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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 20.06.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 171/2022
Parte_1
- PARTE ATTRICE -
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 20.06.2025 davanti al giudice D.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 171/2022 e compaiono:
Per l'Avv. CECCARELLI ALEANDRA e avv. ANIELLO Parte_1 MONTUORI in sost. avv. BERTUCCELLI
Per l'Avv. RICCARDA BEZZI Controparte_1
è presente la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. BEATRICE TONINI.
IL GIUDICE
SENTITE le parti,
RITENUTA la causa matura per la decisione;
INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
P a g . 1 | 6 Per IC i procuratori precisano le conclusioni come da citazione.
Per l'avv. BEZZI precisa le conclusioni come da comparsa. Controparte_2
Terminata la discussione, i procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il Giudice dott.ssa Valentina Prudente
P a g . 2 | 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dr.ssa Valentina Prudente, all'udienza del 19/06/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE
nel procedimento iscritto al n. 171 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: avv.ti CECCARELLI ALEANDRA, BERTUCCELLI VERONICA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
, Controparte_1
DIFENSORE: avv. BEZZI RICCARDA
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni di parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, previa dichiarazione di sospensione degli effetti della sentenza impugnata così provvedere: - nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza nr. 111/2021 emessa dal Giudice di Pace in data 07 Luglio 2021, Dr. Vincenzo Locane, depositata in CP_2 cancelleria in data 07 Luglio 2021, pronunciata nella causa iscritta al nr. 372/2020 R.G., dichiarare l'ammissibilità dell'atto di citazione in punto di diritto e per tal via rigettare la
P a g . 3 | 6 pronuncia contenuta in sentenza;
- per l'effetto, condannare la , in Controparte_3 persona suo del Presidente pro – tempore, con sede legale domiciliata presso il costituito Difensore al rimborso del credito risarcitorio vantato pari ad €. 2.415,00 oltre Iva, oltre interessi dal giorno della richiesta al saldo effettivo. Con vittoria delle spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cnpa, per entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni di parte appellata:
“Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto. Con vittoria di spese ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 111/21 il gdp di rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata CP_2 da avverso . Parte_1 Controparte_2
Proponeva appello il Parte_1
Si costituiva la , chiedendo la conferma della sentenza di prime cure. Controparte_2
All'udienza del 20.6.25 le parti erano invitate alla discussione orale.
L'appello è parzialmente fondato, con le precisazioni di cui nel prosieguo.
La parte attrice pone alternativamente, a fondamento della responsabilità della convenuta, gli artt. 2051 e 2043 c.c..
La fattispecie va correttamente inquadrata nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., posto che, in primo luogo, la cosa in custodia deve aver svolto nella causazione del danno un ruolo attivo e, pur essendo previsto dalla norma che il danno deve essere cagionato dalla cosa, il custode, o supposto tale, deve avere un effettivo potere sulla cosa stessa e la custodia non deve essere temporanea e occasionale.
La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, di talché è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra la res in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo laddove il nesso causale sia eliso per caso fortuito, vale a dire un elemento esterno oggettivamente imprevedibile e inevitabile (Cass. S.U., n. 20943/2022).
In tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 13260/2016), mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale, eventualmente anche integrato dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. n. 11227/2008; Cass. n. 1106/2011).
Conseguentemente, il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o uso) fra il convenuto e la cosa, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso (Cass. n. 25243/2006), mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
Inoltre, mette conto rilevare che “Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso
P a g . 4 | 6 fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022) e ferma restando la necessità di verificare se la condotta colposa della vittima presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode, potendo tale condotta escludere la responsabilità del custode solo “ove sia colposa ed imprevedibile” (Cass. n. 25837/2017).
Tanto premesso, posto che la dinamica del sinistro è pacifica, deve evidenziarsi che, in primo luogo, pur avendo richiesto la parte attrice in primo grado il risarcimento dei danni “patrimoniali e non” ha poi circoscritto la richiesta alla somma di € 2415 come risultante dalle voci elencate in narrativa (e cioè: danni al velocipere per € 1865; danni al casco per € 180; danni agli abiti per € 200; danni al cellulare per € 170), di talché è evidente che la domanda sia limitata al solo danno patrimoniale.
Posto che, poi, la valutazione in ordine al profilo della colpa del danneggiato attiene a un piano diverso da quello di operatività del caso fortuito (cioè il profilo oggettivo del nesso di causalità), si evidenzia, altresì, che l'appellata aveva chiesto, in subordine, la liquidazione del danno, tenuto conto del concorso di colpa del Parte_1
È appena il caso di precisare, poi, che il peculiare regime di responsabilità da cose in custodia da parte di una P.A., che ha visto lo stratificarsi di pronunce volte a delineare la nozione di “insidia” e
“trabocchetto”, non trova alcun appiglio normativo ed è impostazione non condivisa da questo Giudice.
Se così è, la non ha fornito prova del caso fortuito, consistente, esemplificativamente, sia CP_1 in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia e il danno.
