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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 335/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente
FAZZINI ELISA, RE
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2140/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - PE ZA 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Gressan - Vill Petit Francais 1 11020 Gressan AO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4525/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVV PRESA CARIC n. 06837202200003646000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da atto di appello;
Appellato: come da memoria di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 agiva in giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e del Comune di Gressan impugnando la comunicazione di presa in carico afferente l'avviso di accertamento IMU n. 186/2020, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. 216/2019, relativo all'anno 2015, chiedendone l'annullamento. A fondamento del proprio ricorso, Ricorrente_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ai fini IMU, avendo cessato ogni rapporto gestorio del Fondo_1, titolare del villaggio turistico oggetto della pretesa a seguito dell'intervenuta liquidazione giudiziale di quest'ultimo e della nomina di liquidatori, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa dei liquidatori giudiziali e alla estromissione dal giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, eccependo la inammissibilità del ricorso, in quanto le somme richieste di cui all'avviso di accertamento per l'avvio dell'attività di riscossione non investono in alcuna parte atti o incombenti dell'Ente di Riscossione.
Anche il Comune di Gressan si costituiva in giudizio, eccependo che l'avviso di presa in carico costituisce un atto meramente riproduttivo della pretesa tributaria dell'ente, già divenuta definitiva a fronte della regolare notifica del prodromico avviso di accertamento, non impugnato da Ricorrente_1 nei termini di legge.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 4525/2023, depositata il 15.12.2023, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
Contro tale sentenza, Ricorrente_1 ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1. erroneità della sentenza di primo grado per avere dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la ricorrente non avrebbe contestato vizi propri della riscossione;
2. erroneità della sentenza di primo grado per non avere rilevato l'illegittimità della riscossione coattiva posta in essere nei confronti della società di gestione del risparmio (SGR) che ha cessato ogni forma di gestione del fondo iFondo_1 in liquidazione giudiziale proprietario delle unità immobiliari a cui si riferisce l'imposta richiesta, violazione dell'art. 36 del D.ls. n. 58/1998;
3. erroneità della sentenza di primo grado per non aver rilevato la violazione delle disposizione di legge relative alla procedura concorsuale pendente,
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone, comunque, il rigetto.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, a seguito di discussione, ha deciso la causa nella camera di consiglio del 12.01.2026, svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte giudica condivisibile la decisione dei giudici di primo grado, laddove hanno ritenuto il ricorso inammissibile, essendo esso volto a un atto privo di rilevanza impositiva.
Si rileva, infatti, che l'art. 8, comma 12, D.L. 16/2012, poi, conv. L. 44/2012, ha introdotto l'informativa di avvenuta presa in carico da parte dell'agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all'accertamento notificato, prevedendo che l'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto presupposto, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
Si ritiene, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che né l'intimazione di pagamento, né altri comandi sono contenuti dall'avviso di presa in carico, che si limita a informare il contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'Ufficio preposto all'accertamento della pretesa tributaria a quello preposto a ottenere il pagamento del debito ormai accertato, con la conseguenza che l'avviso di presa in carico deve essere compreso fra gli atti amministrativi senza valenza provvedimentale, cioè privi di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario (cfr. Cass. 21254/2023).
Quanto alla sua impugnabilità, tra la soluzione negativa, che fa leva sul fatto che l'avviso di presa in carico non è ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, affermata dai giudici di primo grado, e quella opposta, secondo cui l'avviso dovrebbe essere ritenuto impugnabile perché tale provvedimento non avrebbe solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria,
e potrebbe, dunque, essere paragonato sul piano sostanziale a una intimazione di pagamento, il Collegio ritiene di condividere la tesi intermedia seguita dalla Cassazione, secondo cui l'atto sarebbe impugnabile solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e censurabile solo per vizi propri. Si è così affermato che in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, come l'avviso di presa in carico, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia (cfr. Cass. 21254/2023).
Alla luce di tali principi, dunque, l'atto di presa in carico è impugnabile solo quando esso costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario in quanto il fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo. In tal caso, l'impugnazione del secondo atto, non lesivo, è funzionale ad attrarre alla cognizione anche l'atto lesivo, ma non (fino ad allora) conosciuto.
