Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 26/03/2026, n. 5586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5586 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05586/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02405/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2405 del 2026, proposto da
Comitato Camere Penali per il Sì, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comitato Nazionale “Cittadini per il Sì”, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione PEC del 20 febbraio 2026, con la quale la Segreteria della Commissione Parlamentare ha comunicato la reiezione dell’istanza di partecipazione del Comitato ricorrente per presunta tardività;
- della comunicazione PEC del 25 febbraio 2026, con la quale la Segreteria della Commissione Parlamentare ha rigettato l’istanza di intervento in autotutela presentata dal Comitato, confermando l’esclusione;
- di ogni atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, gli elenchi dei soggetti ammessi alla propaganda referendaria, nella parte in cui non includono il Comitato ricorrente e gli atti istruttori oltre che, ove esistenti ulteriori atti formali di esclusione, oggi non conosciuti, presupposti alle suddette comunicazioni;
per l’accertamento
- del diritto del Comitato ricorrente a partecipare alle trasmissioni di comunicazione politica, alle tribune, ai confronti e ai messaggi autogestiti relativi alla campagna per il referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026;
per la condanna
- della Commissione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari per garantire la piena ed effettiva partecipazione del Comitato, ordinando l’immediata inclusione dello stesso negli elenchi dei soggetti ammessi e la conseguente assegnazione degli spazi di propaganda radiotelevisiva secondo i criteri di parità di trattamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. TO GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha approvato in data 10 febbraio 2026 la delibera recante “ Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026 ” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 35 del 12 febbraio 2026;
- il Comitato ricorrente ha presentato istanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della citata Delibera, al fine di essere ammesso a partecipare alle tribune referendarie, alle trasmissioni di comunicazione politica, ai confronti, ai messaggi politici autogestiti, nonché agli ulteriori spazi di comunicazione politica previsti dalla programmazione RAI, relativi alla campagna per il referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026;
- tale istanza è stata rigettata dall’Amministrazione in quanto ritenuta tardiva;
Rilevato che il Comitato ha impugnato il rigetto dell’istanza, proponendo domanda di tutela cautelare anche monocratica;
Rilevato che , con decreto monocratico n. 1248 /2026 del 26 febbraio 2026, è stata rigettata l’istanza cautelare;
Rilevato , infine, che il Comitato ricorrente, con memoria del 23 marzo 2026, ha dichiarato “ la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso anche alla luce dell’avvenuto svolgimento della consultazione elettorale ”;
Considerato che, alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. e, dopo averne dato avviso alle parti, ha trattenuto la causa per la decisione di merito;
Ritenuto che , alla luce della dichiarazione di parte ricorrente, si è verificata una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del presente giudizio;
Ritenuto , di conseguenza, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
Ritenuto , quanto alle spese di lite, che le stesse possano essere compensate attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT IT, Presidente
TO GO, Primo Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO GO | RT IT |
IL SEGRETARIO