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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2024, n. 18888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18888 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere UC AR;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18888 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: AR UC Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza n. 17194 del 21 marzo 2023, la Corte di cassazione, Sez. 4, ha rigettato il ricorso proposto da GI IE avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 11 marzo 2022, la quale confermò la condanna inflitta all'imputato dal Tribunale di Verbania il 15 giugno 2018, per più reati di furto in appartamento (tentati o consumati), aggravati perché commessi in danno di persone anziane, provocando alle stesse un danno di rilevante entità e introducendosi nell'abitazione con mezzo fraudolento (capi 3, 4 e 5), nonché per il reato ex artt. 81, comma 2, 110, 482, 477 e 61, n. 2, cod. pen., commesso in concorso con GI AR, formando targhe di circolazione false e apponendole sui motocicli utilizzati per recarsi nei luoghi dei furti (capo 10). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore di GI IE. 2.1. Con l'unico motivo si deduce la sussistenza di un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione «nella lettura del ricorso ordinario» (pag. 2), con la conseguenza che quest'ultimo dovrebbe essere accolto, quanto alla deduzione del vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., denunciato in relazione alla motivazione della sentenza di appello, con riferimento ai capi di imputazione n. 3, 4, 5 e 10. La Corte territoriale avrebbe confermato la condanna inflitta in primo grado affermando che il ricorrente usò in via esclusiva un motociclo Vespa, con targa contraffatta, per commettere i furti allo stesso ascritti. Con il ricorso per cassazione il ricorrente avrebbe dedotto la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello sul punto: gli elementi di fatto valorizzati dalla Corte territoriale -il rinvenimento della Vespa nei pressi di abitazioni confinanti tra cui quella di RI RE, attuale o all'epoca dei fatti convivente di GI IE, e il riconoscimento dell'imputato da parte della polizia giudiziaria alla guida del veicolo in una sola data - sarebbero stati neutri e privi di logica dimostrativa del fatto che potesse configurarsi un uso esclusivo, da parte del ricorrente, della Vespa. La Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente affermato che il ricorrente utilizzò «ripetutamente» il motociclo. Si riporta, nel ricorso straordinario, un brano della sentenza (pag. 7) della Corte di cassazione sostenendo che da tale motivazione si evincerebbe il dedotto errore di fatto, sulla manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello, sul punto dell'uso esclusivo della Vespa in capo al ricorrente, nonostante 2 il difetto di prova indiziaria sul tema in esame, ritenuto centrale nella conferma della responsabilità penale per tutti i capi di imputazione ascritti al ricorrente. Sebbene le due motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado si integrerebbero a vicenda, le puntuali critiche alla pronuncia del Tribunale con i motivi di appello e l'avere la Corte territoriale fondato il proprio convincimento circa l'uso esclusivo del mezzo non sugli stessi dati considerati dal Tribunale, ma su «elementi meno pregnanti» (pag. 5), avrebbe dovuto indurre la Corte di cassazione a focalizzare la propria decisione sul vaglio della ratio decidendi espressa dalla Corte di appello, anziché su quella espressa dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, essendo insussistente l'errore di fatto. 1.1. L'errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, per essere stato determinante nella scelta della soluzione adottata, ma anche di oggettiva e immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve fare trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti. Pertanto, l'errore di fatto deve essere inteso in senso stretto, nella sua dimensione meramente percettiva, essendo i suoi confini rigidamente segnati dalla circostanza che in esso fa assoluto difetto qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di cassazione è chiamata a pronunciare (cfr. Sez. 3, n. 38587 del 15/09/2022, Eleuteri, non massimata). Qualora, di contro, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, ma presenti un qualsiasi contenuto valutativo, la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio, non all'errore di fatto, onde deve senz'altro escludersi la proponibilità del ricorso straordinario: è, infatti, inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667-01). 