Nella fattispecie in questione, invero, è pacifico che l'avviso di presa in carico era stato preceduto da un avviso di intimazione, notificato alla società appellante, con la conseguenza che l'avviso di presa in carico in oggetto non può svolgere altro che una mera funzione comunicativa, la quale non è autonomamente impugnabile. La Corte ritiene che non sia configurabile alcun vizio proprio dell'atto per la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva in capo alla contribuente, atteso che si rileva, alla luce di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che solo la Ricorrente_1 debba rispondere del pagamento dell'IMU sugli immobili, atteso che il fondo immobiliare non è un soggetto passivo della imposta, essendo privo di un'autonoma soggettività giuridica e costituisce un patrimonio separato della società di gestione, rilevando la separazione solo in fase esecutiva (cfr. Cass. 7116/2023; Cass. 33895/2024; Cass. 16421/2025).
In tema di IMU, la Suprema Corte ha affermato che i fondi comuni di investimento immobiliare, disciplinati dal d.lgs. n. 58 del 1998, sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è tenuta al pagamento dell'imposta in quanto intestataria formale degli immobili. La società di gestione risponde delle obbligazioni contratte per conto del fondo nei limiti del patrimonio del fondo medesimo, ma tale limitazione rileva solo in sede esecutiva e non esclude la sua qualità di soggetto passivo dell'imposta. (Cass. 27859/2025).
Nessuna rilevanza assume al riguardo la circostanza che il fondo sia stato posto nelle more in liquidazione giudiziale, atteso che è circostanza pacifica che l'anno di imposta oggetto del giudizio è quello del 2020, antecedente alla liquidazione giudiziale del fondo, avvenuta con pronuncia successiva del 2021 (cfr. Cass.
7116/2023; Cass. 16421/2025). La liquidazione giudiziale, infatti, non interferisce con la richiesta di pagamento alla Ricorrente_1, unica tenuta al pagamento nei limiti del patrimonio del fondo, rilevando quest'ultimo solo in fase esecutiva e non al momento del contenzioso (cfr. Cass. 16421/2025)
Le spese di lite del presente giudizio sono poste a carico della contribuente, parte soccombente, e sono liquidate in favore dell'avv. Difensore_3 , dichiaratosi antistatario di dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e del Comune di Gressen come da dispositivo, applicando i parametri medi e non tenendo conto della fase cautelare e della fase istruttoria, non svolte nel presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna Ricorrente_1 Spa al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e del Comune di Gressen delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 1.979,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.01.2026
Il Giudice Il Presidente
SA AZ ME AN
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente
FAZZINI ELISA, RE
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2140/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - PE ZA 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Gressan - Vill Petit Francais 1 11020 Gressan AO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4525/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVV PRESA CARIC n. 06837202200003646000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da atto di appello;
Appellato: come da memoria di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 agiva in giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e del Comune di Gressan impugnando la comunicazione di presa in carico afferente l'avviso di accertamento IMU n. 186/2020, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. 216/2019, relativo all'anno 2015, chiedendone l'annullamento. A fondamento del proprio ricorso, Ricorrente_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ai fini IMU, avendo cessato ogni rapporto gestorio del Fondo_1, titolare del villaggio turistico oggetto della pretesa a seguito dell'intervenuta liquidazione giudiziale di quest'ultimo e della nomina di liquidatori, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa dei liquidatori giudiziali e alla estromissione dal giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, eccependo la inammissibilità del ricorso, in quanto le somme richieste di cui all'avviso di accertamento per l'avvio dell'attività di riscossione non investono in alcuna parte atti o incombenti dell'Ente di Riscossione.
Anche il Comune di Gressan si costituiva in giudizio, eccependo che l'avviso di presa in carico costituisce un atto meramente riproduttivo della pretesa tributaria dell'ente, già divenuta definitiva a fronte della regolare notifica del prodromico avviso di accertamento, non impugnato da Ricorrente_1 nei termini di legge.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 4525/2023, depositata il 15.12.2023, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
Contro tale sentenza, Ricorrente_1 ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1. erroneità della sentenza di primo grado per avere dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la ricorrente non avrebbe contestato vizi propri della riscossione;
2. erroneità della sentenza di primo grado per non avere rilevato l'illegittimità della riscossione coattiva posta in essere nei confronti della società di gestione del risparmio (SGR) che ha cessato ogni forma di gestione del fondo iFondo_1 in liquidazione giudiziale proprietario delle unità immobiliari a cui si riferisce l'imposta richiesta, violazione dell'art. 36 del D.ls. n. 58/1998;
3. erroneità della sentenza di primo grado per non aver rilevato la violazione delle disposizione di legge relative alla procedura concorsuale pendente,
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone, comunque, il rigetto.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, a seguito di discussione, ha deciso la causa nella camera di consiglio del 12.01.2026, svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte giudica condivisibile la decisione dei giudici di primo grado, laddove hanno ritenuto il ricorso inammissibile, essendo esso volto a un atto privo di rilevanza impositiva.
