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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 28/01/2026, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1324/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'EMMANUELE LUCIANO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8127/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042376174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 355/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 per il tramite del costituito difensore impugna
contro
Agenzia SS e Regione Campania cartella esattoriale in epigrafe con la quale viene richiesto il pagamento di euro
362.07 per tassa auto 2017 rimasta insoluta.
Evidenzia con i motivi di ricorso l'intervenuta prescrizione-decadenza a causa del mancato inoltro dell'avviso di accertamento.
Si costituisce Agenzia SS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L'Agenzia ha eccepito la sua tardività essendo stato l'atto notificato il 1/4/2025 con deposito in segreteria il successivo 29/4/2025, mentre la cartella che è l'atto impugnato è stata notificata per posta il
15/01/2025.
Questo giudice tenuto conto della eccezione di parte resistente con ordinanza del 24/10/2025 invitava parte ricorrente a dare prova della data di notifica dell'atto che ha impugnato.
A tale incombenza la parte tuttavia non ha provveduto. Ne consegue pertanto che va accolta la preliminare eccezione di parte resistente.
Avuto riguardo alla natura della controversia le spese sono compensate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'EMMANUELE LUCIANO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8127/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042376174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 355/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 per il tramite del costituito difensore impugna
contro
Agenzia SS e Regione Campania cartella esattoriale in epigrafe con la quale viene richiesto il pagamento di euro
362.07 per tassa auto 2017 rimasta insoluta.
Evidenzia con i motivi di ricorso l'intervenuta prescrizione-decadenza a causa del mancato inoltro dell'avviso di accertamento.
Si costituisce Agenzia SS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L'Agenzia ha eccepito la sua tardività essendo stato l'atto notificato il 1/4/2025 con deposito in segreteria il successivo 29/4/2025, mentre la cartella che è l'atto impugnato è stata notificata per posta il
15/01/2025.
Questo giudice tenuto conto della eccezione di parte resistente con ordinanza del 24/10/2025 invitava parte ricorrente a dare prova della data di notifica dell'atto che ha impugnato.
A tale incombenza la parte tuttavia non ha provveduto. Ne consegue pertanto che va accolta la preliminare eccezione di parte resistente.
Avuto riguardo alla natura della controversia le spese sono compensate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.