CASS
Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA OS nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE DI APPELLO DI TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Roberto Lamacchia che, quale sostituto processuale dell'Avvocato NICOLA CASERIO GIANESINI, ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. UR RO, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 09/09/2021 della Corte di appello di Torino, che ha riformato la sentenza in data 24/02/2020 del Tribunale di Torino, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 640 cod.pen., così modificando la qualificazione ai sensi dell'art. 646 cod.pen. operata dal primo giudice;
ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado. Deduce: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3881 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/11/2022 1.1. "Violazione ed erronea applicazione degli artt. 521 e 597 c.p.p.. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di cui agli artt. 111 comma 2 Cost. e art. 6 CEDU. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Violazione dell'art. 640 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.)". La censura si rivolge alla riqualificazione del fatto operata ai sensi dell'art. 640 cod.pen. dalla Corte di appello e a tal proposito il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa, giacché i motivi di appello erano stati sviluppati per difendersi dalla condanna per il reato di cui all'art. 646 cod.pen.. Aggiunge che con la riqualificazione è stato violato il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, con conseguente compressione del diritto di difesa. A sostegno dell'assunto sono compendiate le emergenze istruttorie per evidenziare la mancanza dei requisiti richiesti per la configurazione di una truffa contrattuale. 1.2. "Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza (art. 606, lettera e) c.p.p.) con riferimento alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 640 cod.pen.. Travisamento dei fatti". Con il secondo motivo si assume che la sentenza si pone in evidente contrasto con le risultanze istruttorie e con i documenti in atti. A tal proposito si deduce che la Corte di appello non esplicita il percorso argomentativo seguito per ritenere irrilevanti gli elementi di prova che dimostravano come non vi fosse stata alcuna artificiosa rappresentazione della realtà al momento del perfezionamento del contratto tra la In & Out e il sig. AZ. Lamenta anche la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, richiesta quando il giudice dell'impugnazione -come nel caso in esame- segua un percorso argomentativo alternativo rispetto a quello seguito dal giudice di primo grado. 1.3. "Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza (art. 606, lettera e) c.p.p.) con riferimento alla sussistenza di un'ipotesi di appropriazione indebita". Con l'ultimo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, mancando il requisito dell'altruità della somma, in quanto quella oggetto di reato è entrata legittimamente nel patrimonio dell'imputata, così mancando l'interversione del possesso. Vengono esplicitate le risultanze istruttorie che confortano l'assunto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2 ,........ 1.1. Nell'esaminare la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, va premesso che, nel caso in esame, il fatto contestato all'imputata era stato originariamente rubricato ai sensi dell'art. 640 cod.pen. e per tale titolo di reato era stata ritualmente addotta a giudizio. Tanto importa che avverso questa contestazione la UR ha esercitato appieno il proprio diritto di difesa nel corso del giudizio di primo grado, poi esitato con la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 646 cod.pen. Da ciò discende l'ulteriore conseguenza che la Corte di appello, ritenendo l'ipotesi di cui all'art. 640 cod.pen., è ritornata all'originaria qualificazione giuridica della contestazione a carico dell'imputata, nella totale assenza della pur minima immutazione del fatto, rimasto proprio quello descritto nel capo d'imputazione per cui la UR è stata tratta a giudizio. Proprio la mancanza della seppur minima immutazione del fatto fa mancare -in radice- ogni possibilità di ipotizzare -sia pure in astratto- una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che è astrattamente configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini, Rv. 209245; nello stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210 — 02; Sez. 3, Sentenza n. 11659 del 24/02/2015, EL., Rv. 262911 — 01; Sez. 5, Sentenza n. 44862 del 06/10/2014, Moldovan, Rv. 261286 — 01). E' stato altresì precisato che può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, Capanna, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Donnizi, Rv. 