Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 1317
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della pronuncia per ultrapetizione

    La censura è infondata. La verifica dello statuto del credito d'imposta e delle condizioni normative per la sua spettanza costituisce accertamento necessario ai fini del decidere, poiché il contribuente ha fondato la propria impugnativa proprio sulla pretesa spettanza del credito. Il riferimento al mancato rispetto del periodo di vigilanza è quindi parte integrante dell'accertamento sulla legittima utilizzabilità del credito e non configura alcuno sconfinamento dal petitum o dalla causa petendi.

  • Rigettato
    Nullità della pronuncia per difetto di motivazione della sentenza

    La Corte ritiene che la cartella conseguente al controllo automatizzato non richiede né una preventiva comunicazione di irregolarità né una motivazione analitica, poiché l'attività dell'Amministrazione non si sostanzia in una valutazione discrezionale o in una rettifica del reddito, ma in un mero raffronto aritmetico tra il dichiarato e il versato. La Suprema Corte ha chiarito che, in tali casi, la motivazione può essere ridotta ai dati necessari a rendere intellegibile la ragione della pretesa, essendo la fonte dell'obbligazione rinvenibile nella stessa dichiarazione del contribuente. Nel caso di specie, la cartella impugnata riportava tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge: dati dichiarati, importi versati, scostamenti rilevati, nonché riferimento alla procedura di cui all'art. 36-bis. Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di motivazione.

  • Rigettato
    Nullità della pronuncia nella parte in cui non ritiene rispettato il periodo di vigilanza

    Il motivo è infondato. La normativa di settore attribuisce all'Agenzia un periodo durante il quale è possibile verificare l'effettiva spettanza del credito. L'omessa indicazione del credito nella dichiarazione originaria determina un'alterazione del meccanismo di controllo, impedendo all'Amministrazione di esercitare il monitoraggio previsto. Il mancato rispetto del periodo di vigilanza, sottolineato anche nel provvedimento di rigetto pronunciato in sede di autotutela, costituisce ulteriore elemento ostativo alla fruizione del credito.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nel capo in cui ritiene pacifica la debenza delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni

    Alla luce delle considerazioni che precedono, i motivi concernenti l'illegittimità delle sanzioni sono infondati.

  • Rigettato
    Erroneità della pronuncia per insufficienza e contraddittorietà della motivazione nel capo in cui respinge il primo motivo di ricorso (difetto di motivazione dell'atto impugnato)

    La Corte ritiene che la cartella conseguente al controllo automatizzato non richiede né una preventiva comunicazione di irregolarità né una motivazione analitica, poiché l'attività dell'Amministrazione non si sostanzia in una valutazione discrezionale o in una rettifica del reddito, ma in un mero raffronto aritmetico tra il dichiarato e il versato. La Suprema Corte ha chiarito che, in tali casi, la motivazione può essere ridotta ai dati necessari a rendere intellegibile la ragione della pretesa, essendo la fonte dell'obbligazione rinvenibile nella stessa dichiarazione del contribuente. Nel caso di specie, la cartella impugnata riportava tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge: dati dichiarati, importi versati, scostamenti rilevati, nonché riferimento alla procedura di cui all'art. 36-bis. Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di motivazione.

  • Rigettato
    Erroneità della pronuncia per insufficienza e contraddittorietà della motivazione (omessa compilazione quadro RU e non emendabilità dichiarazione)

