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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1317/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
EI CE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2653/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1466/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 11 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240013962691000 CREDITI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del contribuente insiste come in atti e chiede l' accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio insiste come in atti e chiede la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto di appello notificato il 15/04/2025 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) e iscritto al R. G.A. n. 2653/2025, Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1466/11/25, depositata il 24/02/2025, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, che rigettava il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2024 00139626 91, chiedendone la riforma e in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva.
§1.1. Premetteva che, con ricorso telematico dell'11/07/2024, aveva impugnato la suddetta cartella, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico/2021 (anno d'imposta 2020), con la quale l'AE richiedeva il pagamento di euro 152.315,20 per IRPEF, oltre sanzioni e accessori.
La cartella scaturiva dalla ripresa effettuata dall'AE sul presupposto che il contribuente, titolare della ditta individuale Ricorrente_1, avendo fruito di un credito d'imposta concesso a favore delle imprese che intendano realizzare, a determinate condizioni, investimenti nel mezzogiorno, avesse cessato la sua attività nell'anno 2020 costituendosi, successivamente, un nuovo soggetto giuridico (“Resistente_1 s.r.l.”) e non avesse, quindi, rispettato il periodo di vigilanza imposto dalla norma per consentire gli opportuni monitoraggi in ordine alla corretta fruizione del credito erogato.
Il contribuente eccepiva l'illegittimità della cartella per difetto di motivazione ed emendabilità della dichiarazione dei redditi, chiedendone l'annullamento, deducendo che l'interpretazione della norma era erronea, atteso che non aveva dismesso i beni prima del decorrere del termine di cinque anni previsto dalla legge, in quanto i beni avevano formato oggetto di conferimento dell'azienda in una società di capitali, di cui era socio al 90%.
§1.2. In primo grado si costituiva l'AE, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo altresì la definitività delle somme di euro 439,80 (sanzioni) ed euro 492,76 (interessi per tardivi versamenti), non essendo state oggetto di impugnazione.
§1.3. Con memoria illustrativa il contribuente ribadiva le proprie tesi, richiamando giurisprudenza in tema di motivazione degli atti da controllo automatizzato e di emendabilità delle dichiarazioni. Chiedeva inoltre la chiamata in causa della Resistente_1 S.r.l., ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 546/1992, quale soggetto costituito dopo la cessazione dell'impresa individuale.
§1.4. La C.G.T. di primo grado respingeva in via preliminare la richiesta di chiamata del terzo e riteneva pacifica la debenza delle somme relative a sanzioni e interessi, per mancata specifica contestazione. Nel merito, il ricorso veniva rigettato, ritenendo che:
– in caso di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972 la cartella non necessita di ulteriore motivazione, trattandosi di mero riscontro cartolare;
– il contribuente non aveva indicato nella dichiarazione originaria né il credito d'imposta né le compensazioni, come risultante dall'omessa compilazione del quadro RU;
– la dichiarazione integrativa, presentata solo dopo la comunicazione di irregolarità del 26 ottobre 2023, era inammissibile per effetto della “causa ostativa” prevista dall'art. 2, comma 8, DPR 322/1998;
– non era stato rispettato il periodo di vigilanza previsto per la fruizione del credito d'imposta.
Il contribuente veniva altresì condannato al pagamento di euro 5.000,00 per spese di lite.
§1.5. Avverso detta sentenza propone appello Ricorrente_1 eccependo:
1. Nullità della pronuncia per ultrapetizione, in violazione dell'art.112 c.p.c.; 2. Nullità della pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 n. 4 del D.Lgs n. 546/92 e dell'art.132 n. 4 c.p.c. – difetto di motivazione della sentenza.
3. Nullità della pronuncia nella parte in cui non ritiene rispettato il periodo di vigilanza.
4. Erroneità della sentenza nel capo in cui ritiene pacifica la debenza delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni.
5. Erroneità della pronuncia per insufficienza e contraddittorietà della motivazione nel capo in cui respinge il primo motivo di ricorso, con il quale è stato rilevato il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
6. Erroneità della pronuncia per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nel capo in cui dichiara: A.1 l'omessa compilazione del quadro RU, A.2 la non emendabilità della dichiarazione successivamente alla comunicazione di irregolarità notificata al contribuente. 7.
Erroneità della sentenza nel capo in cui provvede sulla condanna alle spese processuali.
8. Erroneità della pronuncia per mancata chiamata in causa del terzo a norma dell'art.14 D.Lgs 546/1992.
§2. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'appello.