254888; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addio, Rv. 265946). A tutto ciò si aggiunga l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto 3 dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (così Sezioni Unite, Sentenza n. 36551 del 15.7.2010, Carelli, rv. 248051). Evenienza, questa, che -per come premesso- non si è verificata nel caso in esame, dove il fatto descritto nell'imputazione non è stato modificato, essendo stata mutata soltanto la veste giuridica attribuitagli, in esplicazione di un potere riconosciuto ai giudici dall'art. 521 cod.proc.pen.. I principi di diritto fin qui richiamati, infatti, sono coerenti con quanto spiegato dalle Sezioni Unite già con la sentenza n. 16 del 19/06/1996 (Di Francesco), là dove -in motivazione- hanno puntualizzato che «è proprio la norma dell'articolo 521, il cui primo comma prevede che il giudice possa dare al fatto, con la sentenza, una diversa qualificazione giuridica, che permette di cogliere con esattezza che la qualificazione giuridica del fatto è cosa ben diversa dal fatto, dalla fattispecie concreta. L'articolo 521 è, come è noto, l'ultimo di una serie di articoli - che iniziano dal 516 - nei quali il legislatore si preoccupa di dettare le regole, da osservarsi nel dibattimento, nel caso in cui il fatto risulti diverso - articolo 516 -, nel caso in cui emergano un reato connesso o una circostanza aggravante - articolo 517 - e nel caso - articolo 518 - in cui risulti un fatto nuovo [...]. - Il codice, dopo avere dettato, per queste evenienze, la opportuna disciplina - contestazione della imputazione o, per il fatto nuovo, possibilità della contestazione, condizionata, oltre che dal consenso dell'imputato, anche dal fatto che non derivi pregiudizi per la speditezza del processo - si preoccupa, nell'articolo 521, di enunciare il principio della correlazione tra l'imputazione e la sentenza, stabilendo, nel comma 2, che "il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al p.m., e accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518, comma 2 e precisando, nello stesso tempo, nel comma 1, che "nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata, perché il fatto non ecceda la sua competenza". Questa precisazione sta a significare che la definizione giuridica de/fatto non è il fatto e che "modificare la definizione giuridica del fatto non solo non significa modificare il fatto, ma non significa neppure modificare la imputazione», in quanto «la correlazione tra la imputazione e la sentenza resta in tutta la sua pienezza anche se viene data al fatto una diversa qualificazione giuridica», là dove per fatto si intende «un dato empirico, fenomenico, un dato della realtà, un accadimento, un episodio della vita umana, cioè la fattispecie concreta e non la fattispecie astratta e non, se si vuole, lo schema legale nel quale collocare quell'episodio della vita umana». Con l'ulteriore precisazione che costituisce «indefettibile funzione della giurisdizione accertare se la fattispecie concreta sia sussumibile nella fattispecie astratta ipotizzata» e «che sia indefettibile corollario dello ius dicere accertare che 4 C),...A. •- I_, fatto e schema legale coincidano e, dunque, modificare, se occorre, la qualificazione giuridica del fatto prospettata dal p.m. riconducendo, così, la fattispecie concreta [...] nello schema legale che le è proprio». Da tutto ciò la manifesta infondatezza della deduzione difensiva. 1.2. Tutte le ulteriori deduzioni del primo motivo di ricorso e quelle esposte con il secondo motivo d'impugnazione si risolvono in questioni di merito non consentite in sede di legittimità. La Corte di appello, invero, ha ritenuto la responsabilità di UR e la configurabilità della truffa sulla base delle testimonianze di DR AZ e di Luciano Carta, oltre che sull'esame della documentazione in atti, come la proposta contrattuale diretta a AZ, la fattura attestante il versamento dell'acconto da parte della persona offesa, i dati contabili dei versamenti e le e-mail scambiate tra la persona offesa, UR e la ditta Arcade. La Corte di appello ha altresì specificato che doveva ritenersi la truffa e non l'appropriazione indebita perché la persona offesa era stata indotta a stipulare il contratto dalla condotta di UR, che si era falsamente accreditata come agente di commercio, sottacendo che il suo mandato commerciale essendo scaduto da diversi mesi, così agendo sin dall'inizio nella piena consapevolezza di non agire in nome e per conto della ARCADE. A ulteriore conferma, la Corte di appello ha rimarcato come la somma del presunto anticipo non fu mai girata né alla presunta mandante né all'artigiano successivamente prescelto per l'esecuzione del lavoro. A fronte di una motivazione esaustiva, adeguata, logica, non contraddittoria e conforme agli orientamenti di legittimità sviluppatasi sui temi affrontati, le argomentazioni sviluppate dalla difesa si risolvono in una analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende Za loro inammissibilità, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, SS e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.3. Va rimarcata, ancora, la manifesta infondatezza della dedotta mancanza di una motivazione rafforzata. 