TAR
Sentenza breve 6 dicembre 2024
Sentenza breve 6 dicembre 2024
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Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02763/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 23/02/2026
N. 01437 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02763/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2763 del 2025, proposto da
Comune di Felizzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato CE AL AZ, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Seconda) n. 1275/2024. N. 02763/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. AR MA
RI e uditi per le parti gli avvocati Bruno Taverniti per delega dell'avvocato
CE AL AZ e l'avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Felizzano, proprietario dell'immobile che ospita il plesso scolastico “G.
Pascoli”, presentava, mediante l'apposita piattaforma telematica, la propria istanza di assegnazione di contributi per lavori di cui all'avviso pubblico Reg. Uff. n. 0026811 in data 6 agosto 2021, “per l'assegnazione di risorse agli enti locali titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n 23 per affitti noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021 2022”.
L'avviso, per quanto di specifico interesse in questa sede, prevedeva: - “(…) con decreto del Ministro dell'istruzione sono destinate risorse per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (c.d. “edilizia leggera”) per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l'anno scolastico 2021-2022” (art. 1, 3° paragrafo); 2 - “5. Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie di spesa: ... b) spese per lavori di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico, tali da garantire l'agibilità di spazi e ambienti didattici e/o l'adattamento delle aule in modo da favorire la ripresa N. 02763/2025 REG.RIC.
delle attività didattiche in presenza per l'anno scolastico 2021-2022.” art. 2, comma
5);
La domanda risultava inserita nella pertinente graduatoria approvata con decreto del dirigente ministeriale competente del 23 agosto 2023, contenente una espressa riserva di verifica in merito alla ammissibilità dei singoli interventi edilizi finanziandi all'esito del caricamento da parte dei beneficiari della relativa documentazione amministrativa e tecnica e dell'espletamento dei conseguenti controlli. Con decreto n. 247 in data 23 agosto 2021 il Direttore Generale della “Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale” del Ministero approvava la graduatoria con la quale al Comune veniva riconosciuto un contributo pari ad €
150.000,00; con successivo decreto direttoriale n. 293 in data 21 settembre 2021 sono state approvate le graduatorie definitive.
I lavori in questione che consistevano nella realizzazione di un ampliamento volumetrico nel cortile del fabbricato e nell'adeguamento delle aperture del preesistente locale collegato venivano quindi appaltati dal Comune committente ed interamente eseguiti dall'impresa appaltatrice come da variante medio tempore approvata.
Il Ministero, nell'espletamento dei controlli in merito alla pertinenza e ammissibilità degli interventi edilizi con la nota del 2 agosto 2024, ritenendo l'intervento descritto come “nuova costruzione”, rientrante tra le spese non ammissibili, ha disposto di
“quantificare il relativo importo, con dichiarazione firmata digitalmente dal Rup, e di scomputare tale importo dallo 'importo lavori conclusi' valorizzato in piattaforma”.
Impugnato il provvedimento il Tar adito respingeva il ricorso sul rilievo che la procedura in questione, indetta in attuazione dell'art. 58, comma 3, lett. b), del D.L.
73/2021, convertito nella L. 106/2021, emanato per il solo contingente soddisfacimento delle eccezionali esigenze di contenimento pandemico per l'anno scolastico 2021-2022, non contemplava interventi di nuova costruzione a carattere N. 02763/2025 REG.RIC.
permanente che a prescindere dalla relativa consistenza trascendessero la messa in sicurezza e l'adeguamento degli spazi esistenti.
Appellata la sentenza resisteva il Ministero dell'Istruzione e del Merito il quale proponeva appello incidentale condizionato alla sentenza.
All'udienza del giorno 11 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di appello incentrato sul § 9.1. della sentenza l'appellante deduce: Error in procedendo et in iudicando - Violazione dell'art. 39, comma 1, c.p.a. in relazione all'art. 112 c.p.c. - Violazione del principio di separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, c.p.a. - Vizio di ultrapetizione.
Rileva l'illegittimità della decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto l'atto amministrativo impugnato legittimo sulla base di una diversa motivazione, in nessun modo evincibile o desumibile dal provvedimento medesimo.
In particolare evidenzia che la sentenza ha premesso che il provvedimento impugnato non sarebbe illegittimo poiché l'avviso pubblico fa riferimento, per quanto qui di interesse, ai 'lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico', mentre i relativi chiarimenti ribadiscono che sono ammessi solo 'lavori di edilizia leggera e, quindi, di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico, senza ricondurli alle categorie di attività edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, per poi ritenere corretto il provvedimento impugnato poiché l'intervento realizzato dal Comune non sarebbe funzionale alle eccezionali esigenze connesse all'emergenza pandemica mentre in nessuna parte del provvedimento impugnato è desumibile che l'inammissibilità del contributo economico sia conseguenza di siffatta motivazione.
Rileva che il Ministero non aveva argomentato nel senso prospettato dalla sentenza, motivando piuttosto l'inammissibilità delle spese connesse all'intervento de quo sulla N. 02763/2025 REG.RIC.
base delle caratteristiche fisiche e costruttive dei lavori svolti, i quali non sarebbero riconducibili alla categoria di interventi di edilizia leggera.
La censura non è fondata in quanto frutto di una erronea lettura della sentenza.
