Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2024, n. 16468
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Sentenza 28 marzo 2024

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In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di convalida del provvedimento del questore ex art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, emessa in presenza dei presupposti legittimanti l'adozione dello stesso, ma affetta da vizio di motivazione, dev'essere annullata con rinvio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, operando la convalida anche sugli effetti dell'atto provvisorio convalidato e determinandone il consolidamento, il solo annullamento con rinvio assicura la momentanea paralisi, in attesa della definizione del procedimento rescissorio, dell'efficacia del titolo giuridico, giustificativo della libertà personale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2024, n. 16468
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16468
    Data del deposito : 28 marzo 2024

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