5 A tale riguardo, va premesso che la necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione "rafforzata" sussiste soltanto nel caso in cui la riforma della decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite e non anche quando essa sia legittimata da una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità di quella formulata del primo giudice;
in tale ipotesi, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare se la questione giuridica difformemente decisa dai giudici del merito sia stata correttamente esaminata e risolta dall'uno o dall'altro, ed il vizio a tal fine denunciabile è solo quello di violazione di legge, penale o processuale (Sez. 2 - , Sentenza n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954 — 04). Nel caso in esame non si ha una diversa valutazione delle prove, ma solo una diversa definizione giuridica del fatto, così non richiedendosi la c.d. motivazione rafforzata, nel senso prospettato dalla ricorrente. Peraltro, è già stato ampiamente evidenziato come la questione relativa alla esatta qualificazione giuridica del fatto sia stata legittimamente, correttamente e puntualmente risolta dalla Corte di appello, che ha spiegato le ragioni per cui la Curatola ha tenuto una condotta fraudolenta al fine di indurre la persona offesa alla stipulazione del contratto, facendo corretta applicazione dei principi di diritto fissati in materia. 1.4. L'ultimo motivo di ricorso è privo di correlazione con la sentenza impugnata, visto che con esso il ricorrente espone le ragioni per cui non vi sarebbe il reato di appropriazione indebita, a fronte di una sentenza di condanna per il reato di truffa. Tale preliminare rilievo evidenzia che il motivo è affetto da aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativarnente fissata in ragione dei motivi dedotti. 6 O L., ....._,.., sidente Il
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2022 Il Consigliere est.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Roberto Lamacchia che, quale sostituto processuale dell'Avvocato NICOLA CASERIO GIANESINI, ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. UR RO, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 09/09/2021 della Corte di appello di Torino, che ha riformato la sentenza in data 24/02/2020 del Tribunale di Torino, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 640 cod.pen., così modificando la qualificazione ai sensi dell'art. 646 cod.pen. operata dal primo giudice;
ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado. Deduce: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3881 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/11/2022 1.1. "Violazione ed erronea applicazione degli artt. 521 e 597 c.p.p.. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di cui agli artt. 111 comma 2 Cost. e art. 6 CEDU. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Violazione dell'art. 640 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.)". La censura si rivolge alla riqualificazione del fatto operata ai sensi dell'art. 640 cod.pen. dalla Corte di appello e a tal proposito il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa, giacché i motivi di appello erano stati sviluppati per difendersi dalla condanna per il reato di cui all'art. 646 cod.pen.. Aggiunge che con la riqualificazione è stato violato il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, con conseguente compressione del diritto di difesa. A sostegno dell'assunto sono compendiate le emergenze istruttorie per evidenziare la mancanza dei requisiti richiesti per la configurazione di una truffa contrattuale. 1.2. "Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza (art. 606, lettera e) c.p.p.) con riferimento alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 640 cod.pen.. Travisamento dei fatti". Con il secondo motivo si assume che la sentenza si pone in evidente contrasto con le risultanze istruttorie e con i documenti in atti. A tal proposito si deduce che la Corte di appello non esplicita il percorso argomentativo seguito per ritenere irrilevanti gli elementi di prova che dimostravano come non vi fosse stata alcuna artificiosa rappresentazione della realtà al momento del perfezionamento del contratto tra la In & Out e il sig. AZ. Lamenta anche la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, richiesta quando il giudice dell'impugnazione -come nel caso in esame- segua un percorso argomentativo alternativo rispetto a quello seguito dal giudice di primo grado. 