§3. All'odierna udienza erano presenti il difensore del ricorrente ed il rappresentante della AE che insistevano nelle rispettive deduzioni. La Corte poneva, quindi, la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. L'appello proposto dal contribuente impone di verificare la correttezza della sentenza di primo grado, che ha rigettato il ricorso ritenendo: a) legittima la cartella emessa ai sensi degli artt. 36-bis del
DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972; b) inammissibile la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente dopo la comunicazione di irregolarità; c) insussistente il credito d'imposta e, conseguentemente, legittima la pretesa impositiva;
d) irrilevante la richiesta di chiamata in causa del terzo;
e) pacifica la debenza delle somme relative a sanzioni e interessi non contestati.
Gli articolati motivi di appello richiedono un approfondito esame sia degli aspetti formali dell'atto impugnato sia del regime giuridico della dichiarazione integrativa, con particolare riferimento alla c.d.
“causa ostativa”, nonché della disciplina inerente ai crediti d'imposta e al correlato “periodo di vigilanza”.
§5. Quanto all'asserita ultrapetizione (art. 112 c.p.c.), l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe ampliato il thema decidendum affrontando questioni non devolute, con particolare riguardo al mancato rispetto del periodo di vigilanza. La censura è infondata.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che non vi sia ultrapetizione quando il giudice esamina questioni logicamente pregiudiziali, pur non espressamente sollevate, purché strettamente funzionali alla decisione delle domande proposte.
Nel caso di specie, la verifica dello statuto del credito d'imposta e delle condizioni normative per la sua spettanza costituisce accertamento necessario ai fini del decidere, poiché il contribuente ha fondato la propria impugnativa proprio sulla pretesa spettanza del credito. Il riferimento al mancato rispetto del periodo di vigilanza è quindi parte integrante dell'accertamento sulla legittima utilizzabilità del credito e non configura alcuno sconfinamento dal petitum o dalla causa petendi.
§6. In ordine al vizio di motivazione della cartella, emessa a seguito di controllo automatizzato, ritiene il Collegio che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la cartella conseguente al controllo automatizzato non richiede né una preventiva comunicazione di irregolarità né una motivazione analitica, poiché l'attività dell'Amministrazione non si sostanzia in una valutazione discrezionale o in una rettifica del reddito, ma in un mero raffronto aritmetico tra il dichiarato e il versato. La Suprema Corte ha chiarito che, in tali casi, la motivazione può essere ridotta ai dati necessari a rendere intellegibile la ragione della pretesa, essendo la fonte dell'obbligazione rinvenibile nella stessa dichiarazione del contribuente.
Nel caso di specie, la cartella impugnata riportava tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge: dati dichiarati, importi versati, scostamenti rilevati, nonché riferimento alla procedura di cui all'art. 36-bis. Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di motivazione.
§7. A proposito della mancata indicazione del credito d'imposta e delle compensazioni nella dichiarazione originaria, osserva la Corte che la sentenza di primo grado ha dato rilievo decisivo alla mancata compilazione del quadro RU nella dichiarazione originaria per l'anno di imposta 2019, da cui trae origine il credito d'imposta che il contribuente assume di avere compensato.
Secondo la normativa vigente, i crediti d'imposta che richiedono iscrizione nel quadro RU non possono considerarsi esistenti o utilizzabili se non risultano regolarmente esposti in dichiarazione. La compilazione di tale quadro costituisce modalità essenziale di comunicazione all'Amministrazione finanziaria, finalizzata a consentire il controllo preventivo sulla spettanza del credito e sul rispetto dei relativi limiti.
Nel caso in esame, è pacifico che: – il credito non fosse indicato nella dichiarazione originaria;
– le compensazioni non risultassero esposte;
– la dichiarazione integrativa sia stata presentata solo dopo la comunicazione di irregolarità.
Ne consegue che il primo giudice ha correttamente ritenuto insussistente il credito ai fini del controllo automatizzato, non potendo l'Amministrazione tener conto di dati non emergenti dalla dichiarazione validamente presentata.
§8. Ancora, quanto alla dichiarazione integrativa ed alla causa ostativa di cui all'art. 2, comma 8, DPR
322/1998, sostiene il contribuente che la dichiarazione integrativa, presentata dopo la comunicazione di irregolarità, avrebbe comunque dovuto essere presa in considerazione.
Anche questa lagnanza non coglie il segno.
