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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/12/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1279/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
04/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CANAL GIORGIO
c.f.: C.F._1
e
Controparte_1
con l'avv. CANAL GIORGIO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 566/2025 pubblicata in data 12.5.2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 4.12.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 29.4.2025, data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
(n. in BRASILE il 17/12/1984) e (n. in
[...] Controparte_1
ARGENTINA il 28/01/1984), matrimonio contratto il 26/03/2011 e iscritto al n. 2, Parte I, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SUSEGANA alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare sita in San Pietro di Feletto (TV), Via Po n.2/D verrà assegnata al sig. ; Controparte_1
2) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ai genitori;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria Per_1
2 amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ai sensi dell'art. 337 ter comma III
c.c., fermo restando che le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
3) verrà collocata in modalità paritetica tra i genitori a settimane alternate fra loro, che decorreranno dal venerdì Per_1
sera sino al venerdì successivo: i genitori si suddivideranno equamente i compiti di prelievo e di riporto della minore presso ciascuno di essi, nel senso che un genitore andrà il venerdì a prelevare la minore presso la residenza del genitore ove essa è collocata, tra le ore 17 e le ore 19, e l'altro, il venerdì successivo andrà a riportarla presso la residenza del genitore subentrante, sempre tra le ore 17 e le ore 19. Il genitore che non possa rispettare il giorno e/o l'orario di prelievo/riporto della minore ovvero la settimana di sua spettanza per impreviste ragioni lavorative, personali o altro, si obbliga a comunicare all'altro genitore tempestivamente e con congruo anticipo l'impossibilità di rispettare gli obblighi da lui assunti di cui al presente punto
3) e le relative ragioni;
in tal caso, i genitori concorderanno la soluzione migliore per la minore e, nel caso di mancato rispetto della settimana di spettanza del genitore, essa verrà recuperata nel più breve tempo possibile nella settimana successiva o in altra prossima;
4) verrà presa alcuni giorni al termine dell'orario dell'asilo nido dai nonni paterni, i quali la condurranno a loro Per_1
discrezione, in piena autonomia, o presso la loro abitazione o presso l'abitazione di quello fra i genitori che nella settimana avrà il collocamento della minore;
essi rimarranno con fino a quando l'uno o l'altro dei genitori verranno a Per_1
prelevare la piccola o presso la loro abitazione ovvero rientreranno presso le loro residenze, al termine della loro giornata lavorativa;
5) trascorrerà con i genitori una settimana durante le festività natalizie, alternando di anno in anno la settimana Per_1
dalla Vigilia di Natale sino a Capodanno e la settimana da Capodanno all'Epifania; le vacanze pasquali la figlia minore le trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
le parti concordano che i ponti scolastici saranno suddivisi in parti uguali fra i genitori secondo il calendario scolastico;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà due/tre settimane (anche non consecutive) con l'uno e l'altro genitore;
6) i genitori provvederanno direttamente ed integralmente a soddisfare tutte le esigenze ed i bisogni ordinari e comuni di
3 allorquando la figlia starà con l'uno o l'altro di loro nel periodo di collocamento di loro spettanza, senza prevedere Per_1
alcun contributo economico di mantenimento ordinario per la figlia l'uno in favore dell'altro;
7) le spese straordinarie per la figlia minore verranno sopportate nella misura di 2/5 da parte della madre e nella misura di 3/5 da parte del padre e verranno determinate ed individuate secondo il Protocollo per il processo di famiglia in uso presso il tribunale di Treviso che si allega (doc.);
8) le parti concordano che l'assegno unico universale per la figlia di €.131,10 verrà percepito integralmente dalla Per_1
sig.ra Parte_2
9) i viaggi all'estero di con l'uno o l'altro dei genitori andranno tutti previamente comunicati all'altro con congruo Per_1
anticipo e concertati fra i genitori, i quali dovranno dare il loro espresso assenso al riguardo;
10) i coniugi dichiarano di aver regolato fra loro ogni altro rapporto personale e/o patrimoniale e di nulla avere a pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia ragione e/o titolo;
11) le spese e competenze legali sono compensate integralmente tra le Parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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