Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00143/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01100/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2024, proposto da
Società M.M.A. Group di RR OR & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi D'Ambrosio e Giuseppe Napoli, con domicilio eletto presso lo studio Luigi D'Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi. n.23;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
degli atti della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività del 20.6.2024 e 30.7.2024, recanti rideterminazione del finanziamento concedibile alla società ai sensi del Titolo II, Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” – Atto dirigenziale n. 2487 del 22.12.2014 “Avviso di presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” (Codice pratica CP3010364);
di ogni altro atto a questi presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè non conosciuto, ed in particolare -ove esistenti- delle relazioni istruttorie (non conosciute);
ove occorra, della determinazione dirigenziale n. 429 del 1.6.2021 recante “Titolo II - Capo 3 Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese" come modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2. - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento”, nella parte in cui recepisce l’originario art. 5, co.3 del avviso approvato con DD n. 2487 del 22.12.2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15.01.2026 la dott.ssa SI ZO e uditi per le parti i difensori l'avv. Luigi D'Ambrosio, per la ricorrente, e l'avv. Nadia Valentini, per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società odierna ricorrente ha presentato domanda, in data 16.05.2022, per l’assegnazione di fondi erogati dalla Regione Puglia quali sovvenzioni agli investimenti delle piccole e medie imprese, partecipando ad un avviso pubblico del 2014, più volte modificato e procrastinato con successive determinazioni dirigenziali (DD n. 2487 del 22.12.2014 “Avviso di presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”-Codice pratica CP3010364; DD n. 429 del 01.06.2021; DD n. 250 del 06.04.2022).
L’investimento proposto dalla ricorrente, per realizzare la commercializzazione al dettaglio e all’ingrosso di frutta e verdura e altri generi alimentari; la produzione e trasformazione degli stessi, nonché l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha contemplato l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, per un importo complessivo di € 137.626,50, di cui € 100.000,00 da acquisire mediante mutuo bancario ed € 37.626,00 quale apporto di mezzi propri.
Le spese a sostenersi sono state inizialmente - e provvisoriamente- ritenute integralmente ammissibili, con conseguente finanziabilità in misura del 45%, pari ad € 61.931,93 (DD n. 00747 del 25.09.2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 158).
Successivamente, con gli atti in questa sede impugnati (relazione finale del 20.06.2024 e successiva nota del 30.07.2024, depositati privi protocollo), l’importo su cui calcolare l’agevolazione finanziaria si è significativamente ridotto ad € 47.910,20 (rispetto all’originaria somma di € 137.626,) – ed anche il conseguente l’importo dell’agevolazione, ridimensionato ad € 13.371,74.
A fondamento di tali determinazioni, come si legge nella sopraindicata nota del 30.07.2024, l’amministrazione ha posto le previsioni di bando (art. 5 co 3 dell’avviso pubblico di cui sopra) che, nel prevedere la possibilità di cumulo (solo) con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento Regionale n.17/2014 e con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n.15/2014, ha – in tesi di parte resistente- escluso la possibilità di cumulo con altre tipologie di aiuto, quale quelle già fruite dalla società ricorrente.
Nello specifico la Regione ha ritenuto di escludere dai costi ammissibili quelli che hanno usufruito del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, di cui alla L. n.208/2015 e s.m.i., per l’implicito divieto di cumulo tra le due agevolazioni finanziare in argomento, alla luce della previsione della lex specialis sopraindicata.
In altri termini, la Regione non ha considerato quali spese idonee come base di computo del finanziamento tutte le attrezzature (indicate nel piano di investimenti) acquistate e destinate all’attività di impresa oggetto dell’istanza di finanziamento, per il complessivo importo di € 113.131,00, pari alla somma in relazione alla quale la ricorrente ha fruito di un credito d’imposta (pari alla contenuta somma di € 4.989,08).
Con il ricorso introduttivo contesta le predette determinazioni regionali, comunicate con le sopraindicate note.
La ricorrente in prima battuta le censura evidenziandone la irragionevolezza e la disparità di trattamento, nonché la violazione della normativa di settore che, invece, ammette il cumulo tra tali agevolazioni; con il secondo motivo di ricorso critica le previsioni dello stesso bando, per come interpretate dalla Regione, proponendone la eterointegrazione, in subordine chiedendone l’annullamento, laddove interpretate in senso difforme da quello prospettato.
Con la terza censura denuncia, infine, la violazione delle garanzie partecipative.
Nel costituirsi l’Ente ha difeso l’operato dei propri uffici e, pur ammettendo che la normativa nazionale di settore non esclude la possibilità di cumulo, ha giustificato le proprie determinazioni soffermandosi sulle previsioni di bando che invece tale cumulo –con scelta non irragionevole- non ammettono.
All’udienza del 15.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato per come di seguito precisato.