Si rileva, infatti, che l'art. 8, comma 12, D.L. 16/2012, poi, conv. L. 44/2012, ha introdotto l'informativa di avvenuta presa in carico da parte dell'agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all'accertamento notificato, prevedendo che l'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto presupposto, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
Si ritiene, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che né l'intimazione di pagamento, né altri comandi sono contenuti dall'avviso di presa in carico, che si limita a informare il contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'Ufficio preposto all'accertamento della pretesa tributaria a quello preposto a ottenere il pagamento del debito ormai accertato, con la conseguenza che l'avviso di presa in carico deve essere compreso fra gli atti amministrativi senza valenza provvedimentale, cioè privi di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario (cfr. Cass. 21254/2023).
Quanto alla sua impugnabilità, tra la soluzione negativa, che fa leva sul fatto che l'avviso di presa in carico non è ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, affermata dai giudici di primo grado, e quella opposta, secondo cui l'avviso dovrebbe essere ritenuto impugnabile perché tale provvedimento non avrebbe solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria,
e potrebbe, dunque, essere paragonato sul piano sostanziale a una intimazione di pagamento, il Collegio ritiene di condividere la tesi intermedia seguita dalla Cassazione, secondo cui l'atto sarebbe impugnabile solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e censurabile solo per vizi propri. Si è così affermato che in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, come l'avviso di presa in carico, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia (cfr. Cass. 21254/2023).
Alla luce di tali principi, dunque, l'atto di presa in carico è impugnabile solo quando esso costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario in quanto il fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo. In tal caso, l'impugnazione del secondo atto, non lesivo, è funzionale ad attrarre alla cognizione anche l'atto lesivo, ma non (fino ad allora) conosciuto.
Nella fattispecie in questione, invero, è pacifico che l'avviso di presa in carico era stato preceduto da un avviso di intimazione, notificato alla società appellante, con la conseguenza che l'avviso di presa in carico in oggetto non può svolgere altro che una mera funzione comunicativa, la quale non è autonomamente impugnabile. La Corte ritiene che non sia configurabile alcun vizio proprio dell'atto per la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva in capo alla contribuente, atteso che si rileva, alla luce di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che solo la Ricorrente_1 debba rispondere del pagamento dell'IMU sugli immobili, atteso che il fondo immobiliare non è un soggetto passivo della imposta, essendo privo di un'autonoma soggettività giuridica e costituisce un patrimonio separato della società di gestione, rilevando la separazione solo in fase esecutiva (cfr. Cass. 7116/2023; Cass. 33895/2024; Cass. 16421/2025).
In tema di IMU, la Suprema Corte ha affermato che i fondi comuni di investimento immobiliare, disciplinati dal d.lgs. n. 58 del 1998, sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è tenuta al pagamento dell'imposta in quanto intestataria formale degli immobili. La società di gestione risponde delle obbligazioni contratte per conto del fondo nei limiti del patrimonio del fondo medesimo, ma tale limitazione rileva solo in sede esecutiva e non esclude la sua qualità di soggetto passivo dell'imposta. (Cass. 27859/2025).
Nessuna rilevanza assume al riguardo la circostanza che il fondo sia stato posto nelle more in liquidazione giudiziale, atteso che è circostanza pacifica che l'anno di imposta oggetto del giudizio è quello del 2020, antecedente alla liquidazione giudiziale del fondo, avvenuta con pronuncia successiva del 2021 (cfr. Cass.
7116/2023; Cass. 16421/2025). La liquidazione giudiziale, infatti, non interferisce con la richiesta di pagamento alla Ricorrente_1, unica tenuta al pagamento nei limiti del patrimonio del fondo, rilevando quest'ultimo solo in fase esecutiva e non al momento del contenzioso (cfr. Cass. 16421/2025)
Le spese di lite del presente giudizio sono poste a carico della contribuente, parte soccombente, e sono liquidate in favore dell'avv. Difensore_3 , dichiaratosi antistatario di dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e del Comune di Gressen come da dispositivo, applicando i parametri medi e non tenendo conto della fase cautelare e della fase istruttoria, non svolte nel presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna Ricorrente_1 Spa al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e del Comune di Gressen delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 1.979,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.01.2026
Il Giudice Il Presidente
SA AZ ME AN