1.3. "Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza (art. 606, lettera e) c.p.p.) con riferimento alla sussistenza di un'ipotesi di appropriazione indebita". Con l'ultimo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, mancando il requisito dell'altruità della somma, in quanto quella oggetto di reato è entrata legittimamente nel patrimonio dell'imputata, così mancando l'interversione del possesso. Vengono esplicitate le risultanze istruttorie che confortano l'assunto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2 ,........ 1.1. Nell'esaminare la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, va premesso che, nel caso in esame, il fatto contestato all'imputata era stato originariamente rubricato ai sensi dell'art. 640 cod.pen. e per tale titolo di reato era stata ritualmente addotta a giudizio. Tanto importa che avverso questa contestazione la UR ha esercitato appieno il proprio diritto di difesa nel corso del giudizio di primo grado, poi esitato con la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 646 cod.pen. Da ciò discende l'ulteriore conseguenza che la Corte di appello, ritenendo l'ipotesi di cui all'art. 640 cod.pen., è ritornata all'originaria qualificazione giuridica della contestazione a carico dell'imputata, nella totale assenza della pur minima immutazione del fatto, rimasto proprio quello descritto nel capo d'imputazione per cui la UR è stata tratta a giudizio. Proprio la mancanza della seppur minima immutazione del fatto fa mancare -in radice- ogni possibilità di ipotizzare -sia pure in astratto- una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che è astrattamente configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini, Rv. 209245; nello stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210 — 02; Sez. 3, Sentenza n. 11659 del 24/02/2015, EL., Rv. 262911 — 01; Sez. 5, Sentenza n. 44862 del 06/10/2014, Moldovan, Rv. 261286 — 01). E' stato altresì precisato che può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, Capanna, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Donnizi, Rv. 254888; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addio, Rv. 265946). A tutto ciò si aggiunga l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto 3 dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (così Sezioni Unite, Sentenza n. 36551 del 15.7.2010, Carelli, rv. 248051). Evenienza, questa, che -per come premesso- non si è verificata nel caso in esame, dove il fatto descritto nell'imputazione non è stato modificato, essendo stata mutata soltanto la veste giuridica attribuitagli, in esplicazione di un potere riconosciuto ai giudici dall'art. 521 cod.proc.pen.. I principi di diritto fin qui richiamati, infatti, sono coerenti con quanto spiegato dalle Sezioni Unite già con la sentenza n. 16 del 19/06/1996 (Di Francesco), là dove -in motivazione- hanno puntualizzato che «è proprio la norma dell'articolo 521, il cui primo comma prevede che il giudice possa dare al fatto, con la sentenza, una diversa qualificazione giuridica, che permette di cogliere con esattezza che la qualificazione giuridica del fatto è cosa ben diversa dal fatto, dalla fattispecie concreta. L'articolo 521 è, come è noto, l'ultimo di una serie di articoli - che iniziano dal 516 - nei quali il legislatore si preoccupa di dettare le regole, da osservarsi nel dibattimento, nel caso in cui il fatto risulti diverso - articolo 516 -, nel caso in cui emergano un reato connesso o una circostanza aggravante - articolo 517 - e nel caso - articolo 518 - in cui risulti un fatto nuovo [...]. - Il codice, dopo avere dettato, per queste evenienze, la opportuna disciplina - contestazione della imputazione o, per il fatto nuovo, possibilità della contestazione, condizionata, oltre che dal consenso dell'imputato, anche dal fatto che non derivi pregiudizi per la speditezza del processo - si preoccupa, nell'articolo 521, di enunciare il principio della correlazione tra l'imputazione e la sentenza, stabilendo, nel comma 2, che "il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al p.m., e accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518, comma 2 e precisando, nello stesso tempo, nel comma 1, che "nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata, perché il fatto non ecceda la sua competenza". Questa precisazione sta a significare che la definizione giuridica de/fatto non è il fatto e che "modificare la definizione giuridica del fatto non solo non significa modificare il fatto, ma