    Secondo la normativa vigente, i crediti d'imposta che richiedono iscrizione nel quadro RU non possono considerarsi esistenti o utilizzabili se non risultano regolarmente esposti in dichiarazione. La compilazione di tale quadro costituisce modalità essenziale di comunicazione all'Amministrazione finanziaria, finalizzata a consentire il controllo preventivo sulla spettanza del credito e sul rispetto dei relativi limiti. Nel caso in esame, è pacifico che il credito non fosse indicato nella dichiarazione originaria, le compensazioni non risultassero esposte e la dichiarazione integrativa sia stata presentata solo dopo la comunicazione di irregolarità. Ne consegue che il primo giudice ha correttamente ritenuto insussistente il credito ai fini del controllo automatizzato, non potendo l'Amministrazione tener conto di dati non emergenti dalla dichiarazione validamente presentata. Secondo il quadro normativo vigente, l'art. 2, comma 8, del DPR 322/1998 esclude la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa una volta che l'Ufficio abbia notificato un atto che manifesti l'avvio di un controllo sulla dichiarazione, tra cui rientra pacificamente la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis. La giurisprudenza di legittimità, in modo costante, considera questa comunicazione quale “causa ostativa” alla presentazione di dichiarazioni integrative volte a modificare gli elementi oggetto del controllo già avviato. Nel caso di specie: la comunicazione di irregolarità è stata notificata il 26 ottobre 2023; la dichiarazione integrativa è stata presentata successivamente; tale integrativa aveva ad oggetto proprio il credito e le compensazioni oggetto del controllo.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nel capo in cui provvede sulla condanna alle spese processuali

    Alla luce delle considerazioni che precedono, i motivi concernenti l'illegittimità della condanna alle spese sono infondati.

  • Rigettato
    Erroneità della pronuncia per mancata chiamata in causa del terzo

    La sentenza di primo grado ha respinto in via preliminare la richiesta di chiamata del terzo. La Corte ritiene irrilevante la richiesta di chiamata in causa del terzo ai fini della decisione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella

    La Corte ritiene che la cartella conseguente al controllo automatizzato non richiede né una preventiva comunicazione di irregolarità né una motivazione analitica, poiché l'attività dell'Amministrazione non si sostanzia in una valutazione discrezionale o in una rettifica del reddito, ma in un mero raffronto aritmetico tra il dichiarato e il versato. La Suprema Corte ha chiarito che, in tali casi, la motivazione può essere ridotta ai dati necessari a rendere intellegibile la ragione della pretesa, essendo la fonte dell'obbligazione rinvenibile nella stessa dichiarazione del contribuente. Nel caso di specie, la cartella impugnata riportava tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge: dati dichiarati, importi versati, scostamenti rilevati, nonché riferimento alla procedura di cui all'art. 36-bis. Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di motivazione.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione della norma sul credito d'imposta

    Secondo la normativa vigente, i crediti d'imposta che richiedono iscrizione nel quadro RU non possono considerarsi esistenti o utilizzabili se non risultano regolarmente esposti in dichiarazione. La compilazione di tale quadro costituisce modalità essenziale di comunicazione all'Amministrazione finanziaria, finalizzata a consentire il controllo preventivo sulla spettanza del credito e sul rispetto dei relativi limiti. Nel caso in esame, è pacifico che il credito non fosse indicato nella dichiarazione originaria, le compensazioni non risultassero esposte e la dichiarazione integrativa sia stata presentata solo dopo la comunicazione di irregolarità. Ne consegue che il primo giudice ha correttamente ritenuto insussistente il credito ai fini del controllo automatizzato, non potendo l'Amministrazione tener conto di dati non emergenti dalla dichiarazione validamente presentata.

  • Rigettato
    Dichiarazione integrativa presentata dopo la comunicazione di irregolarità

    Secondo il quadro normativo vigente, l'art. 2, comma 8, del DPR 322/1998 esclude la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa una volta che l'Ufficio abbia notificato un atto che manifesti l'avvio di un controllo sulla dichiarazione, tra cui rientra pacificamente la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis. La giurisprudenza di legittimità, in modo costante, considera questa comunicazione quale “causa ostativa” alla presentazione di dichiarazioni integrative volte a modificare gli elementi oggetto del controllo già avviato. Nel caso di specie: la comunicazione di irregolarità è stata notificata il 26 ottobre 2023; la dichiarazione integrativa è stata presentata successivamente; tale integrativa aveva ad oggetto proprio il credito e le compensazioni oggetto del controllo. Vero è che la dichiarazione può essere emendata in sede contenziosa, ma in tal caso il contribuente deve offrire la prova sostanziale della correttezza dei nuovi dati esposti, producendo la relativa documentazione di supporto, circostanza questa che non si è verificata nella presente fattispecie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 1317
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1317
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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