1.2. Il ricorrente non ha dedotto un errore di fatto, percettivo, bensì un errore di giudizio, valutativo, e precisamente la pretesa errata interpretazione del motivo di ricorso ordinario proposto. Nel ricorso straordinario, infatti, la difesa afferma che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore «nell'inquadrare la doglianza difensiva» (pag. 4): siffatto 3 errore, quand'anche fosse sussistente, integrerebbe un errore di giudizio, con la conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. 1.3. Nondimeno, deve rilevarsi che neppure sussiste nella pronuncia oggetto di ricorso straordinario il preteso errore lamentato dal ricorrente il quale omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente ha sostenuto che il motivo di ricorso ordinario - in tesi oggetto di errore di fatto - avrebbe afferito alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui ritenne esclusivo l'utilizzo del motociclo da parte dell'imputato, nonostante il preteso difetto di prova sul punto. La Corte di cassazione, nel riassumere il motivo di ricorso ordinario proposto ha affermato espressamente che «Secondo il ricorrente questo indizio [n.d.r. ossia il riconoscimento del IE da parte del commissario Mauro Aceti il 7 agosto 2016], unitamente a quello rappresentato dal rinvenimento del veicolo di fronte all'abitazione di RI RE (della quale neppure si dice se fosse convivente o solo ex convivente dell'imputato) non è idoneo ad affermare che di quel veicolo IE fosse l'esclusivo utilizzatore e lo guidasse nei giorni in cui furono realizzati i furti dei quali è ritenuto responsabile» (cfr. par.
2.2. del Ritenuto in fatto). Ancora, prendendo in esame il motivo di appello, la Corte di legittimità, dopo aver riportato i plurimi indizi da cui la Corte territoriale ha desunto l'uso esclusivo del mezzo in capo all'imputato, ha evidenziato «A fronte di tali dati indiziari la difesa osserva: che il IE fu riconosciuto alla guida della Vespa il 7 agosto 2016, ma ciò non prova che l'abbia guidata anche il 29 luglio e il 3 agosto;
che il sequestro del veicolo nel cortile dell'abitazione dell'intestataria non prova che il IE ne avesse la disponibilità, né, tanto meno, la disponibilità esclusiva;
che il riconoscimento effettuato dalla Andreani, poiché non eseguito in termini di certezza, è privo di ogni valore» (cfr. par. 3 del Considerato in diritto). La Corte di cassazione, dunque, ha percepito e interpretato il contenuto del motivo di ricorso ordinario negli esatti termini indicati dalla difesa del IE. 1.4. Proprio dal paragrafo successivo al passo estratto dalla pag. 7 della sentenza e riportato nel ricorso straordinario, infine, emerge con chiarezza l'assenza di ogni errore di fatto (o tantomeno di giudizio) in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, essendosi argomentato che «La valutazione compiuta è completa, esauriente, e la motivazione del provvedimento impugnato non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità» (cfr. par. 3 citato, in fra). Si è aggiunto che il sindacato di legittimità non può condurre alla rivalutazione del merito della vicenda, valorizzando la duplicità delle ricostruzioni alternative del medesimo fatto. Si è richiamato il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01, secondo cui, in sintesi, la manifesta illogicità della motivazione è ravvisabile soltanto quando la ricostruzione 4 dei fatti prospettata dall'imputato, contrastante con il percorso argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata. Da ultimo, evocando il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987-01, si è ribadito che il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamenti umani e le conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base di regole di esperienza, quando non sono espressivi di una relazione di mera verosimiglianza e plausibilità, ma hanno una base razionale, seppur presuntiva (cfr. par. 3 citato). La Corte di cassazione, in definitiva, ha correttamente individuato nel motivo di ricorso ordinario proposto la deduzione della pretesa contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza