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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
IL ER, TO
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1830/2022 depositato il 19/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602077 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602077 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'avviso di accertamento sopra specificato per maggiori IRES-IVA 2011 sollevando eccezioni processuali e di merito.
Agenzia delle Entrate, costituita, contestava e avverse doglianze concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con istanza del 20.11.2025 la ricorrente rappresentava di aver aderito alla definizione agevolata ex L.
197/2022 (come da documentazione allegata) e chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, difettando qualsivoglia interesse ad una pronuncia di merito come conseguenza della definizione agevolata ex L. 197/2022 documentata dalla ricorrente.
Non resta perciò che provvedere di conseguenza con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
IL ER, TO
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1830/2022 depositato il 19/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602077 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602077 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'avviso di accertamento sopra specificato per maggiori IRES-IVA 2011 sollevando eccezioni processuali e di merito.
Agenzia delle Entrate, costituita, contestava e avverse doglianze concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con istanza del 20.11.2025 la ricorrente rappresentava di aver aderito alla definizione agevolata ex L.
197/2022 (come da documentazione allegata) e chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, difettando qualsivoglia interesse ad una pronuncia di merito come conseguenza della definizione agevolata ex L. 197/2022 documentata dalla ricorrente.
Non resta perciò che provvedere di conseguenza con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.