TAR Bari, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 143
TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Disparità di trattamento e violazione principio di parità

    Il Tribunale rileva che l'amministrazione ha illegittimamente disapplicato il bando per alcuni concorrenti, creando una disparità di trattamento. L'annullamento delle note impugnate impone alla Regione di rideterminarsi uniformandosi ai principi di parità di trattamento e di applicazione del bando a tutti i concorrenti o di modificarlo per tutti.

  • Rigettato
    Interpretazione del bando e richiesta di eterointegrazione

    Il Tribunale ritiene che la formulazione dell'avviso, interpretata sistematicamente, escluda implicitamente il cumulo con il credito d'imposta per il mezzogiorno. La richiesta di eterointegrazione o disapplicazione delle previsioni del bando è preclusa in assenza di impugnazione e annullamento degli stessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 143
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 143
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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