di appello. Come tale, la 4uprema Corte ha esaminato la censura, rigettandola, ritenendo logica e coerente la motivazione della sentenza di appello sulla scorta del quadro indiziario grave, preciso e concordante nel senso di attribuire al ricorrente l'esclusiva disponibilità della Vespa, tanto da giustificare la sua posizione differenziata rispetto al coimputato GI AR. Esaminando il ricorso proposto da quest'ultimo - in particolare la censura relativa all'esclusiva disponibilità in capo allo stesso di un motociclo Yamaha T- Max sostenuta dalla Corte di appello - la Corte di cassazione ha fatto riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, evidenziando che «A questo proposito si deve ricordare che l'esclusiva disponibilità in capo a GI IE della Vespa con targa posticcia EF18021 ha potuto essere affermata: perché IE è stato riconosciuto come la persona che il 7 agosto si trovava alla guida di quella moto;
perché il 2 settembre quel veicolo (corredato di falsa targa) era parcheggiato davanti a una casa nella quale IE dormiva e nella quale non c'erano altri uomini;
perché la madre di IE si adoperò per far sparire la targa posticcia. Si tratta di plurimi elementi convergenti che consentono di considerare quale mera allegazione l'ipotizzata disponibilità del veicolo da parte di altra persona di sesso maschile. Così non è per GI AR» (cfr. par. 7 del Considerato in diritto). La Corte di cassazione, dunque, non è incorsa nel denunciato errore, avendo chiaramente percepito il sostrato fattuale della vicenda, tanto da esprimere un diverso giudizio rispettivamente per il IE e il coimputato AR. 1.5. Il ricorso è anche inammissibile per genericità nella parte in cui ci si limita a riportare un passo estratto dalla pag. 7 della sentenza della Corte di cassazione senza, però, argomentare in che termini il testo citato proverebbe l'errore di fatto dedotto. Non viene spiegato, in particolare, in che modo la Corte di legittimità avrebbe errato nella lettura del motivo di ricorso ordinario. 5 1.6. Da ultimo, è inammissibile la censura secondo cui la Corte di cassazione non avrebbe dovuto fare riferimento anche alla motivazione del Tribunale. Tale doglianza si risolve nella contestazione di un preteso error in iudicando della 5uprerna Corte, non deducibile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Lo stesso ricorrente, in ogni caso, ammette che «le motivazioni delle decisioni di primo e secondo grado si compendino a vicenda» (pag. 5) e, per quanto riguarda la penale responsabilità di GI IE, la Corte di appello ha confermato la sentenza resa dal Tribunale: come affermato dalla giurisprudenza, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/02/2024.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18888 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: AR UC Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza n. 17194 del 21 marzo 2023, la Corte di cassazione, Sez. 4, ha rigettato il ricorso proposto da GI IE avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 11 marzo 2022, la quale confermò la condanna inflitta all'imputato dal Tribunale di Verbania il 15 giugno 2018, per più reati di furto in appartamento (tentati o consumati), aggravati perché commessi in danno di persone anziane, provocando alle stesse un danno di rilevante entità e introducendosi nell'abitazione con mezzo fraudolento (capi 3, 4 e 5), nonché per il reato ex artt. 81, comma 2, 110, 482, 477 e 61, n. 2, cod. pen., commesso in concorso con GI AR, formando targhe di circolazione false e apponendole sui motocicli utilizzati per recarsi nei luoghi dei furti (capo 10). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore di GI IE. 2.1. Con l'unico motivo si deduce la sussistenza di un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione «nella lettura del ricorso ordinario» (pag. 2), con la conseguenza che quest'ultimo dovrebbe essere accolto, quanto alla deduzione del vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., denunciato in relazione alla motivazione della sentenza di appello, con riferimento ai capi di imputazione n. 3, 4, 5 e 10. La Corte territoriale avrebbe confermato la condanna inflitta in primo grado affermando che il ricorrente usò in via esclusiva un motociclo Vespa, con targa contraffatta, per commettere i furti allo stesso ascritti. Con il ricorso per cassazione il ricorrente avrebbe