Quanto al concorso di colpa, posto l'obbligo di custodia del bene in capo alla , deve CP_1 osservarsi che dall'istruttoria è pacificamente emerso che il procedeva a velocità Parte_1 sostenuta, in buone condizioni di traffico e visibilità e che, peraltro, stando a quanto indicato dallo stesso attore (tenuto conto delle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, che sarebbero state scattate nell'immediatezza del fatto) non si evince la presenza di alcun fogliame a copertura della porzione dissestata di manto stradale.
Tali elementi convergono nel ritenere sussistente un concorso di colpa del danneggiato, stimabile nella misura del 20%.
Ciò detto, la prova del danno incombe, comunque, su chi si assuma danneggiato. Nel caso in esame, il ha prodotto unicamente una fattura quietanzata per € 170 (fattura n. 5451/2018 Parte_1 per riparazione Samsung), in quanto risulta agli atti unicamente un preventivo manoscritto e non comprovante alcun esborso, relativo alle rimanenti voci di danno come elencate dall'appellante, inerenti alla riparazione del velocipede.
Conseguentemente, la deve essere condannata alla refusione al di € 136. CP_1 Parte_1
Trattandosi di debito di valore, lo stesso è soggetto ad automatica rivalutazione. Il debito di valore, dunque, non è liquido e si converte in debito di valuta (sottratto alla rivalutazione) solo al momento
P a g . 5 | 6 della liquidazione. Tale distinzione assume rilievo ai fini della individuazione delle conseguenze derivanti dal ritardo nell'adempimento, perché, con riferimento ai debiti di valuta, trova integrale applicazione l'art. 1224, in base al quale il risarcimento del danno non coperto dagli interessi legali, ivi compreso quello determinato dall'erosione del valore della moneta, è subordinato alla prova della effettiva sussistenza e della entità di detto danno, di cui è onerato il creditore (con i temperamenti probatori e i meccanismi presuntivi introdotti da Cass. sez. un. 16 luglio 2008, n. 19499).
Invece, nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta – cioè la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato, tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, da ritenersi, nel caso in esame, per ragioni di uniformità di trattamento con casi analoghi, pari al saggio legale.
Pertanto, sulla somma di € 136 spettano interessi e rivalutazione dall'esborso e fino alla presente sentenza e oltre interessi legali sull'importo così determinato dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 171 dell'anno 2022, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
avverso la sentenza del g.d.p. di Carrara n. 111/21 così provvede:
[...]
1. ACCOGLIE parzialmente l'appello e per l'effetto CONDANNA CP_2
a risarcire a la somma di € 136, oltre
[...] Parte_1 rivalutazione e interessi in misura pari al saggio legale dall'esborso e fino alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, in data 20.06.2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 6 | 6
VERBALE DI UDIENZA DEL 20.06.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 171/2022
Parte_1
- PARTE ATTRICE -
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 20.06.2025 davanti al giudice D.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 171/2022 e compaiono:
Per l'Avv. CECCARELLI ALEANDRA e avv. ANIELLO Parte_1 MONTUORI in sost. avv. BERTUCCELLI
Per l'Avv. RICCARDA BEZZI Controparte_1
è presente la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. BEATRICE TONINI.
IL GIUDICE
SENTITE le parti,
RITENUTA la causa matura per la decisione;
INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
P a g . 1 | 6 Per IC i procuratori precisano le conclusioni come da citazione.
Per l'avv. BEZZI precisa le conclusioni come da comparsa. Controparte_2
Terminata la discussione, i procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il Giudice dott.ssa Valentina Prudente
P a g . 2 | 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dr.ssa Valentina Prudente, all'udienza del 19/06/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE
nel procedimento iscritto al n. 171 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: avv.ti CECCARELLI ALEANDRA, BERTUCCELLI VERONICA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
, Controparte_1
DIFENSORE: avv. BEZZI RICCARDA
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni di parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, previa dichiarazione di sospensione degli effetti della sentenza impugnata così provvedere: - nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza nr. 111/2021 emessa dal Giudice di Pace in data 07 Luglio 2021, Dr. Vincenzo Locane, depositata in CP_2 cancelleria in data 07 Luglio 2021, pronunciata nella causa iscritta al nr. 372/2020 R.G., dichiarare l'ammissibilità dell'atto di citazione in punto di diritto e per tal via rigettare la
P a g . 3 | 6 pronuncia contenuta in sentenza;
- per l'effetto, condannare la , in Controparte_3 persona suo del Presidente pro – tempore, con sede legale domiciliata presso il costituito Difensore al rimborso del credito risarcitorio vantato pari ad €. 2.415,00 oltre Iva, oltre interessi dal giorno della richiesta al saldo effettivo. Con vittoria delle spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cnpa, per entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni di parte appellata:
“Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto. Con vittoria di spese ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 111/21 il gdp di rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata CP_2 da avverso . Parte_1 Controparte_2
Proponeva appello il Parte_1
Si costituiva la , chiedendo la conferma della sentenza di prime cure. Controparte_2
All'udienza del 20.6.25 le parti erano invitate alla discussione orale.
L'appello è parzialmente fondato, con le precisazioni di cui nel prosieguo.
La parte attrice pone alternativamente, a fondamento della responsabilità della convenuta, gli artt. 2051 e 2043 c.c..