Secondo il quadro normativo vigente, l'art. 2, comma 8, del DPR 322/1998 esclude la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa una volta che l'Ufficio abbia notificato un atto che manifesti l'avvio di un controllo sulla dichiarazione, tra cui rientra pacificamente la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis. La giurisprudenza di legittimità, in modo costante, considera questa comunicazione quale “causa ostativa” alla presentazione di dichiarazioni integrative volte a modificare gli elementi oggetto del controllo già avviato. Nel caso di specie:
– la comunicazione di irregolarità è stata notificata il 26 ottobre 2023;
– la dichiarazione integrativa è stata presentata successivamente;
– tale integrativa aveva ad oggetto proprio il credito e le compensazioni oggetto del controllo.
Vero è che la dichiarazione può essere emendata in sede contenziosa, ma in tal caso il contribuente deve offrire la prova sostanziale della correttezza dei nuovi dati esposti, producendo la relativa documentazione di supporto, circostanza questa che non si è verificata nella presente fattispecie.
§9. A proposito del periodo di vigilanza relativo al credito d'imposta, la sentenza appellata ha respinto anche la censura – ribadita nel presente grado di giudizio – che contesta l'assunto del mancato rispetto del periodo di vigilanza previsto per taluni crediti d'imposta, volto a consentire la verifica della loro corretta utilizzazione.
Il motivo è infondato.
La normativa di settore attribuisce all'Agenzia un periodo durante il quale è possibile verificare l'effettiva spettanza del credito. L'omessa indicazione del credito nella dichiarazione originaria determina un'alterazione del meccanismo di controllo, impedendo all'Amministrazione di esercitare il monitoraggio previsto. Il mancato rispetto del periodo di vigilanza, sottolineato anche nel provvedimento di rigetto pronunciato in sede di autotutela, costituisce ulteriore elemento ostativo alla fruizione del credito.
§10. Sono infine infondati, alla luce delle considerazioni che precedono, i motivi concernenti l'illegittimità delle sanzioni e della condanna alle spese, come pure la richiesta di condanna al maggior danno.
§11. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
§12. Le spese processuali anche di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Regione Sicilia, Sezione V, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 1466/11/25 della C.G.T. di I° grado di Catania. Condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate per il presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.000,00= oltre gli oneri accessori di legge. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26.01.2026. Il Giudice estensore Il Presidente Francesco
IO MA RA
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
EI CE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2653/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1466/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 11 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240013962691000 CREDITI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del contribuente insiste come in atti e chiede l' accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio insiste come in atti e chiede la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto di appello notificato il 15/04/2025 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) e iscritto al R. G.A. n. 2653/2025, Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1466/11/25, depositata il 24/02/2025, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, che rigettava il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2024 00139626 91, chiedendone la riforma e in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva.
§1.1. Premetteva che, con ricorso telematico dell'11/07/2024, aveva impugnato la suddetta cartella, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico/2021 (anno d'imposta 2020), con la quale l'AE richiedeva il pagamento di euro 152.315,20 per IRPEF, oltre sanzioni e accessori.
La cartella scaturiva dalla ripresa effettuata dall'AE sul presupposto che il contribuente, titolare della ditta individuale Ricorrente_1, avendo fruito di un credito d'imposta concesso a favore delle imprese che intendano realizzare, a determinate condizioni, investimenti nel mezzogiorno, avesse cessato la sua attività nell'anno 2020 costituendosi, successivamente, un nuovo soggetto giuridico (“Resistente_1 s.r.l.”) e non avesse, quindi, rispettato il periodo di vigilanza imposto dalla norma per consentire gli opportuni monitoraggi in ordine alla corretta fruizione del credito erogato.
Il contribuente eccepiva l'illegittimità della cartella per difetto di motivazione ed emendabilità della dichiarazione dei redditi, chiedendone l'annullamento, deducendo che l'interpretazione della norma era erronea, atteso che non aveva dismesso i beni prima del decorrere del termine di cinque anni previsto dalla legge, in quanto i beni avevano formato oggetto di conferimento dell'azienda in una società di capitali, di cui era socio al 90%.
§1.2. In primo grado si costituiva l'AE, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo altresì la definitività delle somme di euro 439,80 (sanzioni) ed euro 492,76 (interessi per tardivi versamenti), non essendo state oggetto di impugnazione.
§1.3. Con memoria illustrativa il contribuente ribadiva le proprie tesi, richiamando giurisprudenza in tema di motivazione degli atti da controllo automatizzato e di emendabilità delle dichiarazioni. Chiedeva inoltre la chiamata in causa della Resistente_1 S.r.l., ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 546/1992, quale soggetto costituito dopo la cessazione dell'impresa individuale.