dedotto la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello sul punto: gli elementi di fatto valorizzati dalla Corte territoriale -il rinvenimento della Vespa nei pressi di abitazioni confinanti tra cui quella di RI RE, attuale o all'epoca dei fatti convivente di GI IE, e il riconoscimento dell'imputato da parte della polizia giudiziaria alla guida del veicolo in una sola data - sarebbero stati neutri e privi di logica dimostrativa del fatto che potesse configurarsi un uso esclusivo, da parte del ricorrente, della Vespa. La Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente affermato che il ricorrente utilizzò «ripetutamente» il motociclo. Si riporta, nel ricorso straordinario, un brano della sentenza (pag. 7) della Corte di cassazione sostenendo che da tale motivazione si evincerebbe il dedotto errore di fatto, sulla manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello, sul punto dell'uso esclusivo della Vespa in capo al ricorrente, nonostante 2 il difetto di prova indiziaria sul tema in esame, ritenuto centrale nella conferma della responsabilità penale per tutti i capi di imputazione ascritti al ricorrente. Sebbene le due motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado si integrerebbero a vicenda, le puntuali critiche alla pronuncia del Tribunale con i motivi di appello e l'avere la Corte territoriale fondato il proprio convincimento circa l'uso esclusivo del mezzo non sugli stessi dati considerati dal Tribunale, ma su «elementi meno pregnanti» (pag. 5), avrebbe dovuto indurre la Corte di cassazione a focalizzare la propria decisione sul vaglio della ratio decidendi espressa dalla Corte di appello, anziché su quella espressa dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, essendo insussistente l'errore di fatto. 1.1. L'errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, per essere stato determinante nella scelta della soluzione adottata, ma anche di oggettiva e immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve fare trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti. Pertanto, l'errore di fatto deve essere inteso in senso stretto, nella sua dimensione meramente percettiva, essendo i suoi confini rigidamente segnati dalla circostanza che in esso fa assoluto difetto qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di cassazione è chiamata a pronunciare (cfr. Sez. 3, n. 38587 del 15/09/2022, Eleuteri, non massimata). Qualora, di contro, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, ma presenti un qualsiasi contenuto valutativo, la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio, non all'errore di fatto, onde deve senz'altro escludersi la proponibilità del ricorso straordinario: è, infatti, inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667-01). 1.2. Il ricorrente non ha dedotto un errore di fatto, percettivo, bensì un errore di giudizio, valutativo, e precisamente la pretesa errata interpretazione del motivo di ricorso ordinario proposto. Nel ricorso straordinario, infatti, la difesa afferma che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore «nell'inquadrare la doglianza difensiva» (pag. 4): siffatto 3 errore, quand'anche fosse sussistente, integrerebbe un errore di giudizio, con la conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. 1.3. Nondimeno, deve rilevarsi che neppure sussiste nella pronuncia oggetto di ricorso straordinario il preteso errore lamentato dal ricorrente il quale omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente ha sostenuto che il motivo di ricorso ordinario - in tesi oggetto di errore di fatto - avrebbe afferito alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui ritenne esclusivo l'utilizzo del motociclo da parte dell'imputato, nonostante il preteso difetto di prova sul punto. La Corte di cassazione, nel riassumere il motivo di ricorso ordinario proposto ha affermato espressamente che «Secondo il ricorrente questo indizio [n.d.r. ossia il riconoscimento del IE da parte del commissario Mauro Aceti il 7 agosto 2016], unitamente a quello rappresentato dal rinvenimento del veicolo di fronte all'abitazione di RI RE (della quale neppure si dice se fosse convivente o solo ex convivente dell'imputato) non è idoneo ad affermare che di quel veicolo IE fosse l'esclusivo utilizzatore e lo guidasse nei giorni in cui furono realizzati i furti dei quali è ritenuto responsabile» (cfr. par.