In essa si afferma testualmente:
La doglianza non ha pregio, poiché l'avviso pubblico fa riferimento, per quanto qui di interesse, ai “lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico”, mentre i relativi chiarimenti ribadiscono che sono ammessi solo “lavori di edilizia leggera e, quindi, di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico”, senza ricondurli alle categorie di attività edilizia di cui al D.P.R. 380/2001. Tanto è sufficiente per escludere che la procedura in questione, indetta in attuazione dell'art. 58, comma 3, lett. b) del D.L. 73/2021, convertito nella L. 106/2021, emanato per il solo, contingente soddisfacimento delle eccezionali esigenze di contenimento pandemico per l'anno scolastico 2021-2022, contempli interventi di nuova costruzione a carattere permanente che, a prescindere dalla relativa consistenza, trascendano la messa in sicurezza e l'adeguamento degli spazi esistenti. Ciò induce altresì ritenere coerente con il tratteggiato quadro normativo che, oltre alle nuove costruzioni, risultino escluse anche tutte quelle opere minori, comprese le semplici manutenzioni ordinarie che, sebbene astrattamente riconducibili all'atecnica nozione di “edilizia leggera”, risultino concretamente preordinate al soddisfacimento delle ordinarie esigenze didattiche e non a far fronte alle eccezionali necessità di messa in sicurezza perseguite dal legislatore; la precisazione in tal senso contenuta nei chiarimenti di cui alla nota del 9.8.2021, pertanto, ove letta alla luce delle tracciate coordinate, non assume la paradossale, generale portata preclusiva lamentata dal Comune a pagina
13 del ricorso, non potendo essere interpretata quale previsione ostativa alla quasi totalità dei potenziali interventi, tanto ordinari quanto straordinari: è infatti evidente che il Ministero non ammetta solo quegli interventi che non siano funzionalmente N. 02763/2025 REG.RIC.
preordinati a far fronte alle eccezionali esigenze di messa in sicurezza connesse all'emergenza pandemica.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la sentenza non ha ritenuto corretto il provvedimento impugnato poiché l'intervento realizzato dal Comune non sarebbe funzionale alle eccezionali esigenze connesse all'emergenza pandemica, ma ha affermato che doveva essere escluso che la procedura in questione, emanata per il solo contingente soddisfacimento delle eccezionali esigenze di contenimento pandemico per l'anno scolastico 2021-2022, contemplasse interventi di nuova costruzione a carattere permanente che, a prescindere dalla relativa consistenza, trascendessero la messa in sicurezza e l'adeguamento degli spazi esistenti. La decisione quindi è coerente con la motivazione del provvedimento impugnato.
Non vi è stata, dunque, alcuna modifica o integrazione della motivazione dell'atto da parte della sentenza.
2. Con il secondo motivo di appello riferito al § 9.1. della sentenza l'appellante deduce: Error in iudicando - Insufficiente motivazione - Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso:
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e 12 della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. 23/1996. Violazione e falsa applicazione dell'art.
58 del D.L. 73/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 32-bis del D.L.
104/2020. Violazione e falsa applicazione dell'Avviso pubblico Reg. Uff. n. 0026811 in data 06.08.2021. Violazione e falsa applicazione dei chiarimenti di cui alle note prott. n. 26993 in data 09.08.2021, n. 36429 in data 23.09.2021 e n. 39623 in data
07.10.2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento.
Eccesso di potere, violazione dei principi di efficacia, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa, proporzionalità, equità, certezza e sicurezza giuridica.
Ingiustizia ed arbitrarietà. Travisamento dei fatti. Violazione dei principi di buona N. 02763/2025 REG.RIC.
fede e di affidamento. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Sulla violazione della disciplina prevista dalle fonti di rango primario e dalla lex specialis”.
Lamenta, in sintesi, che il Tar, condividendo la lettura espressa dal Comune nell'atto introduttivo, avesse ritenuto irrilevante sia la natura permanente dell'intervento sia la relativa consistenza, sostenendo che, ai fini dell'ammissibilità della spesa, occorre verificare l'idoneità dell'intervento per far fronte alle eccezionali necessità di messa in sicurezza perseguite dal legislatore.
3. Con il terzo motivo di appello l'appellante deduce: Error in procedendo et in iudicando - Violazione dell'art. 39, comma 1, c.p.a. in relazione all'art. 112 c.p.c. –
Omessa e/o insufficiente motivazione - Riproposizione del primo motivo di ricorso relativo a: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della L. 241/1990”.
Evidenzia che sotto un diverso ma rilevante profilo, la sentenza, se da una parte “va oltre” a quanto sottoposto alla sua cognizione (questione sottoposta nel primo motivo di appello), dall'altra omette di pronunciarsi sullo specifico motivo di ricorso afferente alla violazione ed alla falsa applicazione dell'art. 12 della L. 241/1990.
In particolare, la sentenza nulla afferma in merito alla violazione del c.d. “auto-limite” che il Ministero si è imposto, nemmeno in relazione alla non riconducibilità dell'intervento de quo tra quelli espressamente qualificati come “non ammissibili” nell'avviso e nei successivi chiarimenti.
Le censure non sono fondate.
Con avviso n. 26811 del 6 agosto 2021, pubblicato sul portale istituzionale del
Ministero, l'Amministrazione ha deliberato di “procedere all'assegnazione, a favore degli enti locali, di contributi per affitti di spazi, noleggi di strutture temporanee a uso didattico e lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2021-2022”. L'avviso, per quanto di specifico interesse in questa sede, prevedeva che: - “Parimenti, con decreto del Ministro dell'istruzione sono N. 02763/2025 REG.RIC.
destinate risorse per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (c.d. “edilizia leggera”) per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l'anno scolastico 2021-2022” (art.
1, 3° paragrafo); - “5. Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:
... b) spese per lavori di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico, tali da garantire l'agibilità di spazi e ambienti didattici e/o l'adattamento delle aule in modo da favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per
l'anno scolastico 2021-2022” (art. 2, comma 5).
Con avviso n. 26993 del 9 agosto 2021, pubblicato sul portale istituzionale, il
Ministero, in relazione all' “assegnazione di risorse agli enti locali per affitti, noleggi
e lavori”, precisava ulteriormente che “come indicato nel medesimo avviso (cfr. art. 1
e art. 2, commi 5, lett. b), 6 e 7) sono ammessi esclusivamente lavori di edilizia leggera
e, quindi, di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico, tali da garantire l'agibilità di spazi e ambienti didattici e/o l'adattamento delle aule in modo da favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l'anno scolastico 2021-
2022. È evidente come la finalità sia legata esclusivamente all'adeguamento di aule per favorire e garantire le attività didattiche in presenza, recuperando ambienti e spazi da destinare appunto alla didattica”.
