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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1347/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FILIPPINI STEFANO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4106/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostinse 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401436988 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401436988 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 903/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n.
112401436988 del 28.10.2024, notificato in data 11.11.2024, per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anni 2018-2019, con cui è stato richiesto l'importo totale di Euro 733,00.
Lamenta la ricorrente che le pretese sarebbero ormai prescritte;
inoltre, l'avviso di accertamento sarebbe nullo poiché carente della sottoscrizione.
Nessuno si è costituito per Roma Capitale nonostante la rituale evocazione in giudizio.
La controversia è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Nessuna prescrizione o decadenza è maturata nella specie.
Invero, l'art. 1, comma 161, della legge 27.12.2006 n. 296 prevede che gli avvisi di accertamento “devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”; trattandosi di ipotesi in cui il contribuente ha omesso la dichiarazione, il termine di 5 anni decorre dalla data in cui avrebbe dovuto presentare la dichiarazione, e cioè l'anno successivo rispetto a quello a cui la dichiarazione si riferisce.
Da quanto sopra, ne discende che l'avviso di accertamento volto a contestare l'omesso e/o parziale versamento dell'IMU per il 2018, quale conseguenza di omessa dichiarazione dell'immobile, può essere emesso e notificato entro il 31.12.2024. E dunque , l'avviso di specie è tempestivo. E, a maggior ragione, lo è per il 2019.
Ma comunque, nella specie alle dette scadenze sarebbe comunque applicabile la normativa emergenziale covid.
Invero, secondo il condiviso insegnamento offerto dalla Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025 (Rv. 673835 - 01), la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura
Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Il ricorso va dunque rigettato.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese irripetibili.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FILIPPINI STEFANO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4106/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostinse 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401436988 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401436988 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 903/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n.
112401436988 del 28.10.2024, notificato in data 11.11.2024, per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anni 2018-2019, con cui è stato richiesto l'importo totale di Euro 733,00.
Lamenta la ricorrente che le pretese sarebbero ormai prescritte;
inoltre, l'avviso di accertamento sarebbe nullo poiché carente della sottoscrizione.
Nessuno si è costituito per Roma Capitale nonostante la rituale evocazione in giudizio.
La controversia è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Nessuna prescrizione o decadenza è maturata nella specie.
Invero, l'art. 1, comma 161, della legge 27.12.2006 n. 296 prevede che gli avvisi di accertamento “devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”; trattandosi di ipotesi in cui il contribuente ha omesso la dichiarazione, il termine di 5 anni decorre dalla data in cui avrebbe dovuto presentare la dichiarazione, e cioè l'anno successivo rispetto a quello a cui la dichiarazione si riferisce.
Da quanto sopra, ne discende che l'avviso di accertamento volto a contestare l'omesso e/o parziale versamento dell'IMU per il 2018, quale conseguenza di omessa dichiarazione dell'immobile, può essere emesso e notificato entro il 31.12.2024. E dunque , l'avviso di specie è tempestivo. E, a maggior ragione, lo è per il 2019.
Ma comunque, nella specie alle dette scadenze sarebbe comunque applicabile la normativa emergenziale covid.
Invero, secondo il condiviso insegnamento offerto dalla Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025 (Rv. 673835 - 01), la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura
Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Il ricorso va dunque rigettato.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese irripetibili.