Sentenza breve 14 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza breve 14/03/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00242/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2026, proposto dalla Santerasmo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Armando Argano e Giuseppe Napoleone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.ssa Alessandra Muccitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- dell'ordinanza del Comune di Latina notificata il 4 dicembre 2025, avente ad oggetto “ Istanza di condono n. B/1954 del 07/12/2004 prot. 121817, presentata a nome della soc. SA.NA. S.r.l.. Reiezione istanza di condono n. 4 del ___ ”;
- del preavviso di rigetto comunicato il 3 novembre 2025;
- di ogni altro atto connesso, collegato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. MI SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Latina ha respinto la domanda di condono presentata dalla sua dante causa il 7 dicembre 2004 (c. d. terzo condono) e concernente il mutamento di destinazione d’uso senza opere, da artigianale a commerciale, del piano terra di un immobile sito in Latina, S.S. Monti Lepini;
- in particolare, nel gravame la ricorrente ha, fra l’altro, esposto che: i) la predetta istanza era già stata respinta dal Comune di Latina con determinazione n. 9/2009 del 16 settembre 2009, che però era stata annullata da questo Tribunale con la sentenza n. 1935/2010, passata in giudicato; ii) detta sentenza, in particolare, aveva ritenuto: 1) la ricomprensione dell’intervento oggetto della domanda di condono nel limite temporale di cui all’art. 32 comma 25 della l. n. 326/2003; 2) la completezza e la congruità della documentazione a supporto; 3) la formazione del silenzio-assenso su detta istanza;
- il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi: i) nullità per violazione di giudicato e illegittimità della riedizione del potere per sviamento; violazione dei principi del legittimo affidamento e del giusto procedimento; ii) sussistenza di un ulteriore previo, legittimo e idoneo titolo abilitativo, costituito dalla SCIA presentata il 14 marzo 2022; iii) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1 lett. b) l. r. Lazio 12/2004, della Delibera G.R. Lazio n. 241/2001 e dell’art. 3 NTA del PRG;
- il Comune si è costituito in resistenza al ricorso e, con memoria, ne ha sostenuto l’infondatezza, facendo perno sui profili che avevano indotto già nel 2009 il Comune a rigettare l’istanza nonché sul rilievo per cui, a seguito della sentenza n. 1935/2010, il giudicato amministrativo sarebbe stato ottemperato, annullando il diniego del 2009 e rieditando il potere amministrativo con l’atto oggi gravato, in considerazione della ritenuta insanabilità dell’intervento effettuato dalla ricorrente;
- all’udienza camerale del 24 febbraio 2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta a corredo del gravame, in esito alla discussione, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito ai sensi dell’art. 60 del cod.proc.amm., la causa è stata assunta in decisione;
Rilevato che sussistono i presupposti per l'adozione della decisione con sentenza in forma semplificata (integrità del contradditorio, completezza dell’istruttoria, mancata dichiarazione delle parti dell'intenzione di proporre ricorso per motivi aggiunti o ricorso incidentale);
Ritenuto, nel merito, che, in assenza di un’espressa graduazione dei motivi, debba essere esaminato, in applicazione del principio della ragione più liquida, il primo mezzo, giacché fondato e dirimente nei sensi di seguito spiegati;
Considerato, in particolare, che il provvedimento impugnato risulta affetto da eccesso di potere, nella misura in cui:
- la sentenza di questo Tribunale n. 1935/2010, passata in giudicato, ha effettivamente: i) disposto l’annullamento del provvedimento di diniego del condono già adottato dall’ente locale nell’anno 2009; ii) riconosciuto nella specie il formarsi del silenzio-assenso, in considerazione, fra l’altro, della ricomprensione degli interventi oggetto della domanda di condono nel limite temporale di cui all’art. 32 comma 25 della l. n. 326/2003, della genuinità della documentazione presentata a corredo della stessa e della mancanza di un provvedimento negativo del Comune nel termine stabilito dall’art. 6, commi 3 e 4 della l. r. Lazio n. 12/2004;
- da tale giudicato erano con chiarezza enucleabili l’effetto caducante dell’atto impugnato, autoesecutivo e non abbisognevole di un’ulteriore attività amministrativa di ottemperanza, nonché l’effetto conformativo, rappresentato dal riconoscimento in sede giurisdizionale delle condizioni di completezza e di congruità dell’istanza ai fini della formazione del silenzio-assenso su quest’ultima;
- a fronte di tale giudicato e dei relativi effetti, il Comune ha operato, a distanza di circa 15 anni dal formarsi dello stesso, da un lato, procedendo all’annullamento di un provvedimento (il diniego di condono del 2009), già retroattivamente eliminato dal mondo giuridico in via immediata e in modo autosufficiente dalla sentenza n. 1935/2010 e, dall’altro, rieditando il potere amministrativo senza considerare in alcun modo il vincolo conformativo relativo all’accertamento delle condizioni per la formazione nella specie del silenzio-assenso e ponendo a fondamento del nuovo diniego qui avversato elementi (l’impraticabilità del cambio di destinazione del bene da artigianale a commerciale, a motivo della variazione del carico urbanistico e della modificazione degli standard urbanistici) già sussistenti e agevolmente deducibili al momento di adozione dell’originario diniego annullato;
- in quest’ottica, il Comune, piuttosto che agire nel senso testé rappresentato, avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della formazione del provvedimento tacito di assenso sulla domanda della ricorrente, come espressamente accertato dal giudicato amministrativo; e ciò tenuto anche conto che, rispetto a tale provvedimento tacito, lo stesso ente locale non poteva ormai più nemmeno valutare un intervento in autotutela, essendo ormai abbondantemente decorso il termine previsto dall’art. 21- nonies , comma 1 della l. n. 241/1990 e non venendo in rilievo nella specie alcun profilo di falsità dichiarativa dell’istante (come riconosciuto sempre dal predetto giudicato);
Ritenuto che l’acclarata fondatezza del primo motivo di ricorso, sotto il profilo dell’eccesso di potere, comporta l’assorbimento dei restanti motivi, suggerito dal principio c.d. della ragione più liquida (cfr. par. 9.3.4.3 e 5.2 Ad. Plen. n. 5/2015);
Ritenuto, quindi, che il ricorso vada accolto, in quanto è fondato sulla base di quanto in precedenza illustrato e che, per l’effetto, il provvedimento impugnato, come in epigrafe identificato, vada annullato;
Ritenuto, infine, che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, come in epigrafe identificato.
Condanna il Comune di Latina al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese legali, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge e alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NA AC IS, Presidente
MI SE, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI SE | NE NA AC IS |
IL SEGRETARIO