Con avviso prot. AOODGEFID.u.0039623 del 7 ottobre 2021, sempre pubblicato sul portale istituzionale del Ministero, l'Amministrazione emanava specifiche linee guida in ordine alla linea di finanziamento in questione, con particolare riferimento alla fase di “Monitoraggio e rendicontazione delle spese per lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022”, chiarendo, per quanto qui direttamente interessa, che “Sono ammesse a contributo le sole spese relative a lavori e I.V.A. per i medesimi lavori.
Non sono ammesse a contributo: - spese per indagini; affidamento di incarichi professionali; spese tecniche per incentivo interno; indennità di occupazione e/o N. 02763/2025 REG.RIC.
esproprio; forniture varie, forniture di arredi o attrezzature informatiche e schermi interattivi per le istituzioni scolastiche; spese di trasporto; pulizie e sanificazioni; spese per interventi su edifici privati; spese per interventi su edifici pubblici non già adibiti ad uso scolastico; spese per sistemazione di aree esterne o pedonali; spese di mera tinteggiatura delle pareti, di sostituzione di porte, di cablaggio degli edifici; lavori di messa in sicurezza affidati prima della data del 1° giugno 2021, salvo che non risulti espressamente previsto all'interno della determina di affidamento dei lavori la finalità relativa all'adeguamento di spazi e aule per consentire le attività didattiche in presenza per l'anno scolastico 2021-2022; spese per interventi di costruzione di nuovi edifici; spese per interventi già finanziati con altre risorse per la stessa tipologia di intervento (doppio finanziamento) sul medesimo edificio”.
Nella relazione depositata dal Comune nella piattaforma ed agli atti del procedimento, si legge che “Gli interventi previsti e così realizzati riguardano un ampliamento funzionale all'ala sud-ovest verso il cortile interno, con la creazione di un nuovo volume didattico che possa essere una valida soluzione capace di dare una rapida risposta alle stringenti necessità di adeguare gli spazi scolastici alle nuove norme anti contagio Covid-19. Si è voluto adeguare parzialmente gli spazi didattici attualmente in uso nell'ottica del contenimento dell'attuale situazione pandemica e, dall'altra, in una visione più a lungo termine, si è data una risposta alla generale problematica sollevata relativa alla carenza di spazi didattici per attività varie di inter-ciclo.
L'incremento della superficie didattica contribuisce positivamente per mitigare le esigenze strettamente legate alle norme Covid-19, avendo a disposizione una nuova aula in aggiunta agli spazi esistenti per le necessità organizzative della scuola primaria “G. Pascoli”. Il nuovo corpo di fabbrica in ampliamento è stato previsto e sviluppato su un unico livello, al piano terreno direttamente collegato con gli spazi scolastici interni mediante l'apertura di una nuova porta nel disimpegno dell'ala ovest della scuola. La realizzazione della nuova aula didattica, posta in adiacenza N. 02763/2025 REG.RIC.
alla facciata del fabbricato già esistente ha determinato infatti la chiusura di n.2 finestre dell'aula esistente posta sul lato sudovest. Il progetto prevedeva quindi, la realizzazione di n.2 nuove finestre sulla muratura dell'aula prospettanti sul lato ovest.
Il terzo intervento vedeva unite due aule esistenti, poste al piano primo del fronte sud- ovest del fabbricato, al fine di ricreare un unico ambiente di maggior superficie.
Descrizione in sintesi delle opere progettate e realizzate: • Realizzazione di un ampliamento funzionale all'ala sud-ovest verso il cortile per la creazione di un nuovo volume ad un piano fuori terra per ospitare spazi didattici; • Realizzazione di un'aula unica ottenuta dall'unione delle due aule esistenti denominate aula 1 e aula 2, poste al piano primo del fronte sud-ovest del fabbricato principale; • Realizzazione di n.2 nuove aperture sulla muratura dell'aula esistente, posta al piano terra del lato sud- ovest del fabbricato principale.”
ALla lettura delle indicazioni fornite dal Ministero si evince chiaramente che l'avviso che aveva indetto la procedura di finanziamento già faceva espresso riferimento all'
“edilizia leggera”.
Con l'avviso n. 26993 del 9 agosto 2021, pubblicato sul portale istituzionale, il
Ministero, in relazione all'avviso sulla “assegnazione di risorse agli enti locali per affitti, noleggi e lavori”, precisava ulteriormente che “come indicato nel medesimo avviso (cfr. art. 1 e art. 2, commi 5, lett. b), 6 e 7) sono ammessi esclusivamente lavori di edilizia leggera e, quindi, di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico, tali da garantire l'agibilità di spazi e ambienti didattici e/o l'adattamento delle aule in modo da favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per
l'anno scolastico 2021-2022”.
ALla lettura delle norme richiamate risulta evidente che l'oggetto degli interventi finanziabili fossero quelli più agevolmente e celermente realizzabili in un periodo storico eccezionale in cui il risultato di interesse pubblico era legato ad una esecuzione quanto più rapida possibile. N. 02763/2025 REG.RIC.
Occorre precisare che le lavorazioni riconosciute come al di fuori del perimetro di quelle finanziabili costituiscono solo una parte di quelle effettuate dal Comune nel medesimo plesso scolastico, essendo stati esclusi gli interventi di “edilizia pesante”.
È pacifico sulla base della documentazione prodotta che l'Ente ha realizzato anche uno “spazio nuovo” mediante l'utilizzo di cemento armato, il che fuoriesce dal perimetro degli interventi di edilizia leggera da effettuarsi su edifici esistenti.