Per una migliore comprensione della controversia giova premettere che è incontestato tra le parti che la normativa di settore (art.1, co 102 L.n.208/2015) ammette la cumulabilità dell’agevolazione finanziaria oggetto di controversia (ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30.09.2014) con il credito d’imposta per il mezzogiorno: di tanto si dà atto anche nella nota impugnata ( “Il 26/09/2022 il Dipartimento Sviluppo Economico ha pubblicato nella sezione "News" del Portale Sistema Puglia una comunicazione che afferma che il "Credito di imposta Mezzogiorno" e il "Credito d'imposta ZES" sono cumulabili con le sovvenzioni regionali del Regolamento 17/2014”).
Ci si deve poi soffermare sul contenuto della nota del 30.07.2024 che ha dato conto delle ragioni della riduzione di finanziamento operata.
Si chiarisce in essa che, pur essendo le misure in teoria cumulabili, l’avviso n.2487 del 22.12.2014, sul punto mai modificato da quelli succedutisi, ha previsto solo il cumulo con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento Regionale n.17/2014 e con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n.15/2014 (ma non con altri tipi di agevolazioni).
Sicchè, in ossequio alle previsioni dell’avviso, il cumulo con il credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno contrasta con la lex specialis: per ciò, a partire dal 2014, sono state “tagliate” tutte le spese sostenute per le quali si era già usufruito di altri aiuti di stato (a parte le due tipologie espressamente consentite dall'avviso) compresi i crediti d'imposta mezzogiorno (inquadrati dalla normativa nazionale come aiuti di Stato).
Prosegue, tuttavia, la nota – e su questo si appunteranno le considerazioni del Collegio- che nel settembre 2022 il Dipartimento Sviluppo Economico regionale ha pubblicamente comunicato che il "Credito di imposta Mezzogiorno” (e il "Credito d'imposta ZES") sono cumulabili con le sovvenzioni regionali del Regolamento n.17/2014, sicchè, al fine di dare seguito alla citata comunicazione, in assenza di una tempestiva modifica dell'Avviso, si è convenuto di recepire la comunicazione del Dipartimento stabilendo che il dies a quo, ai fini del cumulo con i crediti d'imposta Mezzogiorno, coincidesse con la data del 21/06/2022 , giorno di pubblicazione della risposta all’interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente ammissibilità al cumulo delle istanze di accesso alle agevolazioni presentate a partire da tale data.
Il cumulo per la ricorrente è stato escluso perché la domanda è stata presentata in data anteriore (16.05.2022) a tale risposta del 21.06.2022.
Tanto premesso, l’ordine logico dei vizi prospettati impone dal principiare dalle censure avverso le previsioni dell’avviso (motivo sub 2) che consentono di correttamente perimetrare il vincolo dell’amministrazione regionale, anche al fine di definirne, poi, gli oneri conformativi, come si indicherà nel prosieguo motivazionale.
La ricorrente in via principale reclama l’integrazione interpretativa dell’avviso ed in particolare della clausola di cui all’art.5 co 3 (nelle formulazioni via via succedutesi che hanno tuttavia, mantenuto inalterata l’originaria previsione - si veda da ultimo la DD n.250/2022 di Approvazione modifiche all’Avviso 2014, versata in giudizio dalla Regione il 19.10.2024), nel senso di ammettere il cumulo del finanziamento agevolato non solo con gli aiuti de minimis e con il finanziamento del rischio, ma anche con l’agevolazione del credito d’imposta per il mezzogiorno di cui alla L. n.208/2015.
Tale tesi non può essere seguita.
Pur se la formulazione letterale della clausola non esclude espressamente il cumulo reclamato, limitandosi a disporre in ordine alla cumulabilità con gli aiuti de minimis e con gli aiuti al finanziamento del rischio (“Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili sia con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento sia con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 04/08/2014.”), la scelta in tal senso è chiaramente desumibile dal tenore complessivo dell’avviso e dalla sua interpretazione sistematica, come rappresentato dalla Regione nella memoria in fase cautelare (pag. 6) e nella sua replica (pag.3), laddove si evidenzia che sia il modello di domanda (c.d. DSAN), sia l’art. 16, in tema di revoca, espressamente prevedono rispettivamente:
- la rinuncia o il divieto di percepire ovvero l’obbligo di restituire agevolazioni di qualsiasi natura, per i beni del programma oggetto della concessione (DSAN lett. L);
-la revoca del beneficio se, per i beni oggetto del programma di investimento agevolato, siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma (art.16).
L’avviso, pertanto, va correttamente interpretato nel senso di aver implicitamente, ma inequivocabilmente, escluso la possibilità di cumulo tra i benefici in questione.
La sua diversa interpretazione o eterointegrazione nel senso invocato dalla ricorrente si sostanzierebbe nella disapplicazione delle sue previsioni, come noto preclusa dal principio la vieta in assenza di impugnazione e annullamento.