§1.4. La C.G.T. di primo grado respingeva in via preliminare la richiesta di chiamata del terzo e riteneva pacifica la debenza delle somme relative a sanzioni e interessi, per mancata specifica contestazione. Nel merito, il ricorso veniva rigettato, ritenendo che:
– in caso di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972 la cartella non necessita di ulteriore motivazione, trattandosi di mero riscontro cartolare;
– il contribuente non aveva indicato nella dichiarazione originaria né il credito d'imposta né le compensazioni, come risultante dall'omessa compilazione del quadro RU;
– la dichiarazione integrativa, presentata solo dopo la comunicazione di irregolarità del 26 ottobre 2023, era inammissibile per effetto della “causa ostativa” prevista dall'art. 2, comma 8, DPR 322/1998;
– non era stato rispettato il periodo di vigilanza previsto per la fruizione del credito d'imposta.
Il contribuente veniva altresì condannato al pagamento di euro 5.000,00 per spese di lite.
§1.5. Avverso detta sentenza propone appello Ricorrente_1 eccependo:
1. Nullità della pronuncia per ultrapetizione, in violazione dell'art.112 c.p.c.; 2. Nullità della pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 n. 4 del D.Lgs n. 546/92 e dell'art.132 n. 4 c.p.c. – difetto di motivazione della sentenza.
3. Nullità della pronuncia nella parte in cui non ritiene rispettato il periodo di vigilanza.
4. Erroneità della sentenza nel capo in cui ritiene pacifica la debenza delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni.
5. Erroneità della pronuncia per insufficienza e contraddittorietà della motivazione nel capo in cui respinge il primo motivo di ricorso, con il quale è stato rilevato il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
6. Erroneità della pronuncia per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nel capo in cui dichiara: A.1 l'omessa compilazione del quadro RU, A.2 la non emendabilità della dichiarazione successivamente alla comunicazione di irregolarità notificata al contribuente. 7.
Erroneità della sentenza nel capo in cui provvede sulla condanna alle spese processuali.
8. Erroneità della pronuncia per mancata chiamata in causa del terzo a norma dell'art.14 D.Lgs 546/1992.
§2. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'appello.
§3. All'odierna udienza erano presenti il difensore del ricorrente ed il rappresentante della AE che insistevano nelle rispettive deduzioni. La Corte poneva, quindi, la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. L'appello proposto dal contribuente impone di verificare la correttezza della sentenza di primo grado, che ha rigettato il ricorso ritenendo: a) legittima la cartella emessa ai sensi degli artt. 36-bis del
DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972; b) inammissibile la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente dopo la comunicazione di irregolarità; c) insussistente il credito d'imposta e, conseguentemente, legittima la pretesa impositiva;
d) irrilevante la richiesta di chiamata in causa del terzo;
e) pacifica la debenza delle somme relative a sanzioni e interessi non contestati.
Gli articolati motivi di appello richiedono un approfondito esame sia degli aspetti formali dell'atto impugnato sia del regime giuridico della dichiarazione integrativa, con particolare riferimento alla c.d.
“causa ostativa”, nonché della disciplina inerente ai crediti d'imposta e al correlato “periodo di vigilanza”.
§5. Quanto all'asserita ultrapetizione (art. 112 c.p.c.), l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe ampliato il thema decidendum affrontando questioni non devolute, con particolare riguardo al mancato rispetto del periodo di vigilanza. La censura è infondata.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che non vi sia ultrapetizione quando il giudice esamina questioni logicamente pregiudiziali, pur non espressamente sollevate, purché strettamente funzionali alla decisione delle domande proposte.
Nel caso di specie, la verifica dello statuto del credito d'imposta e delle condizioni normative per la sua spettanza costituisce accertamento necessario ai fini del decidere, poiché il contribuente ha fondato la propria impugnativa proprio sulla pretesa spettanza del credito. Il riferimento al mancato rispetto del periodo di vigilanza è quindi parte integrante dell'accertamento sulla legittima utilizzabilità del credito e non configura alcuno sconfinamento dal petitum o dalla causa petendi.
§6. In ordine al vizio di motivazione della cartella, emessa a seguito di controllo automatizzato, ritiene il Collegio che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la cartella conseguente al controllo automatizzato non richiede né una preventiva comunicazione di irregolarità né una motivazione analitica, poiché l'attività dell'Amministrazione non si sostanzia in una valutazione discrezionale o in una rettifica del reddito, ma in un mero raffronto aritmetico tra il dichiarato e il versato. La Suprema Corte ha chiarito che, in tali casi, la motivazione può essere ridotta ai dati necessari a rendere intellegibile la ragione della pretesa, essendo la fonte dell'obbligazione rinvenibile nella stessa dichiarazione del contribuente.
