Sentenza breve 18 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/04/2026, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02685/2026REG.PROV.COLL.
N. 06122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6122 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2BB8C7418, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Cincotti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. IV- ter , n. 11961 del 2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il Cons. ST NT e udito per la parte appellata l’avvocato Nicola Marcone; si dà atto che l'avv. Alfredo Cincotti ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La -OMISSIS- s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 18 giugno 2025, n. 11961 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. IV- ter , che ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso, rispettivamente, il provvedimento in data 7 aprile 2025, adottato da FI s.p.a., recante l’esclusione dal lotto n. 1 della procedura di gara per l’affidamento della “ fornitura di red cavi autoregolanti ”, e la nota in data 16 aprile 2025 con cui la stessa FI ha segnalato, ai sensi dell’art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36 del 2023, all’ANAC la asserita dichiarazione non veritiera.
Il contenzioso concerne la suindicata procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per un valore totale stimato pari ad euro 30.571.392,69, da aggiudicare con il criterio del minore prezzo; viene qui in rilievo il lotto n. 1, rispetto al quale -OMISSIS- è risultata prima graduata.
La stazione appaltante, avendo preso atto della dichiarazione resa dalla società appellante nel proprio DGUE circa la sussistenza di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per turbata libertà degli incanti e corruzione (con riguardo a fatti risalenti al periodo luglio/settembre 2021) a carico, in concorso con altri, del sig. -OMISSIS-, ex amministratore unico di -OMISSIS- (cessato dalla carica in data 26 aprile 2022), ha avviato nei confronti della stessa la verifica dei requisiti, chiedendole ogni informazione utile.
Con nota in data 20 febbraio 2025 -OMISSIS- ha riscontrato la richiesta della stazione appaltante informandola delle misure di self-cleaning adottate, nonché di avere disposto il reinserimento del sig. -OMISSIS- quale consigliere senza deleghe con decorrenza dal 15 gennaio 2025.
E’ dunque intervenuto l’impugnato provvedimento di esclusione motivato nell’assunto che la società -OMISSIS- non ha dichiarato la richiesta di rinvio a giudizio del soggetto interessato, risalente al 24 giugno 2024, limitandosi a dare atto della sola pendenza del procedimento penale, così fornendo “ informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ”; al contempo FI ha provveduto a segnalare l’accaduto all’ANAC in ragione dell’astratta ricorrenza di un’ipotesi di dichiarazione non veritiera resa dall’appellante nel DGUE (a questo riguardo, va precisato che ANAC ha archiviato la segnalazione con provvedimento in data 7 luglio 2025, ritenendo non sussumibile nel campo di applicazione dell’art. 96, comma 15, e dell’art. 222, comma 13, del d.lgs. n. 36 del 2025 la predetta condotta omissiva dell’operatore economico).
2. – Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la -OMISSIS- s.r.l. ha impugnato il provvedimento di esclusione deducendone l’illegittimità nell’assunto che la condotta dell’ex amministratore unico non poteva più assumere rilievo quale causa di esclusione essendo decorsi più di tre anni dai fatti oggetto del procedimento penale, risalenti al 12 luglio e al 27 settembre 2021, che non sia ravvisabile la falsa dichiarazione assunta da FI a fondamento del provvedimento di esclusione, non sussistendo, in capo alla società, neppure un obbligo dichiarativo; ha inoltre impugnato la segnalazione inviata da FI all’ANAC per violazione dell’art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36 del 2023.
3. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso, rilevando anzitutto che i fatti contestati in sede penale all’ex amministratore unico della società ricorrente rientrano nel novero di quegli elementi dai quali la stazione appaltante può desumere l’illecito professionale. Ha inoltre affermato che non incide sulla loro rilevanza la circostanza per cui i fatti presuntivamente commessi dall’ex amministratore risalgano a più di un triennio addietro rispetto alla gara oggetto di controversia. Inoltre la sentenza ha ritenuto che il reinserimento dell’imputato nel C.d’A., ancorché senza deleghe, ha correttamente condotto la stazione appaltante a ritenere non interrotti i rapporti tra l’operatore e lo stesso amministratore. Infine, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la nota FI 16 aprile 2025 di segnalazione all’ANAC della integrazione di un’ipotesi di dichiarazione non veritiera, trattandosi di atto prodromico ed endoprocedimentale privo di autonoma lesività.