La sentenza ha correttamente evidenziato dunque: “ Tanto è sufficiente per escludere che la procedura in questione, indetta in attuazione dell'art. 58, comma 3, lett. b) del
D.L. 73/2021, convertito nella L. 106/2021, emanato per il solo, contingente soddisfacimento delle eccezionali esigenze di contenimento pandemico per l'anno scolastico 2021-2022, contempli interventi di nuova costruzione a carattere permanente che, a prescindere dalla relativa consistenza, trascendano la messa in sicurezza e l'adeguamento degli spazi esistenti”.
4. Con la censura sul § 9.2. della sentenza l'appellante deduce Error in iudicando -
Insufficiente motivazione - Erroneità della Sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e 3 della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. Eccesso di potere, violazione dei principi di efficacia, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa, proporzionalità, equità, certezza e sicurezza giuridica. Ingiustizia ed arbitrarietà. Sulla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità”.
Evidenzia che la condotta del Ministero si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa.
La censura è inammissibile.
L'appellante nella censura introduce una propria personale valutazione di come si sarebbe più efficacemente attuata la volontà del legislatore emergenziale, inserendo N. 02763/2025 REG.RIC.
nella perimetrazione degli interventi finanziabili anche le lavorazioni di edilizia pesante, che però, come detto, erano escluse dalla lex specialis della procedura.
L'Amministrazione, di fronte alla necessità di distribuire le risorse disponibili rispetto ad una vastissima platea di potenziale beneficiari ha effettuato, nell'ambito della propria discrezionalità, delle scelte non sindacabili che hanno comportato la concentrazione dell'oggetto degli interventi finanziabili, sugli interventi di “edilizia leggera”.
5. Con la censura sul § 9.3 della sentenza l'appellante deduce Error in iudicando -
Insufficiente motivazione - Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il terzo motivo di ricorso: “Violazione e falsa applicazione dell'art.
3 della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione. Contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere, violazione dei principi di efficacia, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa, proporzionalità, equità, certezza e sicurezza giuridica. Ingiustizia ed arbitrarietà”.
Lamenta che il provvedimento impugnato risulta illegittimo, da una parte, poiché costituisce il risultato di un'attività istruttoria carente, se non del tutto assente, ed è frutto di valutazioni palesemente contraddittorie ed irragionevoli; dall'altra, poiché non motiva in alcun modo le ragioni ed il percorso logico-giuridico che hanno condotto il Ministero a non riconoscere le spese sopportate dal Comune per l'adeguamento dell'edificio scolastico.
Ribadisce che il Ministero non aveva riconosciuto il rimborso per l'intervento, giustificando tale decisione sulla base di una presunta non conformità dei lavori con le condizioni previste dal bando e, in particolare, con la non riconducibilità nella nozione di “edilizia leggera”, nonostante tale nozione non fosse precisata in alcun documento, neppure in quelli citati nel provvedimento impugnato; Il Ministero, inoltre, si era limitato ad acquisire due relazioni riportanti una descrizione sintetica N. 02763/2025 REG.RIC.
dell'intervento, ma non aveva acquisito la documentazione progettuale e tecnica, non aveva approfondito e valutato le relative caratteristiche ed il modestissimo impatto, anche edilizio-urbanistico, e non aveva tenuto conto alcuno delle finalità dell'avviso pubblico e delle norme di rango primario che lo legittimavano.
La censura non è fondata.
La sentenza ha condivisibilmente evidenziato: “la censura è infondata poiché il provvedimento gravato risulta assunto all'esito degli approfondimenti documentali richiesti nel corso del procedimento, aventi ad oggetto, in particolare, la relazione descrittiva prodotta dallo stesso Comune, il cui contenuto risulta valutato nella nota finale, motivata in modo chiaro quanto alle specifiche ragioni di non ammissione al contributo dell'ampliamento realizzato”.
È noto che la ristrutturazione edilizia cd. leggera si riferisce a interventi che non comportano modifiche significative alla struttura dell'edificio.
Trattasi cioè di opere che riguardano modifiche interne o la manutenzione di parti non strutturali dell'edificio, come la diversa distribuzione degli spazi interni o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La ristrutturazione edilizia pesante, invece include modifiche strutturali significative, come l'aumento di volumetria, la creazione di nuove superfici o modifiche sostanziali alla sagoma dell'edificio.
Come già precisato, le regole della procedura escludono in radice la finanziabilità di interventi di edilizia pesante, perché all'evidenza in contrasto con la lex specialis della stessa, rispondente alle note e sopra richiamate esigenze di celerità nella realizzazione dell'intervento, presupposto cardine della strategia di investimento dell'Amministrazione nell'ambito delle misure eccezionali anti-Covid.
Quando dall'esame della documentazione presente nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione, sono emerse delle criticità, che sono state portate a conoscenza N. 02763/2025 REG.RIC.
dell'ente attraverso la medesima piattaforma, con la pubblicazione di tre note prodotte agli atti.
Che una parte dell'intervento realizzato dal Comune come riconducibile a lavorazioni non di 'edilizia leggera', ma, 'pesante' del resto è lo stesso ente ad ammetterlo laddove, nel ricorso introduttivo del giudizio, dava atto del fatto che “In assenza di spazi esterni nella disponibilità del Comune e l'impossibilità di acquisirne, non vi era altra soluzione per l'Ente locale che adeguare l'edificio esistente, in parte rimodulando la struttura delle classi, in parte creando uno spazio nuovo, comunque ricompreso nel perimetro del plesso, per creare una nuova classe idonea ad ospitare gli alunni”.
L'appello deve essere, pertanto respinto.
Il rigetto dell'appello principale esime dall'esame dell'appello incidentale condizionato dell'Amministrazione che è, conseguentemente, improcedibile.
In considerazione della novità della questione trattata sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibile l'appello incidentale subordinato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA FR, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere N. 02763/2025 REG.RIC.