2.2. del Ritenuto in fatto). Ancora, prendendo in esame il motivo di appello, la Corte di legittimità, dopo aver riportato i plurimi indizi da cui la Corte territoriale ha desunto l'uso esclusivo del mezzo in capo all'imputato, ha evidenziato «A fronte di tali dati indiziari la difesa osserva: che il IE fu riconosciuto alla guida della Vespa il 7 agosto 2016, ma ciò non prova che l'abbia guidata anche il 29 luglio e il 3 agosto;
che il sequestro del veicolo nel cortile dell'abitazione dell'intestataria non prova che il IE ne avesse la disponibilità, né, tanto meno, la disponibilità esclusiva;
che il riconoscimento effettuato dalla Andreani, poiché non eseguito in termini di certezza, è privo di ogni valore» (cfr. par. 3 del Considerato in diritto). La Corte di cassazione, dunque, ha percepito e interpretato il contenuto del motivo di ricorso ordinario negli esatti termini indicati dalla difesa del IE. 1.4. Proprio dal paragrafo successivo al passo estratto dalla pag. 7 della sentenza e riportato nel ricorso straordinario, infine, emerge con chiarezza l'assenza di ogni errore di fatto (o tantomeno di giudizio) in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, essendosi argomentato che «La valutazione compiuta è completa, esauriente, e la motivazione del provvedimento impugnato non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità» (cfr. par. 3 citato, in fra). Si è aggiunto che il sindacato di legittimità non può condurre alla rivalutazione del merito della vicenda, valorizzando la duplicità delle ricostruzioni alternative del medesimo fatto. Si è richiamato il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01, secondo cui, in sintesi, la manifesta illogicità della motivazione è ravvisabile soltanto quando la ricostruzione 4 dei fatti prospettata dall'imputato, contrastante con il percorso argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata. Da ultimo, evocando il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987-01, si è ribadito che il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamenti umani e le conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base di regole di esperienza, quando non sono espressivi di una relazione di mera verosimiglianza e plausibilità, ma hanno una base razionale, seppur presuntiva (cfr. par. 3 citato). La Corte di cassazione, in definitiva, ha correttamente individuato nel motivo di ricorso ordinario proposto la deduzione della pretesa contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza di appello. Come tale, la 4uprema Corte ha esaminato la censura, rigettandola, ritenendo logica e coerente la motivazione della sentenza di appello sulla scorta del quadro indiziario grave, preciso e concordante nel senso di attribuire al ricorrente l'esclusiva disponibilità della Vespa, tanto da giustificare la sua posizione differenziata rispetto al coimputato GI AR. Esaminando il ricorso proposto da quest'ultimo - in particolare la censura relativa all'esclusiva disponibilità in capo allo stesso di un motociclo Yamaha T- Max sostenuta dalla Corte di appello - la Corte di cassazione ha fatto riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, evidenziando che «A questo proposito si deve ricordare che l'esclusiva disponibilità in capo a GI IE della Vespa con targa posticcia EF18021 ha potuto essere affermata: perché IE è stato riconosciuto come la persona che il 7 agosto si trovava alla guida di quella moto;
perché il 2 settembre quel veicolo (corredato di falsa targa) era parcheggiato davanti a una casa nella quale IE dormiva e nella quale non c'erano altri uomini;
perché la madre di IE si adoperò per far sparire la targa posticcia. Si tratta di plurimi elementi convergenti che consentono di considerare quale mera allegazione l'ipotizzata disponibilità del veicolo da parte di altra persona di sesso maschile. Così non è per GI AR» (cfr. par. 7 del Considerato in diritto). La Corte di cassazione, dunque, non è incorsa nel denunciato errore, avendo chiaramente percepito il sostrato fattuale della vicenda, tanto da esprimere un diverso giudizio rispettivamente per il IE e il coimputato AR. 1.5. Il ricorso è anche inammissibile per genericità nella parte in cui ci si limita a riportare un passo estratto dalla pag. 7 della sentenza della Corte di cassazione senza, però, argomentare in che termini il testo citato proverebbe l'errore di fatto dedotto. Non viene spiegato, in particolare, in che modo la Corte di legittimità avrebbe errato nella lettura del motivo di ricorso ordinario. 5 1.6. Da ultimo, è inammissibile la censura secondo cui la Corte di cassazione non avrebbe dovuto fare riferimento anche alla motivazione del Tribunale. Tale doglianza si risolve nella contestazione di un preteso error in iudicando della 5uprerna Corte, non deducibile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Lo stesso ricorrente, in ogni caso, ammette che «le motivazioni delle decisioni di primo e secondo grado si compendino a vicenda» (pag. 5) e, per quanto riguarda la penale responsabilità di GI IE, la Corte di appello ha confermato la sentenza resa dal Tribunale: come affermato dalla giurisprudenza, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/02/2024.