4.- Con il ricorso in appello la -OMISSIS- s.r.l. ha dedotto l’erroneità della sentenza di prime cure nell’assunto che : a) non sarebbe ravvisabile la falsa dichiarazione di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023 in relazione alla mancata comunicazione del rinvio a giudizio, in quanto -OMISSIS- non aveva un obbligo dichiarativo, riguardando il procedimento penale un soggetto cessato dalla carica il 26 aprile 2022, e comunque non assurgendo tale ipotesi omissiva a falsità della dichiarazione; b) non sussistendo l’obbligo dichiarativo in relazione al soggetto cessato dalla carica, la dichiarazione era stata resa dall’appellante a scopo puramente collaborativo; c) le misure di self-cleaning devono ritenersi adeguate e nel nuovo codice non hanno valore solo pro futuro , ma anche per le gare in corso; d) non sussiste la violazione dell’art. XI del disciplinare, in quanto le fattispecie ivi contemplate hanno rilevanza per tre anni dalla commissione dei fatti (e dunque, a tutto concedere, sino al 27 settembre 2024).
5. - Si è costituita in resistenza FI s.p.a., puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello.
6.- All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il primo motivo di appello lamenta come la sentenza abbia ritenuto, a presupposto dell’esclusione, un’ipotesi di falsa dichiarazione, rilevante ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023, nella mancata menzione della richiesta di rinvio a giudizio del sig. -OMISSIS-; deduce come, al contrario, non fosse tenuta a rendere alcuna dichiarazione relativa ad un soggetto cessato dalla carica, la cui situazione, a suo dire, era stata rappresentata solamente per spirito di collaborazione e trasparenza. L’appellante, richiamando l’insegnamento giurisprudenziale, allega che la fattispecie della falsa dichiarazione è residuale e non concerne le ipotesi in cui il concorrente abbia omesso una dichiarazione oggetto di obblighi informativi predeterminati dalla legge, e pertanto non è postulabile, a suo dire, nella fattispecie controversa, come ritenuto anche dal provvedimento ANAC in data 7 luglio 2025 di archiviazione del procedimento sanzionatorio. In ogni caso, per l’appellante, non sarebbe neppure ravvisabile un’omissione dichiarativa, quanto piuttosto una dichiarazione incompleta, avendo dichiarato che il soggetto cessato dalla carica risultava indagato, e che la società aveva adottato le misure di self-cleaning ; la società -OMISSIS- ha dunque reso una dichiarazione positiva di sussistenza, a proprio carico, di situazioni astrattamente idonee a configurare una causa di esclusione per illecito professionale; l’unica circostanza non dichiarata è stata l’intervenuta richiesta di rinvio a giudizio, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza preliminare. Anche in tale prospettiva non sussistevano dunque i presupposti per l’automatica esclusione dalla gara, atteso che la stazione appaltante era già nelle condizioni di svolgere le valutazioni di propria competenza.
Il secondo motivo, che può essere trattato congiuntamente al primo, in quanto allo stesso complementare, caratterizzandosi come sviluppo della stessa argomentazione difensiva, critica poi la sentenza per avere attribuito rilevanza escludente ad una dichiarazione che, nel settembre 2024, non doveva essere resa, secondo quanto disposto dall’art. 94, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, riguardando l’ex amministratore cessato dalla carica il 26 aprile 2022.
I motivi sono infondati.
Procedendo per ordine nella trattazione degli elementi fattuali correlati all’obbligo dichiarativo, si evince dalle allegazioni difensive di FI che il sig. -OMISSIS- non era soltanto l’ex amministratore unico cessato dalla carica, per dimissioni, il 26 aprile 2022, per il quale dunque non sussisterebbe la necessità di rendere la dichiarazione nel DGUE, essendo rimasto come amministratore di fatto, in forza dei rapporti di parentela intercorrenti con la persona nominata amministratore a seguito delle prime dimissioni, ed anche delle seconde dimissioni, queste ultime risalenti all’aprile 2025, non potendo pertanto definirsi estraneo alla compagine societaria al momento della presentazione dell’offerta per la gara oggetto di controversia, in data 26 settembre 2024.