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
AR MA RI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR MA RI FA FR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 23/02/2026
N. 01437 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02763/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2763 del 2025, proposto da
Comune di Felizzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato CE AL AZ, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Seconda) n. 1275/2024. N. 02763/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. AR MA
RI e uditi per le parti gli avvocati Bruno Taverniti per delega dell'avvocato
CE AL AZ e l'avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Felizzano, proprietario dell'immobile che ospita il plesso scolastico “G.
Pascoli”, presentava, mediante l'apposita piattaforma telematica, la propria istanza di assegnazione di contributi per lavori di cui all'avviso pubblico Reg. Uff. n. 0026811 in data 6 agosto 2021, “per l'assegnazione di risorse agli enti locali titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n 23 per affitti noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021 2022”.
L'avviso, per quanto di specifico interesse in questa sede, prevedeva: - “(…) con decreto del Ministro dell'istruzione sono destinate risorse per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (c.d. “edilizia leggera”) per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l'anno scolastico 2021-2022” (art. 1, 3° paragrafo); 2 - “5. Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie di spesa: ... b) spese per lavori di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico, tali da garantire l'agibilità di spazi e ambienti didattici e/o l'adattamento delle aule in modo da favorire la ripresa N. 02763/2025 REG.RIC.
delle attività didattiche in presenza per l'anno scolastico 2021-2022.” art. 2, comma
5);
La domanda risultava inserita nella pertinente graduatoria approvata con decreto del dirigente ministeriale competente del 23 agosto 2023, contenente una espressa riserva di verifica in merito alla ammissibilità dei singoli interventi edilizi finanziandi all'esito del caricamento da parte dei beneficiari della relativa documentazione amministrativa e tecnica e dell'espletamento dei conseguenti controlli. Con decreto n. 247 in data 23 agosto 2021 il Direttore Generale della “Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale” del Ministero approvava la graduatoria con la quale al Comune veniva riconosciuto un contributo pari ad €
150.000,00; con successivo decreto direttoriale n. 293 in data 21 settembre 2021 sono state approvate le graduatorie definitive.
I lavori in questione che consistevano nella realizzazione di un ampliamento volumetrico nel cortile del fabbricato e nell'adeguamento delle aperture del preesistente locale collegato venivano quindi appaltati dal Comune committente ed interamente eseguiti dall'impresa appaltatrice come da variante medio tempore approvata.
Il Ministero, nell'espletamento dei controlli in merito alla pertinenza e ammissibilità degli interventi edilizi con la nota del 2 agosto 2024, ritenendo l'intervento descritto come “nuova costruzione”, rientrante tra le spese non ammissibili, ha disposto di
“quantificare il relativo importo, con dichiarazione firmata digitalmente dal Rup, e di scomputare tale importo dallo 'importo lavori conclusi' valorizzato in piattaforma”.
Impugnato il provvedimento il Tar adito respingeva il ricorso sul rilievo che la procedura in questione, indetta in attuazione dell'art. 58, comma 3, lett. b), del D.L.
73/2021, convertito nella L. 106/2021, emanato per il solo contingente soddisfacimento delle eccezionali esigenze di contenimento pandemico per l'anno scolastico 2021-2022, non contemplava interventi di nuova costruzione a carattere N. 02763/2025 REG.RIC.
permanente che a prescindere dalla relativa consistenza trascendessero la messa in sicurezza e l'adeguamento degli spazi esistenti.
Appellata la sentenza resisteva il Ministero dell'Istruzione e del Merito il quale proponeva appello incidentale condizionato alla sentenza.
All'udienza del giorno 11 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di appello incentrato sul § 9.1. della sentenza l'appellante deduce: Error in procedendo et in iudicando - Violazione dell'art. 39, comma 1, c.p.a. in relazione all'art. 112 c.p.c. - Violazione del principio di separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, c.p.a. - Vizio di ultrapetizione.
Rileva l'illegittimità della decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto l'atto amministrativo impugnato legittimo sulla base di una diversa motivazione, in nessun modo evincibile o desumibile dal provvedimento medesimo.
In particolare evidenzia che la sentenza ha premesso che il provvedimento impugnato non sarebbe illegittimo poiché l'avviso pubblico fa riferimento, per quanto qui di interesse, ai 'lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico', mentre i relativi chiarimenti ribadiscono che sono ammessi solo 'lavori di edilizia leggera e, quindi, di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico, senza ricondurli alle categorie di attività edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, per poi ritenere corretto il provvedimento impugnato poiché l'intervento realizzato dal Comune non sarebbe funzionale alle eccezionali esigenze connesse all'emergenza pandemica mentre in nessuna parte del provvedimento impugnato è desumibile che l'inammissibilità del contributo economico sia conseguenza di siffatta motivazione.
Rileva che il Ministero non aveva argomentato nel senso prospettato dalla sentenza, motivando piuttosto l'inammissibilità delle spese connesse all'intervento de quo sulla N. 02763/2025 REG.RIC.
base delle caratteristiche fisiche e costruttive dei lavori svolti, i quali non sarebbero riconducibili alla categoria di interventi di edilizia leggera.
La censura non è fondata in quanto frutto di una erronea lettura della sentenza.