Neppure può predicarsene l’illegittimità, così accedendosi alla relativa doglianza, per contrasto con la normativa di settore (art. 1, co. 102, l. n. 208/2015, nella versione modificata l’art. 7-quater, D.L. n. 243 del 29.12.2016: “Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento” e art. 13 R.R. n. 13/2014): le disposizioni in questione, infatti, nel consentire il cumulo, non lo impongono a qualsivoglia fine, vincolando in tal senso le previsioni per la distribuzione di ulteriori e diversi benefici economici.
Esse cioè, si limitano ad escludere che la fruizione del credito d’imposta per il mezzogiorno sia considerata necessariamente preclusiva di altri benefici, senza però imporre che i suoi destinatari debbano cumulare quel beneficio con altri.
Ciò per la fondamentale quanto dirimente ragione, frutto di un’opzione ermeneutica sistematica, per cui la facoltatività del cumulo (e, per ciò, la sua possibile esclusione contemplata nelle previsioni di bando) è giustificabile in ragione della volontà di raggiungere, con i diversi benefici (quali il finanziamento de quo), soggetti che non abbiano fruito di ulteriori misure agevolative, per garantire una loro più equa ed ampia ripartizione, evitando fenomeni di concentrazione delle stesse.
Le disposizioni normative invocate, dunque, ammettono tale possibilità cui, tuttavia, non può riconoscersi il carattere precettivo inderogabile invocato da parte ricorrente.
Deve concludersi che le previsioni dell’avviso, nella formulazione all’attualità vigente, non consentono, per ciò, il cumulo invocato.
Si rileva, tuttavia, che la nota del 30.07.2024, così come la precedente relazione finale del 20.08.2024, non fanno buon governo delle previsioni bando: con il che si viene ad esaminare la prima censura che si rivela fondata per come di seguito specificato.
L’illegittimità delle determinazioni regionali emerge lampante laddove, pur in presenza di previsioni di lex specialis mai modificate e vincolanti per l’Ente (e, di conseguenza, per la complessiva platea dei concorrenti), si è comunque consentito il cumulo dei benefici in questione solo in favore di alcuni concorrenti, ancorandone la decorrenza (del cumulo), in modo ingiustificatamente discriminatorio, in ragione della data di presentazione dell’istanza e della sua posteriorità o meno ad una risposta interpretativa dell’amministrazione finanziaria che, per sua natura, non può avere natura normativa, ma solo interpretativa, come tale evidentemente retroattiva, o meglio, applicabile a tutte le fattispecie riconducibili all’ipotesi presa in considerazione.
Sotto tale profilo l’illegittimità delle determinazioni regionali è manifesta; delle due l’una, infatti: o l’amministrazione, nella immutata formulazione delle previsioni dell’avviso e dato il suo carattere (auto)vincolante, ne fa applicazione a tutti i concorrenti (ma in tale ipotesi il ricorrente perderebbe l’interesse a ricorrere, in quanto il bene della vita reclamato non potrebbe che essere destinato ad esito infausto); ovvero, ritenendo di superare le previsioni dell’avviso in considerazione del mutato quadro interpretativo in ordine alla cumulabilità degli aiuti, ne procede a revoca e modifica, beneficiando dello stesso trattamento tutti i concorrenti.
Ciò che certamente non può ritenersi legittimo, per frontale contrasto con il principio:
- che vieta la disapplicazione degli atti amministrativi validi (perché mai annullati giudizialmente o in rimossi in autotutela) ed efficaci;
- che impone il rispetto delle previsioni di lex specialis nei confronti di tutta la platea dei concorrenti e, quindi, di assicurare la parità di trattamento;
è la disapplicazione del bando/avviso di partecipazione in favore solo di alcuni dei concorrenti.
L’annullamento della nota impugnata (cui può riconoscersi, pur in assenza di natura provvedimentale, carattere immediatamente lesivo, e per ciò la sua impugnabilità, in considerazione della natura evidentemente vincolate del successivo agire amministrativo) dunque, comporta, a fini conformativi dell’operato dell’amministrazione e per evitare futuro contenzioso, l’onere di rideterminarsi, uniformandosi ai principi sopraindicati.
La pronuncia di annullamento soddisfa l’interesse del ricorrente di carattere strumentale alla ripetizione delle valutazioni, eventualmente previa modifica erga omnes delle previsioni dell’avviso: in tal senso deve ammettersi la sua titolarità di interesse a ricorrere, senza incorrere nel granitico divieto, frutto del principio di legalità, di reclamare l’eccesso di potere per disparità di trattamento se si pretende di ottenere un pari trattamento contra legem.
Il ricorso va, dunque, accolto, nei limiti precisati in motivazione e salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione regionale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla le note regionali del 20.06.2024 e del 30.07.2024, salve le ulteriori determinazioni regionali.
Condanna la Regione Puglia alla rifusione, in favore della società ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 3000,00, oltre accessori se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15.01.2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ND, Presidente
SI ZO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI ZO | EN ND |
IL SEGRETARIO