La qualifica di amministratore di fatto è rilevante a mente dell’art. 94, comma 3, lett. h), del d.lgs. n. 36 del 2023 come soggetto per il quale occorre rendere le c.d. “dichiarazioni di garanzia” e che può determinare situazioni di “contagio” anche ai fini dell’attribuzione di gravi illeciti professionali.
In tale contesto la mutata condizione del sig. -OMISSIS-, passato dalla condizione di indagato a quella di imputato in ragione della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. in data 21 marzo 2024, doveva essere portata a conoscenza della stazione appaltante, trattandosi di circostanza rilevante ai fini delle valutazioni di competenza della stessa sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico.
Ciò anche nella considerazione che la condizione di amministratore di fatto, e dunque di simulazione gestoria, dimostra l’inadeguatezza delle misure di self-cleaning adottate dalla società -OMISSIS-, nel cui consiglio di amministrazione sedevano la moglie del sig. -OMISSIS- e (verosimilmente) la suocera quale presidente.
Inoltre dalla visura camerale emerge che il capitale sociale della -OMISSIS- s.r.l. era quasi totalitariamente detenuto dalla -OMISSIS- s.p.a., di cui il sig. -OMISSIS- ha 998 azioni, mentre le residue appartengono alla di lui moglie, ad altri familiari, nonché alla -OMISSIS- s.r.l., anche essa di proprietà della famiglia -OMISSIS-.
Ciò posto, non è ravvisabile nella fattispecie in esame un’ipotesi di falsa dichiarazione, ma, del resto, la motivazione del provvedimento di esclusione in data 7 aprile 2025 è incentrata piuttosto sull’illecito professionale conseguente ad un’omissione dichiarativa rilevante, ai fini del combinato disposto degli artt. 96, comma 14, e 98, commi 3, lett. b), e 5, del d.lgs. n. 36 del 2023, in termini di gravità dell’illecito stesso.
Si evince infatti dal gravato provvedimento che « le condotte oggetto del procedimento penale, che hanno determinato l’adozione, da parte di FI dei provvedimenti […], integrano una ipotesi di violazione rilevante ai sensi del citato atto ex art. 169 del D.lgs 36/2023 essendosi determinata e perdurando tuttora una violazione delle norme del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo -determinata dal permanere dei rapporti con il soggetto coinvolto nel procedimento penale suddetto- tanto più grave in quanto discendente dalla contestata commissione di reati realizzati nell’ambito di procedure di affidamento indette dalla stessa FI, ciò considerando altresì che le misure di self cleaning già adottate, anche alla luce dei successivi provvedimenti organizzativi assunti dalla -OMISSIS-, non sono idonee a determinare la necessaria totale rottura dei rapporti, richiesta dalla norma di matrice comunitaria, fra la medesima -OMISSIS- s.r.l. e il soggetto imputato ».
Si aggiunga che la società appellante era stata esclusa da precedenti gare di FI (a seguito della sospensione delle qualificazioni in conseguenza della pendenza del procedimento penale), il che costituiva motivo di esclusione anche ai sensi dell’atto di cui all’art. 169, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 in data 1dicembre 2023 e del punto XI, lett. A), del disciplinare di gara.
2. – Il terzo mezzo di gravame deduce la violazione dell’art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023, criticando la sentenza laddove ha ritenuto inefficaci le misure di self-cleaning adottate da -OMISSIS-, in quanto operanti solo pro futuro e non anche per la gara in corso, per giunta in assenza di contraddittorio tra stazione appaltante ed operatore economico.
Il motivo, seppure nei termini che seguono, è infondato, anche a prescindere dai profili di (parziale) inammissibilità svolti da FI.
Nel vigore del d.lgs. n. 36 del 2023 le misure di self-cleaning operano anche per la gara in corso, e, con riguardo a tale aspetto, la motivazione della sentenza impugnata va corretta; peraltro il primo giudice ha anche affermato che « a fronte della discrezionalità che connota il potere di valutazione da parte della stazione appaltante della efficacia delle misure di self-cleaning, non emergono quei profili di manifesta illogicità né di abnormità nel giudizio serbato da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ai quali è limitato il sindacato di questo giudice ».