In essa si afferma testualmente:
La doglianza non ha pregio, poiché l'avviso pubblico fa riferimento, per quanto qui di interesse, ai “lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico”, mentre i relativi chiarimenti ribadiscono che sono ammessi solo “lavori di edilizia leggera e, quindi, di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico”, senza ricondurli alle categorie di attività edilizia di cui al D.P.R. 380/2001. Tanto è sufficiente per escludere che la procedura in questione, indetta in attuazione dell'art. 58, comma 3, lett. b) del D.L. 73/2021, convertito nella L. 106/2021, emanato per il solo, contingente soddisfacimento delle eccezionali esigenze di contenimento pandemico per l'anno scolastico 2021-2022, contempli interventi di nuova costruzione a carattere permanente che, a prescindere dalla relativa consistenza, trascendano la messa in sicurezza e l'adeguamento degli spazi esistenti. Ciò induce altresì ritenere coerente con il tratteggiato quadro normativo che, oltre alle nuove costruzioni, risultino escluse anche tutte quelle opere minori, comprese le semplici manutenzioni ordinarie che, sebbene astrattamente riconducibili all'atecnica nozione di “edilizia leggera”, risultino concretamente preordinate al soddisfacimento delle ordinarie esigenze didattiche e non a far fronte alle eccezionali necessità di messa in sicurezza perseguite dal legislatore; la precisazione in tal senso contenuta nei chiarimenti di cui alla nota del 9.8.2021, pertanto, ove letta alla luce delle tracciate coordinate, non assume la paradossale, generale portata preclusiva lamentata dal Comune a pagina
13 del ricorso, non potendo essere interpretata quale previsione ostativa alla quasi totalità dei potenziali interventi, tanto ordinari quanto straordinari: è infatti evidente che il Ministero non ammetta solo quegli interventi che non siano funzionalmente N. 02763/2025 REG.RIC.
preordinati a far fronte alle eccezionali esigenze di messa in sicurezza connesse all'emergenza pandemica.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la sentenza non ha ritenuto corretto il provvedimento impugnato poiché l'intervento realizzato dal Comune non sarebbe funzionale alle eccezionali esigenze connesse all'emergenza pandemica, ma ha affermato che doveva essere escluso che la procedura in questione, emanata per il solo contingente soddisfacimento delle eccezionali esigenze di contenimento pandemico per l'anno scolastico 2021-2022, contemplasse interventi di nuova costruzione a carattere permanente che, a prescindere dalla relativa consistenza, trascendessero la messa in sicurezza e l'adeguamento degli spazi esistenti. La decisione quindi è coerente con la motivazione del provvedimento impugnato.
Non vi è stata, dunque, alcuna modifica o integrazione della motivazione dell'atto da parte della sentenza.
2. Con il secondo motivo di appello riferito al § 9.1. della sentenza l'appellante deduce: Error in iudicando - Insufficiente motivazione - Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso:
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e 12 della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. 23/1996. Violazione e falsa applicazione dell'art.
58 del D.L. 73/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 32-bis del D.L.
104/2020. Violazione e falsa applicazione dell'Avviso pubblico Reg. Uff. n. 0026811 in data 06.08.2021. Violazione e falsa applicazione dei chiarimenti di cui alle note prott. n. 26993 in data 09.08.2021, n. 36429 in data 23.09.2021 e n. 39623 in data
07.10.2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento.
Eccesso di potere, violazione dei principi di efficacia, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa, proporzionalità, equità, certezza e sicurezza giuridica.
Ingiustizia ed arbitrarietà. Travisamento dei fatti. Violazione dei principi di buona N. 02763/2025 REG.RIC.
fede e di affidamento. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Sulla violazione della disciplina prevista dalle fonti di rango primario e dalla lex specialis”.
Lamenta, in sintesi, che il Tar, condividendo la lettura espressa dal Comune nell'atto introduttivo, avesse ritenuto irrilevante sia la natura permanente dell'intervento sia la relativa consistenza, sostenendo che, ai fini dell'ammissibilità della spesa, occorre verificare l'idoneità dell'intervento per far fronte alle eccezionali necessità di messa in sicurezza perseguite dal legislatore.
3. Con il terzo motivo di appello l'appellante deduce: Error in procedendo et in iudicando - Violazione dell'art. 39, comma 1, c.p.a. in relazione all'art. 112 c.p.c. –
Omessa e/o insufficiente motivazione - Riproposizione del primo motivo di ricorso relativo a: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della L. 241/1990”.
Evidenzia che sotto un diverso ma rilevante profilo, la sentenza, se da una parte “va oltre” a quanto sottoposto alla sua cognizione (questione sottoposta nel primo motivo di appello), dall'altra omette di pronunciarsi sullo specifico motivo di ricorso afferente alla violazione ed alla falsa applicazione dell'art. 12 della L. 241/1990.
In particolare, la sentenza nulla afferma in merito alla violazione del c.d. “auto-limite” che il Ministero si è imposto, nemmeno in relazione alla non riconducibilità dell'intervento de quo tra quelli espressamente qualificati come “non ammissibili” nell'avviso e nei successivi chiarimenti.
Le censure non sono fondate.
Con avviso n. 26811 del 6 agosto 2021, pubblicato sul portale istituzionale del
Ministero, l'Amministrazione ha deliberato di “procedere all'assegnazione, a favore degli enti locali, di contributi per affitti di spazi, noleggi di strutture temporanee a uso didattico e lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2021-2022”. L'avviso, per quanto di specifico interesse in questa sede, prevedeva che: - “Parimenti, con decreto del Ministro dell'istruzione sono N. 02763/2025 REG.RIC.
destinate risorse per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (c.d. “edilizia leggera”) per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l'anno scolastico 2021-2022” (art.
1, 3° paragrafo); - “5. Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:
... b) spese per lavori di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico, tali da garantire l'agibilità di spazi e ambienti didattici e/o l'adattamento delle aule in modo da favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per
l'anno scolastico 2021-2022” (art. 2, comma 5).
Con avviso n. 26993 del 9 agosto 2021, pubblicato sul portale istituzionale, il
Ministero, in relazione all' “assegnazione di risorse agli enti locali per affitti, noleggi
e lavori”, precisava ulteriormente che “come indicato nel medesimo avviso (cfr. art. 1
e art. 2, commi 5, lett. b), 6 e 7) sono ammessi esclusivamente lavori di edilizia leggera
e, quindi, di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico, tali da garantire l'agibilità di spazi e ambienti didattici e/o l'adattamento delle aule in modo da favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l'anno scolastico 2021-
2022. È evidente come la finalità sia legata esclusivamente all'adeguamento di aule per favorire e garantire le attività didattiche in presenza, recuperando ambienti e spazi da destinare appunto alla didattica”.
