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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 17/02/2026, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2696/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente e Relatore
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16692/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230057109203503 IRPEF-ALIQUOTE 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220062084967503 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240012786691503 BOLLO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220105373687503 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250001774868503 BOLLO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240133748054503 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1765/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto il ricorso avverso le seguenti cartelle di pagamento:
- n. 07120230057109203503 relativa a Tassa IRPEF, anno 2019;
- n. 07120240012786691503 relativa a Tassa automobilistica, anno 2018;
- n. 07120220105373687503 relativa a Tassa IRPEF, anno 2018;
- n. 07120250001774868503 relativa a Tassa automobilistica, anno 2019;
- n. 07120220062089467503 relativa a Tassa IRPEF, anno 2018;
- n. 07120240133748054503 relativa a Tassa automobilistica, anno 2017.
La ricorrente ha eccepito di non essere erede del signor Nominativo_1 e anzi di aver rinunciato all'eredità, l'illegittimità delle cartelle di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, l'inesigibilità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale II di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare l'Agenzia dell Entrate Riscossione contestava che la rinuncia formale all'eredità effettuata in data 6-8-2025, dopo l'apertura della successione, non sia validamente ed efficacemente prestata e non avendo fornito alcuna prova né dichiarazione circa l'eventuale possesso di beni ereditari dovrà essere considerata erede pura e semplice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso fondato.
La ricorrente ha depositato la copia del certificato dell'atto di rinuncia all'eredità del decuis
Nominativo_1 avvenuta in data 6-8-2025, successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali impugnate.
La Corte osserva che l'accettazione della corrispondenza per conto del defunto non si considera un atto di accettazione tacita della sua eredità. Pertanto, chi riceve una raccomandata o una cartella di pagamento ben potrà, in un momento successivo, rinunciare all'eredità.
Anche la Cassazione si è pronunciata sul tema che senza la prova del possesso dei beni ereditati, che deve fornire il fisco, non scatta l'accettazione presunta dell'eredità. È illegittima, dunque, la cartella di pagamento agli eredi del de cuius anche se la rinuncia è avvenuta dopo la notifica della cartella.
Pertanto è da respingere anche l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla mancata prova da parte della ricorrente di essere entrata in possesso di beni ereditari. Affinché possano ravvisarsi i presupposti per l'accettazione presunta dell'eredità è onere del fisco provare che l'erede si trovasse in possesso dei beni ereditati.
La Corte accoglie il ricorso. Per il principio della ragione più liquida le altre eccezioni restano assorbite.
La Corte ritiene inoltre equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9 accoglie il ricorso. Spese compensate
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente e Relatore
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16692/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230057109203503 IRPEF-ALIQUOTE 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220062084967503 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240012786691503 BOLLO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220105373687503 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250001774868503 BOLLO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240133748054503 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1765/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto il ricorso avverso le seguenti cartelle di pagamento:
- n. 07120230057109203503 relativa a Tassa IRPEF, anno 2019;
- n. 07120240012786691503 relativa a Tassa automobilistica, anno 2018;
- n. 07120220105373687503 relativa a Tassa IRPEF, anno 2018;
- n. 07120250001774868503 relativa a Tassa automobilistica, anno 2019;
- n. 07120220062089467503 relativa a Tassa IRPEF, anno 2018;
- n. 07120240133748054503 relativa a Tassa automobilistica, anno 2017.
La ricorrente ha eccepito di non essere erede del signor Nominativo_1 e anzi di aver rinunciato all'eredità, l'illegittimità delle cartelle di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, l'inesigibilità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale II di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare l'Agenzia dell Entrate Riscossione contestava che la rinuncia formale all'eredità effettuata in data 6-8-2025, dopo l'apertura della successione, non sia validamente ed efficacemente prestata e non avendo fornito alcuna prova né dichiarazione circa l'eventuale possesso di beni ereditari dovrà essere considerata erede pura e semplice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso fondato.
La ricorrente ha depositato la copia del certificato dell'atto di rinuncia all'eredità del decuis
Nominativo_1 avvenuta in data 6-8-2025, successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali impugnate.
La Corte osserva che l'accettazione della corrispondenza per conto del defunto non si considera un atto di accettazione tacita della sua eredità. Pertanto, chi riceve una raccomandata o una cartella di pagamento ben potrà, in un momento successivo, rinunciare all'eredità.
Anche la Cassazione si è pronunciata sul tema che senza la prova del possesso dei beni ereditati, che deve fornire il fisco, non scatta l'accettazione presunta dell'eredità. È illegittima, dunque, la cartella di pagamento agli eredi del de cuius anche se la rinuncia è avvenuta dopo la notifica della cartella.
Pertanto è da respingere anche l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla mancata prova da parte della ricorrente di essere entrata in possesso di beni ereditari. Affinché possano ravvisarsi i presupposti per l'accettazione presunta dell'eredità è onere del fisco provare che l'erede si trovasse in possesso dei beni ereditati.
La Corte accoglie il ricorso. Per il principio della ragione più liquida le altre eccezioni restano assorbite.
La Corte ritiene inoltre equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9 accoglie il ricorso. Spese compensate