Nel caso di specie, la cartella impugnata riportava tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge: dati dichiarati, importi versati, scostamenti rilevati, nonché riferimento alla procedura di cui all'art. 36-bis. Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di motivazione.
§7. A proposito della mancata indicazione del credito d'imposta e delle compensazioni nella dichiarazione originaria, osserva la Corte che la sentenza di primo grado ha dato rilievo decisivo alla mancata compilazione del quadro RU nella dichiarazione originaria per l'anno di imposta 2019, da cui trae origine il credito d'imposta che il contribuente assume di avere compensato.
Secondo la normativa vigente, i crediti d'imposta che richiedono iscrizione nel quadro RU non possono considerarsi esistenti o utilizzabili se non risultano regolarmente esposti in dichiarazione. La compilazione di tale quadro costituisce modalità essenziale di comunicazione all'Amministrazione finanziaria, finalizzata a consentire il controllo preventivo sulla spettanza del credito e sul rispetto dei relativi limiti.
Nel caso in esame, è pacifico che: – il credito non fosse indicato nella dichiarazione originaria;
– le compensazioni non risultassero esposte;
– la dichiarazione integrativa sia stata presentata solo dopo la comunicazione di irregolarità.
Ne consegue che il primo giudice ha correttamente ritenuto insussistente il credito ai fini del controllo automatizzato, non potendo l'Amministrazione tener conto di dati non emergenti dalla dichiarazione validamente presentata.
§8. Ancora, quanto alla dichiarazione integrativa ed alla causa ostativa di cui all'art. 2, comma 8, DPR
322/1998, sostiene il contribuente che la dichiarazione integrativa, presentata dopo la comunicazione di irregolarità, avrebbe comunque dovuto essere presa in considerazione.
Anche questa lagnanza non coglie il segno.
Secondo il quadro normativo vigente, l'art. 2, comma 8, del DPR 322/1998 esclude la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa una volta che l'Ufficio abbia notificato un atto che manifesti l'avvio di un controllo sulla dichiarazione, tra cui rientra pacificamente la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis. La giurisprudenza di legittimità, in modo costante, considera questa comunicazione quale “causa ostativa” alla presentazione di dichiarazioni integrative volte a modificare gli elementi oggetto del controllo già avviato. Nel caso di specie:
– la comunicazione di irregolarità è stata notificata il 26 ottobre 2023;
– la dichiarazione integrativa è stata presentata successivamente;
– tale integrativa aveva ad oggetto proprio il credito e le compensazioni oggetto del controllo.
Vero è che la dichiarazione può essere emendata in sede contenziosa, ma in tal caso il contribuente deve offrire la prova sostanziale della correttezza dei nuovi dati esposti, producendo la relativa documentazione di supporto, circostanza questa che non si è verificata nella presente fattispecie.
§9. A proposito del periodo di vigilanza relativo al credito d'imposta, la sentenza appellata ha respinto anche la censura – ribadita nel presente grado di giudizio – che contesta l'assunto del mancato rispetto del periodo di vigilanza previsto per taluni crediti d'imposta, volto a consentire la verifica della loro corretta utilizzazione.
Il motivo è infondato.
La normativa di settore attribuisce all'Agenzia un periodo durante il quale è possibile verificare l'effettiva spettanza del credito. L'omessa indicazione del credito nella dichiarazione originaria determina un'alterazione del meccanismo di controllo, impedendo all'Amministrazione di esercitare il monitoraggio previsto. Il mancato rispetto del periodo di vigilanza, sottolineato anche nel provvedimento di rigetto pronunciato in sede di autotutela, costituisce ulteriore elemento ostativo alla fruizione del credito.
§10. Sono infine infondati, alla luce delle considerazioni che precedono, i motivi concernenti l'illegittimità delle sanzioni e della condanna alle spese, come pure la richiesta di condanna al maggior danno.
§11. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
§12. Le spese processuali anche di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Regione Sicilia, Sezione V, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 1466/11/25 della C.G.T. di I° grado di Catania. Condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate per il presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.000,00= oltre gli oneri accessori di legge. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26.01.2026. Il Giudice estensore Il Presidente Francesco
IO MA RA