Con avviso prot. AOODGEFID.u.0039623 del 7 ottobre 2021, sempre pubblicato sul portale istituzionale del Ministero, l'Amministrazione emanava specifiche linee guida in ordine alla linea di finanziamento in questione, con particolare riferimento alla fase di “Monitoraggio e rendicontazione delle spese per lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022”, chiarendo, per quanto qui direttamente interessa, che “Sono ammesse a contributo le sole spese relative a lavori e I.V.A. per i medesimi lavori.
Non sono ammesse a contributo: - spese per indagini; affidamento di incarichi professionali; spese tecniche per incentivo interno; indennità di occupazione e/o N. 02763/2025 REG.RIC.
esproprio; forniture varie, forniture di arredi o attrezzature informatiche e schermi interattivi per le istituzioni scolastiche; spese di trasporto; pulizie e sanificazioni; spese per interventi su edifici privati; spese per interventi su edifici pubblici non già adibiti ad uso scolastico; spese per sistemazione di aree esterne o pedonali; spese di mera tinteggiatura delle pareti, di sostituzione di porte, di cablaggio degli edifici; lavori di messa in sicurezza affidati prima della data del 1° giugno 2021, salvo che non risulti espressamente previsto all'interno della determina di affidamento dei lavori la finalità relativa all'adeguamento di spazi e aule per consentire le attività didattiche in presenza per l'anno scolastico 2021-2022; spese per interventi di costruzione di nuovi edifici; spese per interventi già finanziati con altre risorse per la stessa tipologia di intervento (doppio finanziamento) sul medesimo edificio”.
Nella relazione depositata dal Comune nella piattaforma ed agli atti del procedimento, si legge che “Gli interventi previsti e così realizzati riguardano un ampliamento funzionale all'ala sud-ovest verso il cortile interno, con la creazione di un nuovo volume didattico che possa essere una valida soluzione capace di dare una rapida risposta alle stringenti necessità di adeguare gli spazi scolastici alle nuove norme anti contagio Covid-19. Si è voluto adeguare parzialmente gli spazi didattici attualmente in uso nell'ottica del contenimento dell'attuale situazione pandemica e, dall'altra, in una visione più a lungo termine, si è data una risposta alla generale problematica sollevata relativa alla carenza di spazi didattici per attività varie di inter-ciclo.
L'incremento della superficie didattica contribuisce positivamente per mitigare le esigenze strettamente legate alle norme Covid-19, avendo a disposizione una nuova aula in aggiunta agli spazi esistenti per le necessità organizzative della scuola primaria “G. Pascoli”. Il nuovo corpo di fabbrica in ampliamento è stato previsto e sviluppato su un unico livello, al piano terreno direttamente collegato con gli spazi scolastici interni mediante l'apertura di una nuova porta nel disimpegno dell'ala ovest della scuola. La realizzazione della nuova aula didattica, posta in adiacenza N. 02763/2025 REG.RIC.
alla facciata del fabbricato già esistente ha determinato infatti la chiusura di n.2 finestre dell'aula esistente posta sul lato sudovest. Il progetto prevedeva quindi, la realizzazione di n.2 nuove finestre sulla muratura dell'aula prospettanti sul lato ovest.
Il terzo intervento vedeva unite due aule esistenti, poste al piano primo del fronte sud- ovest del fabbricato, al fine di ricreare un unico ambiente di maggior superficie.
Descrizione in sintesi delle opere progettate e realizzate: • Realizzazione di un ampliamento funzionale all'ala sud-ovest verso il cortile per la creazione di un nuovo volume ad un piano fuori terra per ospitare spazi didattici; • Realizzazione di un'aula unica ottenuta dall'unione delle due aule esistenti denominate aula 1 e aula 2, poste al piano primo del fronte sud-ovest del fabbricato principale; • Realizzazione di n.2 nuove aperture sulla muratura dell'aula esistente, posta al piano terra del lato sud- ovest del fabbricato principale.”
ALla lettura delle indicazioni fornite dal Ministero si evince chiaramente che l'avviso che aveva indetto la procedura di finanziamento già faceva espresso riferimento all'
“edilizia leggera”.
Con l'avviso n. 26993 del 9 agosto 2021, pubblicato sul portale istituzionale, il
Ministero, in relazione all'avviso sulla “assegnazione di risorse agli enti locali per affitti, noleggi e lavori”, precisava ulteriormente che “come indicato nel medesimo avviso (cfr. art. 1 e art. 2, commi 5, lett. b), 6 e 7) sono ammessi esclusivamente lavori di edilizia leggera e, quindi, di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico, tali da garantire l'agibilità di spazi e ambienti didattici e/o l'adattamento delle aule in modo da favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per
l'anno scolastico 2021-2022”.
ALla lettura delle norme richiamate risulta evidente che l'oggetto degli interventi finanziabili fossero quelli più agevolmente e celermente realizzabili in un periodo storico eccezionale in cui il risultato di interesse pubblico era legato ad una esecuzione quanto più rapida possibile. N. 02763/2025 REG.RIC.
Occorre precisare che le lavorazioni riconosciute come al di fuori del perimetro di quelle finanziabili costituiscono solo una parte di quelle effettuate dal Comune nel medesimo plesso scolastico, essendo stati esclusi gli interventi di “edilizia pesante”.
È pacifico sulla base della documentazione prodotta che l'Ente ha realizzato anche uno “spazio nuovo” mediante l'utilizzo di cemento armato, il che fuoriesce dal perimetro degli interventi di edilizia leggera da effettuarsi su edifici esistenti.
