Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/05/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. 9203/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9203/2018 promossa da:
SI RD e IL LU, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sull'allora figlio minore SI EP, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Esposito, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Casagiove (CE), alla via Napoli, n. 68;
-Attori-
Nei confronti di
CONDOMINIO PALAZZO PANORAMA, in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gentile, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta, alla Piazza
Vanvitelli n. 4/D;
-Convenuto-
e
JUNIOR Supermarket s.r.l., P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Gennaro Gentile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta, al Viale
Cappiello n. 26;
-Terza chiamata-
e di
GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Giorgio Schiavo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta, al C.so Trieste n. 192;
-Chiamata in garanzia-
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza cartolare del 28.01.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri PU EO e OI UC, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio, all'epoca dei fatti minore, PP PU, convenivano in giudizio il Condominio Palazzo Panorama al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1)
Accertare e dichiarare la responsabilità civile del Condominio palazzo Panorama di via Marchesiello
n. 80 in Caserta frazione Centurano, in persona del legale rapp.te p.t., in ordine all'incidente del
09/04/2014, donde ne sono derivati danni patrimoniali e non patrimoniali per il minore PU
PP rappresentato per legge dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
2) per l'effetto, condannare il condominio convenuto, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attore, per le causali in premessa dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il ristoro delle lesioni dipendente dall'evento de quo che ammontano ad € 20.998,39 o alla maggiore/minore somma determinata dalla Giustizia anche a mezzo CTU Medico-legale, oltre accessori di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario”.
In particolare, gli attori deducevano che in data 09/04/2014 alle ore 18:00 circa, il sig. PU
PP, di anni 9 all'epoca del fatto, si recava, accompagnato dalla madre OI UC, presso lo studio medico della dott.ssa Puzelli Michela, ubicato nel condominio Palazzo Panorama, sito in
Caserta, frazione Centurano, alla Via Marchesiello n. 80, ove sarebbe caduto sulle scale di accesso del suddetto condominio, a causa di una rampa in ferro con piano inclinato, priva di alcun presidio protettivo che la separasse dalle scale condominiali. A seguito della caduta, il minore avrebbe riportato una “frattura della Tibia destra”, pertanto veniva ricoverato presso l'A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta ed applicato stivale gessato per n. 45 giorni.
Si costituiva in giudizio il Condominio Palazzo Panorama, il quale, preliminarmente, chiedeva di autorizzarsi la chiamata in causa della Junior Supermarket s.r.l., in quanto ritenuta proprietaria ed utilizzatrice della suddetta rampa per il carico e lo scarico delle merci, nonché la chiamata in garanzia della Generali Italia S.p.a., al fine di essere manlevata e garantita nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché ritenuta infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva la società Junior Supermarket s.r.l., la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 5 Si costituiva, altresì, la Generali Italia S.p.a. chiedendo il rigetto della domanda ed in via subordinata, dichiarare che alcuna responsabilità sia da attribuire al condominio nella produzione dell'evento dannoso, ritenendo responsabile in via esclusiva la Junior Supermarket s.r.l. quale proprietaria e custode della rampa in ferro.
La causa, istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii, dovuti anche al carico di ruolo, all'udienza del 28.01.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale si osserva quanto segue.
Gli attori, quali esercenti la potestà genitoriale sull'allora figlio minore PU PP, hanno inteso agire nei confronti del Condominio Palazzo Panorama ex art. 2051 c.c., cioè a titolo di responsabilità da custodia. Ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (Cass. n. 25243 del 29/ 11/2006; Cass. n. 1948 del 10/02/2003). Al fine dell'accertamento di tale forma di responsabilità, il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resta esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito, previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. Occorre pertanto avere riguardo alla causa concreta del danno: se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, tali da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, questi ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; invece, ove il custode dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberato dalla responsabilità per cose in custodia (Cass. Sez. 3, Sent. n. 6101 del
12/03/2013).
Ciò precisato, si osserva che, nel giudzio in esame, non è stata ammessa la prova testimoniale, in quanto, anche se fosse stata confermata la dinamica dei fatti, in ogni caso, dalle foto in atti, relative al luogo della caduta (foto allegate al fascicolo cartaceo di parte attrice), si evince, a parere di chi scrive, che la condotta tenuta dal minore PP, di anni 9, e di conseguenza della madre, che in quel momento era tenuta alla sua sorveglianza, sia stata di per sé idonea ad interrompere il nesso causale,
pagina 3 di 5 tenuto conto che la rampa in ferro, che avrebbe causato la caduta del minore era perfettamente visibile e non poteva, quindi, rappresentare un'insidia.
Al riguardo si osserva, infatti, che <In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista
e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino
a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso>> (Cass. Sent. n. 287 del 13.01.2015; n.
4476 del 24.02.2011).
Nel caso in esame, la rampa in ferro che avrebbe causato la caduta del minore, si trovava al lato sinistro della scala condominiale ed appariva di grandi dimensioni, quindi ben visibile e prevedibile, come si evince dai n. 3 documenti fotografici prodotti da parte attrice.
Inoltre, non si comprende come sia effettivamente avvenuta la caduta, in quanto parte attrice, nell'atto di citazione, ma lo ribadisce anche nella comparsa conclusionale, al punto n. 4 afferma: “detto piano inclinato in ferro con le caratteristiche sopra riferite provocava la caduta accidentale del minore, poiché questi, dopo aver impegnato i gradini adiacenti, inciampava nello stesso”. Dalle foto si evince che impegnando i gradini, non si può inciampare sulla rampa e viceversa.
Pertanto, codesto giudicante ritiene che la caduta del minore debba ascriversi al caso fortuito, coincidente con la condotta negligente della madre che non l'ha adeguatamente sorvegliato.
In conclusione, considerato che la sig.ra OI UC ha omesso di sorvegliare il figlio minore, considerato che la rampa era ben visibile e prevedibile, unitamente al fatto che il sinistro si sarebbe verificato in un orario pomeridiano, sufficientemente illuminato, si può ritenere, con alta probabilità, che se l'attrice avesse prestato maggiore attenzione, secondo l'ordinaria diligenza, il minore non sarebbe caduto, configurando la sua condotta imprudente l'esimente del caso fortuito. Gli elementi complessivamente valutati portano, quindi, a ravvisare, nella condotta colposa del minore e della madre che era tenuta a sorvegliarlo, non un semplice concorso ex art. 1227 c.c. nella causazione dell'evento, ma un vero e proprio fatto interruttivo del nesso eziologico.
Per le ragioni esposte, la domanda va rigettata.
Con riguardo alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, data la semplicità delle questioni trattate, di cui al dm pagina 4 di 5 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività posta in essere.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore del Condominio Palazzo Panorama e dei terzi chiamati in causa, delle spese di lite, che liquida in € 2538,50 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e c.p.a. caduno, con attribuzione limitatamente al Condominio.
S.M.C.V., 09/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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