Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 335
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per atto privo di valenza impositiva

    La Corte ritiene che l'avviso di presa in carico sia un atto meramente informativo, privo di valenza provvedimentale e autonomamente impugnabile solo se costituisce la prima comunicazione del debito tributario, in assenza di notifica dell'atto presupposto. Nel caso di specie, l'atto presupposto era stato notificato, rendendo l'avviso di presa in carico non impugnabile autonomamente.

  • Rigettato
    Mancanza di legittimazione passiva per liquidazione giudiziale

    La Corte riafferma il principio secondo cui la società di gestione del risparmio (SGR) è il soggetto passivo dell'IMU sugli immobili intestati formalmente ad essa, anche se facenti parte di un fondo immobiliare in liquidazione giudiziale. La liquidazione giudiziale del fondo, avvenuta successivamente all'anno d'imposta in questione, non esclude la responsabilità della SGR, la quale risponde nei limiti del patrimonio del fondo, ma tale limitazione rileva solo in fase esecutiva.

  • Rigettato
    Violazione delle norme sulla procedura concorsuale

    La Corte non ha trattato specificamente questo punto, ma implicitamente lo ha rigettato in quanto la sentenza di primo grado è stata confermata e l'appello è stato respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 335
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 335
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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