non significa neppure modificare la imputazione», in quanto «la correlazione tra la imputazione e la sentenza resta in tutta la sua pienezza anche se viene data al fatto una diversa qualificazione giuridica», là dove per fatto si intende «un dato empirico, fenomenico, un dato della realtà, un accadimento, un episodio della vita umana, cioè la fattispecie concreta e non la fattispecie astratta e non, se si vuole, lo schema legale nel quale collocare quell'episodio della vita umana». Con l'ulteriore precisazione che costituisce «indefettibile funzione della giurisdizione accertare se la fattispecie concreta sia sussumibile nella fattispecie astratta ipotizzata» e «che sia indefettibile corollario dello ius dicere accertare che 4 C),...A. •- I_, fatto e schema legale coincidano e, dunque, modificare, se occorre, la qualificazione giuridica del fatto prospettata dal p.m. riconducendo, così, la fattispecie concreta [...] nello schema legale che le è proprio». Da tutto ciò la manifesta infondatezza della deduzione difensiva. 1.2. Tutte le ulteriori deduzioni del primo motivo di ricorso e quelle esposte con il secondo motivo d'impugnazione si risolvono in questioni di merito non consentite in sede di legittimità. La Corte di appello, invero, ha ritenuto la responsabilità di UR e la configurabilità della truffa sulla base delle testimonianze di DR AZ e di Luciano Carta, oltre che sull'esame della documentazione in atti, come la proposta contrattuale diretta a AZ, la fattura attestante il versamento dell'acconto da parte della persona offesa, i dati contabili dei versamenti e le e-mail scambiate tra la persona offesa, UR e la ditta Arcade. La Corte di appello ha altresì specificato che doveva ritenersi la truffa e non l'appropriazione indebita perché la persona offesa era stata indotta a stipulare il contratto dalla condotta di UR, che si era falsamente accreditata come agente di commercio, sottacendo che il suo mandato commerciale essendo scaduto da diversi mesi, così agendo sin dall'inizio nella piena consapevolezza di non agire in nome e per conto della ARCADE. A ulteriore conferma, la Corte di appello ha rimarcato come la somma del presunto anticipo non fu mai girata né alla presunta mandante né all'artigiano successivamente prescelto per l'esecuzione del lavoro. A fronte di una motivazione esaustiva, adeguata, logica, non contraddittoria e conforme agli orientamenti di legittimità sviluppatasi sui temi affrontati, le argomentazioni sviluppate dalla difesa si risolvono in una analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende Za loro inammissibilità, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, SS e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.3. Va rimarcata, ancora, la manifesta infondatezza della dedotta mancanza di una motivazione rafforzata. 5 A tale riguardo, va premesso che la necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione "rafforzata" sussiste soltanto nel caso in cui la riforma della decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite e non anche quando essa sia legittimata da una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità di quella formulata del primo giudice;
in tale ipotesi, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare se la questione giuridica difformemente decisa dai giudici del merito sia stata correttamente esaminata e risolta dall'uno o dall'altro, ed il vizio a tal fine denunciabile è solo quello di violazione di legge, penale o processuale (Sez. 2 - , Sentenza n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954 — 04). Nel caso in esame non si ha una diversa valutazione delle prove, ma solo una diversa definizione giuridica del fatto, così non richiedendosi la c.d. motivazione rafforzata, nel senso prospettato dalla ricorrente. Peraltro, è già stato ampiamente evidenziato come la questione relativa alla esatta qualificazione giuridica del fatto sia stata legittimamente, correttamente e puntualmente risolta dalla Corte di appello, che ha spiegato le ragioni per cui la Curatola ha tenuto una condotta fraudolenta al fine di indurre la persona offesa alla stipulazione del contratto, facendo corretta applicazione dei principi di diritto fissati in materia. 1.4. L'ultimo motivo di ricorso è privo di correlazione con la sentenza impugnata, visto che con esso il ricorrente espone le ragioni per cui non vi sarebbe il reato di appropriazione indebita, a fronte di una sentenza di condanna per il reato di truffa. Tale preliminare rilievo evidenzia che il motivo è affetto da aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativarnente fissata in ragione dei motivi dedotti. 6 O L., ....._,.., sidente Il
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2022 Il Consigliere est.