Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/05/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
,
N. 4594/2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
D' , nata in [...] in data [...] Parte_1
ed ivi residente in [...], C.F.
elettivamente domiciliata in Scafati (SA) alla via C.F._1
Leonardo da Vinci n.5, presso lo studio dell'Avv. Mariarosaria Del Sorbo, C.F.
, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti C.F._2
PEC: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notarile richiamato in atti, dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata definita con sentenza contestuale, letta in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
La ricorrente, medico chirurgo, chiede il pagamento di prestazioni ALPI asseritamente svolte presso il Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Nocera
Inferiore nel periodo 1.01.2016- 31.12.2019 (e presso il P.O. di Sarno nel periodo luglio settembre 2019). Ella in buona sostanza rivendica il diritto alle maggiori differenze retributive maturate ritenendo che per la suddetta attività eccedente l'orario ordinario di lavoro le sarebbero state contabilizzate e corrisposte ore lavorative in meno rispetto a quelle effettivamente svolte, da liquidarsi ai sensi dell'art. 55 comma 2 bis CCNL Dirigenza Medica e
Veterinaria.
Tanto risulterebbe comprovato per tabusas dal raffronto tra gli orari di lavoro registrati nei cartellini marcatempo e quanto statuito dalle determine dirigenziali n. 10593 del 11.07.2016, n. 4052 del 16.05.2016; n. 28991 del
9.12.2006, n. 9281 del 09.03.2017 n. 46959 del 28.11.2017, n. 288 del
04.01.2018, n. 2554 del 17.01.2018, n. 13973 del 5.4.2018, n. 21621 del
29.05.2018, n. 3616 del 14.02.2019, nonché n. 47659 dell'11.11.2019
(quest'ultima per il P.O. di Sarno relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre
2019).
Rispetto, poi, alla determinazione n. 44879 del 24.10.2019 (periodo settembre ed ottobre 2018 e primo trimestre 2019), la ricorrente si duole inoltre che le ore retribuite non erano state calcolate secondo la tariffa prevista per le prestazioni rese in regime ALPI, bensì nella misura di euro 30,854 l'ora, non venendo applicata la distinzione tra il turno diurno ed il turno notturno.
La ricorrente ha pertanto chiesto la condanna dell convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 28.331,37 per il titolo anzidetto o, in subordine a titolo diverso di straordinario non retribuito.
Con relazione del 21 gennaio 2025 prodotta in atti dall' l'
[...]
ha chiarito che la ricorrente ha avuto unicamente un Parte_2
rapporto di lavoro in regime di convenzione e non un rapporto di lavoro subordinato con l convenuta.
Deve pertanto escludersi in radice la pretesa azionata relativa al pagamento di prestazioni aggiuntive ALPI, previste unicamente dall'art. 55 comma 2 bis
CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria per i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato. Diversamente si applica ai medici in convenzione l'ACN per i Medici di Medicina Generale (art. 8 D.lgs. 502/1992).
L' ha altresì chiarito che risultavano in favore della ricorrente per il periodo
2016-2019, 94 ore di straordinario non ancora liquidate per complessivi euro
2.198,66.
Per mera completezza in punto di diritto deve osservarsi che le determine dirigenziali su richiamate, prodotte in atti dalla stessa parte ricorrente non stabiliscono il compenso individuale per ogni singolo medico avuto riguardo alle c.d. prestazioni ALPI, bensì lo stanziamento complessivo approvato, per un determinato periodo, per le prestazioni ALPI autorizzate ai dirigenti medici
(assunti con contratto di lavoro subordinato) al pronto Soccorso del P.O.
Umberto I di Nocera Inferiore.
Anche se la ricorrente fosse stata assunta con contratto di lavoro subordinato
(e non in convenzione) apparirebbe, quindi, irrilevante il raffronto con i cartellini marcatempo, in quanto, ai fini della pretesa azionata, non può rilevare che ella abbia svolto un numero di ore di lavoro superiori a quelle dell'orario ordinario di lavoro, bensì risulterebbe in ogni caso essenziale la prova che le stesse rientravano tra quelle espressamente autorizzate in regime di ALPI.
Tale specifica e particolare modalità retributiva ha, difatti, carattere eccezionale e temporaneo, così come statuito dal Decreto n. 23 del 15.03.
2013, del Commissario al Piano di Rientro dal debito sanitario avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dell'anno
2013 e la corretta applicazione di istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale”.
Dette linee di indirizzo, dettate da esigenze di contenimento della spesa sanitaria, impongono l'utilizzo di prestazioni aggiuntive, per la dirigenza medica e non medica, solo in casi eccezionali e temporanei;
le stesse devono essere effettuate solo dopo aver completato l'orario di servizio dovuto e subordinatamente al ricorso al lavoro straordinario, con la precisazione che qualora non sia stato soddisfatto il normale debito orario, le attività aggiuntive sono da ritenersi prestate in regime ordinario. Naturalmente anche le prestazioni aggiuntive (così come anche quelle svolte in convenzione) non possono essere rese oltre il limite previsto dalla normativa per la salvaguardia dell'integrità psico-fisica del lavoratore. Dunque le prestazioni aggiuntive ALPI costituiscono uno strumento retributivo di carattere eccezionale e residuale che, come tale, richiede di essere specificamente e preventivamente approvato, con indicazione del limite di spesa.
Le determine anzidette -prodotte dalla stessa parte ricorrente- costituiscono prova scritta dei limiti di approvazione delle prestazioni aggiuntive autorizzate e le stesse non potrebbero in ogni caso essere contraddette dal semplice raffronto, sic et simpliciter, con i cartellini marcatempo del singolo dirigente medico, in quanto il mero riscontro di un numero di ore di lavoro superiore a quello ordinario è di per sé insufficiente ad accreditare il diritto alle prestazioni aggiuntive ALPI che, come osservato, richiedono apposita ed espressa autorizzazione. Né la prova testi articolata sull'orario di lavoro svolto (e già pacificamente attestato dai cartellini marcatempo) muta i termini della questione.
Diversa è l'azione risarcitoria (v. Cass. n. 20796 del 25/07/2024), che però esula del tutto dal presente thema decidendum.
In ogni caso la ricorrente è medico in convenzione e l'anzidetta disciplina non risulta affatto applicabile.
Diverso è il riconoscimento di debito effettuato dall' con la documentazione prodotta ed in tali limiti deve essere accolto il ricorso quanto alle ore di straordinario residue non ancora liquidate.
Il ricorso deve essere, pertanto disatteso, salvo quanto testé detto;
le spese sono compensate in considerazione della parziale soccombenza reciproca.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così decide:
accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto condanna l'
a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 2.198,66 a titolo di straordinario, oltre accessori come per legge dalla maturazione del diritto al soddisfo;
rigetta il ricorso nella restante parte;
compensa le spese.
Nocera Inferiore, 7.5.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)