La sentenza ha correttamente evidenziato dunque: “ Tanto è sufficiente per escludere che la procedura in questione, indetta in attuazione dell'art. 58, comma 3, lett. b) del
D.L. 73/2021, convertito nella L. 106/2021, emanato per il solo, contingente soddisfacimento delle eccezionali esigenze di contenimento pandemico per l'anno scolastico 2021-2022, contempli interventi di nuova costruzione a carattere permanente che, a prescindere dalla relativa consistenza, trascendano la messa in sicurezza e l'adeguamento degli spazi esistenti”.
4. Con la censura sul § 9.2. della sentenza l'appellante deduce Error in iudicando -
Insufficiente motivazione - Erroneità della Sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e 3 della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. Eccesso di potere, violazione dei principi di efficacia, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa, proporzionalità, equità, certezza e sicurezza giuridica. Ingiustizia ed arbitrarietà. Sulla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità”.
Evidenzia che la condotta del Ministero si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa.
La censura è inammissibile.
L'appellante nella censura introduce una propria personale valutazione di come si sarebbe più efficacemente attuata la volontà del legislatore emergenziale, inserendo N. 02763/2025 REG.RIC.
nella perimetrazione degli interventi finanziabili anche le lavorazioni di edilizia pesante, che però, come detto, erano escluse dalla lex specialis della procedura.
L'Amministrazione, di fronte alla necessità di distribuire le risorse disponibili rispetto ad una vastissima platea di potenziale beneficiari ha effettuato, nell'ambito della propria discrezionalità, delle scelte non sindacabili che hanno comportato la concentrazione dell'oggetto degli interventi finanziabili, sugli interventi di “edilizia leggera”.
5. Con la censura sul § 9.3 della sentenza l'appellante deduce Error in iudicando -
Insufficiente motivazione - Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il terzo motivo di ricorso: “Violazione e falsa applicazione dell'art.
3 della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione. Contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere, violazione dei principi di efficacia, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa, proporzionalità, equità, certezza e sicurezza giuridica. Ingiustizia ed arbitrarietà”.
Lamenta che il provvedimento impugnato risulta illegittimo, da una parte, poiché costituisce il risultato di un'attività istruttoria carente, se non del tutto assente, ed è frutto di valutazioni palesemente contraddittorie ed irragionevoli; dall'altra, poiché non motiva in alcun modo le ragioni ed il percorso logico-giuridico che hanno condotto il Ministero a non riconoscere le spese sopportate dal Comune per l'adeguamento dell'edificio scolastico.
Ribadisce che il Ministero non aveva riconosciuto il rimborso per l'intervento, giustificando tale decisione sulla base di una presunta non conformità dei lavori con le condizioni previste dal bando e, in particolare, con la non riconducibilità nella nozione di “edilizia leggera”, nonostante tale nozione non fosse precisata in alcun documento, neppure in quelli citati nel provvedimento impugnato; Il Ministero, inoltre, si era limitato ad acquisire due relazioni riportanti una descrizione sintetica N. 02763/2025 REG.RIC.
dell'intervento, ma non aveva acquisito la documentazione progettuale e tecnica, non aveva approfondito e valutato le relative caratteristiche ed il modestissimo impatto, anche edilizio-urbanistico, e non aveva tenuto conto alcuno delle finalità dell'avviso pubblico e delle norme di rango primario che lo legittimavano.
La censura non è fondata.
La sentenza ha condivisibilmente evidenziato: “la censura è infondata poiché il provvedimento gravato risulta assunto all'esito degli approfondimenti documentali richiesti nel corso del procedimento, aventi ad oggetto, in particolare, la relazione descrittiva prodotta dallo stesso Comune, il cui contenuto risulta valutato nella nota finale, motivata in modo chiaro quanto alle specifiche ragioni di non ammissione al contributo dell'ampliamento realizzato”.
È noto che la ristrutturazione edilizia cd. leggera si riferisce a interventi che non comportano modifiche significative alla struttura dell'edificio.
Trattasi cioè di opere che riguardano modifiche interne o la manutenzione di parti non strutturali dell'edificio, come la diversa distribuzione degli spazi interni o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La ristrutturazione edilizia pesante, invece include modifiche strutturali significative, come l'aumento di volumetria, la creazione di nuove superfici o modifiche sostanziali alla sagoma dell'edificio.
Come già precisato, le regole della procedura escludono in radice la finanziabilità di interventi di edilizia pesante, perché all'evidenza in contrasto con la lex specialis della stessa, rispondente alle note e sopra richiamate esigenze di celerità nella realizzazione dell'intervento, presupposto cardine della strategia di investimento dell'Amministrazione nell'ambito delle misure eccezionali anti-Covid.
Quando dall'esame della documentazione presente nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione, sono emerse delle criticità, che sono state portate a conoscenza N. 02763/2025 REG.RIC.
dell'ente attraverso la medesima piattaforma, con la pubblicazione di tre note prodotte agli atti.
Che una parte dell'intervento realizzato dal Comune come riconducibile a lavorazioni non di 'edilizia leggera', ma, 'pesante' del resto è lo stesso ente ad ammetterlo laddove, nel ricorso introduttivo del giudizio, dava atto del fatto che “In assenza di spazi esterni nella disponibilità del Comune e l'impossibilità di acquisirne, non vi era altra soluzione per l'Ente locale che adeguare l'edificio esistente, in parte rimodulando la struttura delle classi, in parte creando uno spazio nuovo, comunque ricompreso nel perimetro del plesso, per creare una nuova classe idonea ad ospitare gli alunni”.
L'appello deve essere, pertanto respinto.
Il rigetto dell'appello principale esime dall'esame dell'appello incidentale condizionato dell'Amministrazione che è, conseguentemente, improcedibile.
In considerazione della novità della questione trattata sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibile l'appello incidentale subordinato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA FR, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere N. 02763/2025 REG.RIC.
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
AR MA RI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR MA RI FA FR
IL SEGRETARIO