
delle spese processuali che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, u. c., c.p.c
Siracusa, 17/12/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4