In tale prospettiva rileva non solo la mancata enucleazione di una soluzione di continuità tra l’assetto organizzativo della società appellante e il sig. -OMISSIS-, per le ragioni sopra esposte, ma anche l’aspetto, posto in rilievo dal primo giudice, e confermativo di quanto già osservato, della ripresa del rapporto tra la società e l’ex-amministratore già dal 15 gennaio 2025.
Quanto all’asserita violazione del contraddittorio procedimentale, va osservato come, in realtà, con nota del 10 febbraio 2025, FI ha instaurato un rapporto di comunicazione con la società, invitandola a fornire ogni informazione utile a dimostrare la reale interruzione (cesura) del rapporto tra la società e l’ex-amministratore, imputato di gravi reati; la -OMISSIS- ha interloquito al riguardo con nota del successivo 20 febbraio, di riepilogo delle misure di self-cleaning adottate e dichiarate nel DGUE.
3. – Il quarto motivo di appello lamenta poi che la sentenza abbia ritenuto configurabile la causa di esclusione di cui all’art. XI, sezione A, punto 5, del disciplinare di gara, assumendo che le violazioni delle norme contenute nel Codice Etico e nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS contestate nell’esecuzione di precedenti contratti risalirebbero a più di un triennio addietro rispetto alla gara oggetto di controversia. Deduce, al riguardo, l’appellante che i fatti oggetto del procedimento penale a carico del sig. -OMISSIS- risalirebbero al 12 luglio 2021 e al 27 settembre 2021, con la conseguenza che potrebbero assumere rilevanza a fini escludenti al più sino al 27 settembre 2024 (né rileverebbe, in tale prospettiva, la circostanza per cui, all’esito di una riorganizzazione societaria, il sig. -OMISSIS- sia poi rientrato nel C.d’A. di -OMISSIS- in data 15 gennaio 2025, peraltro come consigliere senza deleghe).
Anche tale motivo è infondato.
Il disciplinare di gara stabilisce che « in coerenza con le finalità stabilite dal Codice Etico e dalla Policy Anticorruzione del Gruppo FS […] FI, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 169 del d.lgs. n. 36/2023, si riserva di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara i concorrenti, candidati o offerenti, ovvero di negare l’autorizzazione al subappalto agli operatori economici, per i quali ritenga non sussistere adeguata affidabilità professionale in quanto : A. risultino essere incorsi : […] 5) nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico e nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
Le predette fattispecie rilevano per tre anni dalla commissione del fatto ».
Occorre peraltro considerare che il provvedimento di esclusione è caratterizzato da una motivazione composita, attribuente valore ad una pluralità di elementi desumibili dalla condotta attuale e pregressa della società appellante.
Tra gli elementi di valutazione da parte di FI emerge quello per cui « il perdurare dei rapporti tra CO OC ed il soggetto coinvolto nel procedimento penale suddetto rende irrilevante il decorso del tempo a far data dai fatti oggetto del procedimento penale, ciò considerando comunque che la richiesta di rinvio a giudizio è stata notificata agli imputati, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza preliminare, solo nel giugno 2024 e che la violazione delle norme del Codice Etico assume carattere continuativo trattandosi delle medesime contestazioni e delle medesime misure riparatorie proposte all’epoca e ritenute dalla medesima stazione appaltante non sufficienti a ricostituire il rapporto fiduciario con gli operatori economici interessati ».
Con riferimento a questo formante motivazionale del provvedimento di esclusione giova ricordare che, a mente dell’art. 96, comma 10, lett. c), n. 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, la rilevanza triennale della causa di esclusione decorre dalla data di emissione di uno degli atti di cui all’art. 407- bis , comma 1, cod. proc. pen., con cui, cioè, il PM esercita l’azione penale. Nel caso di specie, la richiesta di rinvio a giudizio risale al 21 marzo 2024, ragione per cui (detta rilevanza) non era esaurita alla data di adozione del provvedimento stesso (7 aprile 2025).
4. – Alla stregua di quanto esposto, l’appello, con l’unita domanda risarcitoria, va respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti.
La complessità della controversia integra peraltro le ragioni che per legge consentono la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e i soggetti interessati dal presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES EL, Presidente
ST NT, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST NT | ES EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.