La fattispecie va correttamente inquadrata nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., posto che, in primo luogo, la cosa in custodia deve aver svolto nella causazione del danno un ruolo attivo e, pur essendo previsto dalla norma che il danno deve essere cagionato dalla cosa, il custode, o supposto tale, deve avere un effettivo potere sulla cosa stessa e la custodia non deve essere temporanea e occasionale.
La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, di talché è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra la res in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo laddove il nesso causale sia eliso per caso fortuito, vale a dire un elemento esterno oggettivamente imprevedibile e inevitabile (Cass. S.U., n. 20943/2022).
In tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 13260/2016), mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale, eventualmente anche integrato dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. n. 11227/2008; Cass. n. 1106/2011).
Conseguentemente, il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o uso) fra il convenuto e la cosa, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso (Cass. n. 25243/2006), mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
Inoltre, mette conto rilevare che “Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso
P a g . 4 | 6 fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022) e ferma restando la necessità di verificare se la condotta colposa della vittima presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode, potendo tale condotta escludere la responsabilità del custode solo “ove sia colposa ed imprevedibile” (Cass. n. 25837/2017).
Tanto premesso, posto che la dinamica del sinistro è pacifica, deve evidenziarsi che, in primo luogo, pur avendo richiesto la parte attrice in primo grado il risarcimento dei danni “patrimoniali e non” ha poi circoscritto la richiesta alla somma di € 2415 come risultante dalle voci elencate in narrativa (e cioè: danni al velocipere per € 1865; danni al casco per € 180; danni agli abiti per € 200; danni al cellulare per € 170), di talché è evidente che la domanda sia limitata al solo danno patrimoniale.
Posto che, poi, la valutazione in ordine al profilo della colpa del danneggiato attiene a un piano diverso da quello di operatività del caso fortuito (cioè il profilo oggettivo del nesso di causalità), si evidenzia, altresì, che l'appellata aveva chiesto, in subordine, la liquidazione del danno, tenuto conto del concorso di colpa del Parte_1
È appena il caso di precisare, poi, che il peculiare regime di responsabilità da cose in custodia da parte di una P.A., che ha visto lo stratificarsi di pronunce volte a delineare la nozione di “insidia” e
“trabocchetto”, non trova alcun appiglio normativo ed è impostazione non condivisa da questo Giudice.
Se così è, la non ha fornito prova del caso fortuito, consistente, esemplificativamente, sia CP_1 in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia e il danno.
Quanto al concorso di colpa, posto l'obbligo di custodia del bene in capo alla , deve CP_1 osservarsi che dall'istruttoria è pacificamente emerso che il procedeva a velocità Parte_1 sostenuta, in buone condizioni di traffico e visibilità e che, peraltro, stando a quanto indicato dallo stesso attore (tenuto conto delle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, che sarebbero state scattate nell'immediatezza del fatto) non si evince la presenza di alcun fogliame a copertura della porzione dissestata di manto stradale.
Tali elementi convergono nel ritenere sussistente un concorso di colpa del danneggiato, stimabile nella misura del 20%.
Ciò detto, la prova del danno incombe, comunque, su chi si assuma danneggiato. Nel caso in esame, il ha prodotto unicamente una fattura quietanzata per € 170 (fattura n. 5451/2018 Parte_1 per riparazione Samsung), in quanto risulta agli atti unicamente un preventivo manoscritto e non comprovante alcun esborso, relativo alle rimanenti voci di danno come elencate dall'appellante, inerenti alla riparazione del velocipede.
Conseguentemente, la deve essere condannata alla refusione al di € 136. CP_1 Parte_1
Trattandosi di debito di valore, lo stesso è soggetto ad automatica rivalutazione. Il debito di valore, dunque, non è liquido e si converte in debito di valuta (sottratto alla rivalutazione) solo al momento
P a g . 5 | 6 della liquidazione. Tale distinzione assume rilievo ai fini della individuazione delle conseguenze derivanti dal ritardo nell'adempimento, perché, con riferimento ai debiti di valuta, trova integrale applicazione l'art. 1224, in base al quale il risarcimento del danno non coperto dagli interessi legali, ivi compreso quello determinato dall'erosione del valore della moneta, è subordinato alla prova della effettiva sussistenza e della entità di detto danno, di cui è onerato il creditore (con i temperamenti probatori e i meccanismi presuntivi introdotti da Cass. sez. un. 16 luglio 2008, n. 19499).
Invece, nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta – cioè la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato, tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, da ritenersi, nel caso in esame, per ragioni di uniformità di trattamento con casi analoghi, pari al saggio legale.
Pertanto, sulla somma di € 136 spettano interessi e rivalutazione dall'esborso e fino alla presente sentenza e oltre interessi legali sull'importo così determinato dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 171 dell'anno 2022, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
avverso la sentenza del g.d.p. di Carrara n. 111/21 così provvede:
[...]
1. ACCOGLIE parzialmente l'appello e per l'effetto CONDANNA CP_2
a risarcire a la somma di € 136, oltre
[...] Parte_1 rivalutazione e interessi in misura pari al saggio legale dall'esborso e fino alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, in data 20.06.2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 6 | 6